La decisione adottata all’esito dell’opposizione a decreto ingiuntivo, emesso per crediti derivanti da prestazioni giudiziali resa da un avvocato, non è appellabile, ma ricorribile per cassazione, qualora il relativo giudizio, sebbene introdotto con atto di citazione e deciso in forma di sentenza, si sia in concreto svolto secondo quanto stabilito dall’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, per effetto del mutamento del rito da ordinario a sommario, seguito dalla trasmissione della causa al Presidente del Tribunale e dalla nomina del giudice relatore che, all’esito dell’istruttoria, abbia rimesso le parti al collegio.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, II sez. civ., Pres. D’Ascola – Rel. Giannaccari, con l’ordinanza n. 10648 del 5 giugno 2020.
Per recuperare un proprio compenso, un avvocato aveva depositato ricorso per ingiunzione ottenendo un decreto poi opposto dal cliente. All’esito dell’opposizione, il Tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo, condannando il cliente a pagare al legale un importo a titolo di compensi dovuti al professionista per l’attività svolta.
L’avvocato ha proposto ricorso in Cassazione, ha resistito la società ritenendo che il mezzo di impugnazione corretto sarebbe stato l’appello.
La Corte è stata quindi chiamata a stabilire se, nonostante il provvedimento conclusivo fosse stato adottato con la forma della sentenza, la decisione fosse impugnabile con l’appello oppure con ricorso per Cassazione, ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 150/2011, che disciplina il rito speciale per il recupero del compenso da parte dell’avvocato.
Il caso di specie, però, è particolare perchè il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo era stato deciso con sentenza, nonostante il mutamento di rito. Le Sezioni Unite (con la sentenza n. 390 del 2011) hanno confermato la valenza del principio della c.d. “apparenza”: a prescindere dalla forma del provvedimento decisorio – che sia sentenza o ordinanza – ciò che assume rilievo è il suo contenuto, quindi la natura assunta dal procedimento nel suo concreto svolgersi.
Secondo l’art. 14, co. 2, d.lgs. 150/2011, la causa di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dal legale in questione, avrebbe dovuto essere decisa con ordinanza in composizione collegiale. Nel caso di specie, invece, il tribunale aveva pronunciato la sentenza in composizione monocratica. La Corte di Cassazione ha confermato che la decisione doveva essere resa in composizione collegiale, richiamando fra l’altro Cassazione civile sez. II, 18/09/2019, n. 23259.
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