ISSN 2385-1376
Testo massima
È legittima la ripresa a tassazione ai fini dell’imposta di registro del valore del ramo di azienda ceduto da una banca all’altra, relativo alle attività di Global Custody, consistenti nella gestione e nell’amministrazione di risorse liquide e strumenti finanziari in fondi comuni di investimento e in conti individuali, con rideterminazione dello stesso in aumento in base al cosiddetto metodo patrimoniale complesso (con il quale il valore dell’azienda viene assunto come funzione del patrimonio) e, dunque, con integrazione delle poste dell’attivo con il valore dell’avviamento.
Nel settore bancario, invero, il valore di avviamento nella raccolta rappresenta un elemento di rilievo nella determinazione del valore patrimoniale, frutto di un sistema tutto interno al gruppo bancario, in quanto l’appartenenza al gruppo del ramo di attività di che trattasi consente all’azienda una notevole capacità operativa, anche attrattiva di clientela. Il metodo patrimoniale complesso prende in considerazione l’eventualità di integrare il valore economico del capitale o del patrimonio dell’azienda (risultante dal metodo semplice), con la stima del plusvalore derivante da beni immateriali, muovendo dal presupposto che una parte degli investimenti dell’impresa sia stata nel tempo destinata a conservare o ad accrescere la dotazione di tali beni di medio-lungo periodo, come pure il know-how aziendale, la formazione del personale e via seguitando. In sostanza di quei fattori che, complessivamente considerati, vanno a rappresentare ciò che comunemente viene definito l’avviamento, il quale, costituendo una qualità dell’azienda, si atteggia quale bene di essa compreso nel trasferimento, e quindi va assoggettato all’imposta di registro ex art. 51, comma 4, D.P.R. n. 131 del 1986.
È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, Pres. Di Blasi Rel. Terrus, con la sentenza n. 9075, del 6 maggio 2015, con cui è stato rigettato il ricorso proposto dalla Banca avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.
La lite era insorta nel lontano 2004, quando la Banca Alfa aveva ceduto alla Banca Beta, al valore dichiarato di Euro 501.423,00, il ramo d’azienda relativo alle attività c.d. di Global Custody, consistenti nella gestione e nell’amministrazione di risorse liquide e strumenti finanziari in fondi comuni di investimento e in conti individuali. L’Agenzia delle Entrate provvide a rettificare il valore del ramo in oggetto, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52, rideterminandolo in aumento in base al c.d. metodo patrimoniale complesso, e dunque integrando le poste dell’attivo col valore dell’avviamento in misura pari a Euro 114.746.442,00. L’Ufficio riprese a tassazione tale maggior valore ai fini dell’imposta di registro e irrogò l’afferente sanzione.
La Banca, all’esito negativo di un’istanza di accertamento con adesione, propose ricorso, poi rigettato, alla Commissione Tributaria Provinciale di Lodi. La Banca Alfa appellò il provvedimento dei Giudici di prime Cure innanzi alla CTR della Lombardia che, ritenendo inammissibile per novità la domanda dell’appellante Banca, e comunque infondata anche nel merito, confermarono la sentenza di primo grado.
In sede di legittimità, la Banca Alfa ha proposto cinque motivi di ricorso, sostenendo, principalmente, l’illegittimità della sentenza nella parte in cui ha affermato che, ai fini della valorizzazione di un’azienda bancaria per la registrazione degli atti soggetti a imposta di registro, il metodo patrimoniale complesso applicato dall’Ufficio è più rappresentativo di quello patrimoniale semplice applicato dalla banca, lamentando altresì l’insufficiente motivazione resa in ordine al predetto fatto controverso decisivo.
Le riflessioni della Corte si sono focalizzate sull’operatività del c.d. “metodo patrimoniale”, che, peraltro, è soltanto uno dei metodi che nel tempo l’economia aziendale ha elaborato, accanto al c.d. “metodo reddituale”, per stabilire il valore di un’azienda. Una breve digressione, difatti, è opportuna. La summa divisio – tra metodi patrimoniali e metodi reddituali – è da associare, come d’altronde ben si evince già dai termini, rispettivamente alla valorizzazione del patrimonio dell’azienda ceduta ovvero alla valorizzazione dei flussi reddituali attesi: sicché, nel primo caso, il valore dell’azienda viene assunto come funzione del patrimonio, nell’altro, come funzione del flusso di reddito.
All’interno della prima categoria, la distinzione tra metodo patrimoniale semplice e metodo patrimoniale complesso (al netto dell’eventuale ricorso anche a metodi misti), sta praticamente in ciò: che il metodo patrimoniale semplice considera l’azienda come un insieme mero di attività e di passività, di cui il patrimonio netto costituisce sul piano contabile, come consueto, la somma algebrica. Il metodo patrimoniale semplice, pertanto, postula l’inesistenza dell’avviamento, per l’elementare ragione che l’avviamento, vuoi in termini civilistici, vuoi in termini aziendalistici, considera esistente un valore dell’azienda superiore alla somma algebrica delle attività e delle passività cedute. Di contro, il metodo patrimoniale complesso prende in considerazione l’eventualità di integrare il valore economico del capitale o del patrimonio dell’azienda, risultante dal metodo semplice, con la stima del plusvalore derivante da beni immateriali, movendo dal presupposto che una parte degli investimenti dell’impresa sia stata nel tempo destinata a conservare o ad accrescere la dotazione appunto di tali beni di medio-lungo periodo, come pure il know-how aziendale, la formazione del personale e via seguitando; in sostanza di quei fattori che, complessivamente considerati, vanno a rappresentare ciò che comunemente viene definito l’avviamento, il quale, costituendo una qualità dell’azienda, si atteggia quale bene di essa compreso nel trasferimento, e quindi va assoggettato all’imposta di registro ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51, comma 4.
Nel caso de quo gli Ermellini hanno ritenuto ampiamente motivato il provvedimento impugnato, rigettando il ricorso e condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali, stabilendo, quindi, che la stima del valore di un complesso aziendale che svolga attività di banca depositaria (tale era l’attività svolta nell’ambito del servizio finanziario di Global Custody), si fonda su paradigmi classici rispetto ai quali il criterio patrimoniale complesso, impiegato dall’amministrazione e condiviso dalla commissione tributaria, è in linea di principio idoneo ad apprezzare il congruo valore economico di scambio (così, sempre in linea di principio, lo è il metodo patrimoniale semplice). Tuttavia, integrando la scelta tra i due metodi una questione di fatto, istituzionalmente riservata al giudice del merito, i Giudici della Corte di Cassazione hanno ritenuto di uniformarsi ai precedenti orientamenti sulla cui scorta è da ritenersi che in presenza di metodi tecnici diversi per determinare il valore di un’azienda (ivi compreso il valore di avviamento), il detto valore costituisce oggetto di un giudizio di fatto rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito e immune da sindacato di legittimità se adeguatamente motivato (v. Sez. 5^, n. 2204-06, n. 2702-02, n. 11354-01).
Legittima, pertanto, è da ritenersi la ripresa a tassazione ai fini dell’imposta di registro del valore del ramo di azienda ceduto da una banca all’altra, con rideterminazione dello stesso in aumento in base al cosiddetto metodo patrimoniale complesso. L’avviamento, difatti, costituendo una qualità dell’azienda, si atteggia quale bene di essa ed è oggetto del trasferimento. Va, pertanto, assoggettato all’imposta di registro ex art. 51, comma 4, D.P.R. n. 131 del 1986.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 304/2015