ISSN 2385-1376
Testo massima
La notificazione dell’atto d’impugnazione eseguita presso il procuratore costituito per più parti, mediante consegna di una sola copia (o di un numero inferiore), è valida ed efficace sia nel processo ordinario che in quello tributario, in virtù della generale applicazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, alla luce del quale deve ritenersi che non solo in ordine alle notificazioni endoprocessuali, regolate dall’art. 170 c.p.c., ma anche per quelle disciplinate dall’art. 330 c.p.c., comma 1, il procuratore costituito non è un mero consegnatario dell’atto di impugnazione, ma ne è il destinatario, analogamente a quanto si verifica in ordine alla notificazione della sentenza a fini della decorrenza del termine d’impugnazione “ex” art. 285 c.p.c., in quanto investito dell’inderogabile obbligo di fornire, anche in virtù dello sviluppo degli strumenti tecnici di riproduzione degli atti, ai propri rappresentati tutte le informazioni relative allo svolgimento e all’esito del processo.
Questo è il principio sancito dalla Corte di Cassazione, Seconda Sezione, Pres. Bucciante Rel. Scalisi, con sentenza n. 17271 depositata il 28.08.2015.
Nella fattispecie de qua, il Tribunale di Roma aveva condannava un condomino a rimuovere alcune opere di scarico e murarie, con l’obbligo di ripristino della situazione antecedente a sua esclusiva e totale spesa, condannandolo altresì alla refusione delle spese di lite.
Nel successivo giudizio di appello, si costituiva soltanto uno degli appellati, il quale si opponeva al gravame, chiedendo che venisse dichiarato inammissibile ovvero rigettato nel merito.
La Corte di Appello di Roma dichiarava inammissibile l’appello, rilevando che l’atto di citazione era stato notificato mediante consegna di una sola copia al procuratore costituito per più parti nel precedente grado del giudizio: rilevata la nullità della notifica dell’atto di appello e disposta con ordinanza la rinnovazione, questa era stata eseguita oltre l’anno di pubblicazione della sentenza, in violazione, dunque, della normativa di cui all’art. 330 c.p.c., u.c..
Il Giudice di legittimità ha cassato, con rinvio, la sentenza della Corte di merito, ritenendo valida la notificazione dell’atto d’impugnazione eseguita presso il procuratore costituito per più parti, anche in caso di consegna di una sola copia o di un numero di copie inferiore rispetto a quello delle parti costituite e rappresentate dal medesimo procuratore, risultando tale principio un’applicazione particolare di quelli di rango costituzionale relativo alla ragionevole durata del processo.
La pronuncia in esame, oltre a risultare in linea con l’insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. n. 29290 del 15/12/2008), è coerente con la ratio della modifica introdotta dalla Legge n. 69/2009 in tema di notificazioni, ossia quella di adattare le regole del processo alle innovazioni tecnologiche che hanno reso meno gravosa la riproduzione degli atti e pertanto meno giustificabile che il procuratore costituito per più parti possa ritenersi esonerato dal dovere di informare i propri clienti nei casi i cui riceva notifica della sentenza o dell’impugnazione in un numero insufficiente di copie
Testo del provvedimento
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