In tema di termine breve di impugnazione, esso decorre soltanto in forza di conoscenza legale del provvedimento da impugnare e cioè in forza di una conoscenza conseguita per effetto di una attività svolta nel processo, della quale la parte sia destinataria o che ella stessa ponga in essere, la quale sia normativamente idonea a determinare da sé detta conoscenza o tale, comunque, da farla considerare acquisita con effetti esterni rilevanti sul piano del rapporto processuale.
Sebbene l’interesse dell’ordinamento nello stabilire il termine lungo per l’impugnazione non sia quello di garantire alle parti un adeguato spatium deliberandi ma quello di regolare temporalmente il regime di stabilità delle decisioni giurisdizionali, dalla disciplina dell’art. 327 cod. proc. civ. deriva il diritto delle parti di giovarsi dell’intero arco temporale per accettare il giudicato o proporre impugnazione; a tale ultimo fine è necessario l’accesso al testo integrale della sentenza mediante la richiesta e il rilascio della relativa copia, così che, dove si ritenesse che da tale richiesta e rilascio, ricompresi nell’ambito di una attività conoscitiva interna svolta dalla parte, possa decorrere il termine breve di cui all’art. 325 cod. proc. civ. anche in difetto dell’attività acceleratoria e sollecitatoria prevista con tali finalità dall’art. 326 cod. proc. civ., si finirebbe per ledere il diritto derivante dall’art. 327 cod. proc. civ..
Pertanto, il termine per l’impugnazione non può decorrere dalla comunicazione della cancelleria o da qualsiasi attività alla stessa equipollente, se non sia espressamente prevista tale decorrenza.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Manna – Rel. Cavallino, con l’ordinanza n. 8296 del 27 marzo 2024.
Nel caso di specie parte ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore che aveva dichiarato inammissibile per tardività l’appello proposto alla sentenza del giudice di pace, che aveva rigettato la domanda dell’attore volta ad ottenere dalla parte convenuta il pagamento dell’importo di Euro 1.023,00 con interessi legali e il risarcimento dei danni per la lesione all’onore.
La sentenza impugnata aveva considerato che, in data 6-10-2014, il difensore dell’appellante aveva ottenuto il rilascio di copia della sentenza di primo grado e aveva notificato l’atto di appello il 13-2-2015; pertanto, il Tribunale aveva dichiarato che risultava decorso il termine breve per l’impugnazione previsto dall’art. 325 cod. proc. civ., che decorreva dal momento dell’estrazione di copia della sentenza, dichiarando che con tale copia la forma di conoscenza era acquisita in via formale, in quanto trovava origine in due attività tipizzate sul piano processuale, quali la richiesta di copia autentica del provvedimento a iniziativa della parte interessata e la consegna a opera del cancelliere.
Queste attività, infatti, secondo il Tribunale, costituivano una forma equipollente della comunicazione di cancelleria, richiamando i due precedenti di legittimità, Cass. 24418/2008 e Cass. 9421/2012. Pertanto, avendo avuto la parte conoscenza formale del provvedimento da impugnare, non poteva applicarsi il termine semestrale di cui all’art. 327 cod. proc. civ., ma il termine breve di trenta giorni che decorreva dal 6-10-2014, già spirato al momento di proposizione dell’appello.
Avverso tale sentenza la ricorrente proponeva ricorso per cassazione sulla base di unico motivo, lamentando che la sentenza impugnata avesse fatto decorrere il termine breve di impugnazione di cui all’art. 325 cod. proc. civ. dalla data di estrazione e consegna della copia autentica della sentenza da impugnare da parte del cancelliere e non anche, come previsto dalla legge, dalla notificazione dell’atto.
La Suprema Corte, chiamata a dirimere la vicenda, ha ritenuto fondato il ricorso affermando che “il termine breve di impugnazione decorre soltanto in forza di conoscenza legale del provvedimento da impugnare e cioè in forza di una conoscenza conseguita per effetto di una attività svolta nel processo, della quale la parte sia destinataria o che ella stessa ponga in essere, la quale sia normativamente idonea a determinare da sé detta conoscenza o tale, comunque, da farla considerare acquisita con effetti esterni rilevanti sul piano del rapporto processuale.”.
Gli Ermellini hanno evidenziato che i precedenti richiamati dalla sentenza impugnata, Cass. 24418/2008 e Cass. 9421/2012, non enunciavano principi diversi da quelli affermati nella sentenza in esame in quanto relativi alle forme equipollenti delle comunicazioni di cancelleria; nella fattispecie invece non si poneva questione della forma della comunicazione di cancelleria, ma di individuazione del dies a quo del termine per l’impugnazione, che non poteva decorrere dalla comunicazione della cancelleria o da qualsiasi attività alla stessa equipollente, se non fosse espressamente prevista tale decorrenza.
Ne è conseguito che la sentenza impugnata è stata cassata, con rinvio al Tribunale di Nocera Inferiore in persona di diverso magistrato per l’esame dell’appello erroneamente dichiarato tardivo e per le spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
IMPUGNAZIONI: LA NOTIFICAZIONE DI UN ATTO DI IMPUGNAZIONE PER COLUI CHE LA RICEVE È INIDONEA A FARE DECORRERE IL TERMINE BREVE
L’APPELLO RICEVUTO NON COMPORTA LA LEGALE SCIENZA DELLA SENTENZA IMPUGNATA
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Mocci – Rel. Mondini | 15.12.2023 | n.35164
IMPUGNAZIONI CIVILI: LA NOTIFICA DELLA SENTENZA IN COPIA NON AUTENTICA È IDONEA A FAR DECORRERE IL TERMINE BREVE PER IMPUGNARE
CIÒ IN RAGIONE DEL NUMERUS CLAUSUS DELLE IPOTESI DI NULLITÀ DELLA NOTIFICAZIONE
Sentenza | Corte di Cassazione, Pres. Frasca – Rel. Iannello | 29.03.2022 | n.10138
IN SENSO DIFFORME:
APPELLO: CON L’ESTRAZIONE DI COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO DECORRE IL TERMINE BREVE EX ART. 325 CPC
LA FORMA DI CONOSCENZA È ACQUISITA IN VIA FORMALE
Sentenza | Tribunale di Nocera Inferiore, Giudice Jone Galasso | 04.03.2024 | n.477
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