ISSN 2385-1376
Testo massima
In ordine all’imposta di registro, la sentenza di omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, va inquadrata, valorizzando il criterio nominalistico, nella previsione di cui alla lett. g) dell’art. 8, della tariffa I, allegata al T.U. Imposta di registro (D.P.R. n. 131 del 1986), comprendente, genericamente, gli atti ‘di omologazione’, con la conseguenza che ad essa si applica l’imposta non in misura proporzionale, bensì fissa.
Questo il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, Pres. Di Blasi Rel. Meloni, con la sentenza n. 19596, depositata in data 01.10.2015.
Nel caso in esame, con avviso di liquidazione d’imposta ed irrogazione di sanzioni, l’Ufficio del Registro riliquidava l’imposta di registro in relazione alla sentenza (datata 30.06.1992) di omologazione del concordato preventivo di una S.p.A. in misura proporzionale e non fissa. Il predetto avviso veniva notificato al commissario giudiziale, al legale rappresentante della società, nonché ai garanti del concordato. Successivamente (con sentenza del 08.11.1993), il Tribunale pronunciava la risoluzione del concordato preventivo precedentemente omologato e dichiarava il fallimento della S.p.A..
Avverso l’avviso di mora, proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale uno dei garanti del concordato, il quale impugnava poi il relativo provvedimento di rigetto innanzi alla Commissione Tributaria Regionale, che confermava la pronuncia del Giudice di prime cure.
Avverso la sentenza della CTR, il garante proponeva ricorso per cassazione, contestando tra l’altro la sentenza di appello nella parte in cui aveva statuito che l’imposta di registro sulle sentenze di omologazione del concordato preventivo andasse applicata in misura proporzionale invece che fissa.
Il Collegio, ritenuta assorbente tale censura rispetto a quelle ulteriormente articolate, ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata senza rinvio e deciso nel merito.
In particolare, richiamando pregressa giurisprudenza di legittimità, la Cassazione ha ribadito che alla sentenza di omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, debba essere applicata l’imposta di registro in misura fisse e non proporzionale. Ciò, in considerazione del fatto che la sentenza de qua non è assimilabile ad una sentenza di condanna di somme o altre prestazioni, per cui la stessa dovrà essere sottoposta a registrazione a tassa fissa (ex art. 8, comma 1, lettera g) della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986).
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 18/2015