ISSN 2385-1376
Testo massima
La disciplina di cui all’art. 2495 c.c. (nel testo introdotto dal D.Lgs. n. 6 del 2003, art. 4), secondo la quale l’iscrizione della cancellazione delle società di capitali e delle cooperative dal registro delle imprese, avendo natura costitutiva, estingue le società, anche se sopravvivono rapporti giuridici dell’ente, non è estendibile alle vicende estintive della qualità di imprenditore individuale, il quale non si distingue dalla persona fisica che compie l’attività imprenditoriale, sicchè l’inizio e la fine della qualità di imprenditore non sono subordinati alla realizzazione di formalità, ma all’effettivo svolgimento o al reale venir meno dell’attività imprenditoriale.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Sezione Sesta, Pres. Ragonesi Rel. Genovese, nell’ordinanza del 7 gennaio 2016 n. 98, in tema di vicende estintive della qualità di imprenditore individuale.
Nel caso di specie, un imprenditore individuale proponeva reclamo innanzi alla Corte di Appello avverso la sentenza con cui il Tribunale aveva dichiarato il fallimento della propria impresa individuale. La Corte di merito rigettava il reclamo ed avverso il relativo provvedimento il fallito proponeva ricorso per cassazione.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ribadendo principi di diritto già in precedenza espressi in relazione alle vicende estintive della qualità di imprenditore individuale. In particolare, riconducendo tali vicende al reale venir meno dell’attività imprenditoriale esercitata in forma individuale, il provvedimento in commento ha chiarito che non possa estendersi alle stesse la disciplina relativa all’iscrizione della cancellazione delle società di capitali e delle cooperative dal registro delle imprese, cui consegue l’estinzione della società, anche se sopravvivono rapporti giuridici dell’ente.
Anche per le società di persone, dunque, una lettura costituzionalmente orientata delle norme, oltre che ragioni logiche e di sistema, inducono a ritenere che la pubblicità della cessazione dell’attività dell’impresa collettiva, pur avendo natura dichiarativa, faccia sorgere una presunzione del venir meno della capacità e della legittimazione di esse, anche nel caso perdurino rapporti o azioni in cui le stesse sono parti.
Tuttavia, la nuova disciplina non è estendibile alle vicende estintive della qualità di imprenditore individuale. Mentre, infatti, con l’estinzione dell’impresa collettiva viene meno la duplicità dei centri di imputazione dei rapporti giuridici, individuati, da un lato, nelle persone fisiche che partecipano all’attività imprenditoriale (e sulle quali, dopo l’estinzione, ricadono, nei limiti della loro partecipazione, gli effetti della precedente attività sociale) e, dall’altro, nel soggetto collettivo (dotato di personalità giuridica o di sola autonomia patrimoniale), l’imprenditore individuale non è altro dalla persona fisica che compie l’attività imprenditoriale.
Dunque, a tutela dei terzi che debbono avere la possibilità di conoscere da quale momento e fino a quale momento possano contare sul patrimonio dell’ente e quando invece possano aggredire il patrimonio dei soci, l’inizio e la fine dell’impresa collettiva è subordinata al perfezionamento delle formalità di iscrizione nel registro delle imprese (anche se tale iscrizione ha natura costitutiva per le società di capitali e dichiarativa per quelle di persone).
Tale esigenza non sussiste rispetto all’imprenditore individuale che non costituisce un centro di imputazione di rapporti giuridici diverso dalla persona fisica. In tal caso, l’inizio e la fine della qualità di imprenditore non sono subordinati alla realizzazione di formalità, ma all’effettivo svolgimento o al reale venir meno dell’attività imprenditoriale.
Per approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
SOCIETÀ DI PERSONE: ESTINZIONE A SEGUITO DI CANCELLAZIONE DA REGISTRO IMPRESE
APPLICABILE IN VIA ANALOGICA DISCIPLINA DETTATA PER SOCIETÀ DI CAPITALI
Sentenza | Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Pres. Coletti De Cesare Rel. Doronzo | 04-09-2015 | n.17631
ESTINZIONE SOCIETÀ: NON SI TRASFERISCONO AI SOCI LE MERE PRETESE, ANCHE SE AZIONATE
LA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO IMPRESE IMPLICA RINUNCIA AL CREDITO AZIONATO
Sentenza | Tribunale di Bari, dott. Sergio Cassano Tribunale di Bari, dott. Salvatore Casciaro | 15-04-2015 | n.1685, 1967
Testo del provvedimento
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