L’identificazione del mezzo esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta in base al principio dell’apparenza, e cioè con riferimento esclusivo alla qualificazione effettuata dal giudice a quo, sia essa corretta o meno, ed a prescindere dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti; di conseguenza, solo ove si ritenga che il giudice a quo non abbia esercitato il potere di qualificazione, esso può essere legittimamente esercitato dal giudice ad quem, e ciò non solo ai fini del merito, ma anche dell’ammissibilità stessa dell’impugnazione (Cass., sez. 3, 14/05/2007, n. 11012; negli stessi termini, Cass., sez. 3, 18/04/2005, n. 8006).
Infatti, secondo il costante indirizzo di questa Corte, ai fini dell’operatività del cd. principio dell’apparenza, è necessario che il giudice a quo abbia inteso effettivamente qualificare l’azione proposta e non abbia compiuto, con riferimento ad essa, un’affermazione meramente generica (Cass., sez. 3, 28/02/2006, n. 4507; Cass., sez. 3, 14/05/2007, n. 11012; Cass., sez. 2, 21/12/2009, n. 26919; Cass., sez. 6 – 2, 02/03/2012, n. 3338; Cass., sez. 3, 22/06/2016, n. 12872; Cass., sez. 6 – 3, 11/10/2017, n. 23901). Con la conseguenza che, nel caso di sentenza emessa in sede di opposizioni esecutive, la medesima è impugnabile con appello, se l’azione è stata qualificata come opposizione all’esecuzione, mentre è esperibile il ricorso per cassazione qualora l’azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. De Stefano – Rel. Condello, con l’ordinanza n. 11791 del 26 giugno 2023.
Nel caso specifico, il giudice a quo aveva qualificato l’azione proposta come opposizione agli atti esecutivi, cosicché avverso la sentenza di primo grado avrebbe dovuto essere proposto il ricorso per cassazione, e non l’appello, che è stato, pertanto, dichiarato inammissibile.
L’inammissibilità dell’appello, rilevabile di ufficio in sede di legittimità, ha comportato la cassazione senza rinvio della sentenza resa in esito a tale grado di lite, non potendosi riconoscere al gravame inammissibilmente spiegato alcuna efficacia conservativa del processo di impugnazione.
Pertanto, la sentenza d’appello è stata cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., perché il giudizio di appello non poteva essere iniziato, né proseguito.
Le spese del giudizio di appello hanno seguito la soccombenza.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia al seguente contributo pubblicato in Rivista:
OCCORRE UTILIZZARE IL RITO IN CONCRETO PREVISTO A SEGUITO DELLA IDENTIFICAZIONE GIURISDIZIONALE
Ordinanza | Cass. civ. Pres. Travaglino, Rel Moscarini | 23.10.2020 | n.23390
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