ISSN 2385-1376
Testo massima
Ai fini dell’imposta di registro applicabile nel caso in cui l’atto contenga più disposizioni, occorre distinguere tra tassazione unica (da applicare con riguardo alla disposizione soggetta all’imposizione più onerosa), e tassazione separata delle singole disposizioni, considerando che la tassazione unica si applica soltanto allorquando le varie disposizioni contenute nell’atto derivino necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre.
In particolare, le disposizioni soggette a tassazione unica sono soltanto quelle fra le quali intercorre, in virtù della legge o per esigenza obiettiva del negozio giuridico, e non per volontà delle parti, un vincolo di connessione, o compenetrazione, immediata e necessaria: occorre, cioè, che sussista tra le convenzioni, ai fini della tassazione unica, un collegamento che non dipenda dalla volontà delle parti, ma sia, con carattere di oggettiva causalità , connaturato, come necessario giuridicamente e concettualmente, alle convenzioni stesse (nel caso di specie, l’atto di cessione di quote sociali da parte di un unico alienante a sei acquirenti non è risultato idoneo ad integrare il vincolo di connessione immediata e necessaria tra le disposizioni, che consente di procedere alla tassazione unica).
Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione Sesta, Pres. Boganni Rel. Perrino, con ordinanza del 19 febbraio 2015 n.3300, resa in tema di imposta di registro.
Nonostante la Corte perseveri nel ribadire un proprio consolidato orientamento sul punto, nella pronuncia in commento vi è un quid pluris che desta interesse e cioè il carattere distintivo, dal punto di vista eziologico, della tassazione unica da quella separata, essendo ricondotta la prima all’istituto del contratto complesso e la seconda a quello del negozio collegato.
In altri termini, pertanto, a mente del Giudice di Legittimità, la tassazione è unica quando unica è la causa del rapporto, mentre la tassazione diviene separata quanto è possibile individuare una molteplicità di ragioni economiche che vanno ad incontrarsi in un unico rapporto che rimane però generato da più cause.
Con specifico riferimento all’unicità della causa dalla quale, come precisato, discende l’applicazione della tassazione unica, è ancora la Suprema Corte sempre nella pronuncia in commento, ad affermare che la causa è realmente unica solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui i rapporti giuridici, seppur plurimi, trovano la loro ragione l’uno nell’altro, derivando il loro essere connessi, non dalla volontà delle parti contraenti, come avviene per i negozi collegati, ma dalla loro stessa natura.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, pertanto, risulta a parere di chi scrive che la riflessione, la ricerca e lo sviluppo giurisprudenziale in ordine all’istituto della causa del contratto non è suscettibile di esaurimento, proponendo al diritto vivente interrogativi sempre nuovi quali quello cui la Corte ha dato risposta con la pronuncia in commento e che coinvolgono ed incidono su settori del diritti apparentemente estranei.
Per approfondimenti, si rinvia al seguenti contributo pubblicato in Rivista:
L’AGENZIA DELLE ENTRATE PUÒ PROCEDERE AD UNA RIQUALIFICAZIONE DI UN ATTO SULLA BASE DEGLI INTERESSI SOSTANZIALI PERSEGUITI DALLE PARTI
Ordinanza | Cassazione Civile, Sezione Quinta, Pres. Merone Rel. Bruschetta | 21-11-2014 | 24799
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 397/2015