Nel caso in cui la notifica a mezzo PEC della sentenza d’appello al difensore della parte domiciliato “extra districtum” non vada a buon fine per fatto imputabile a quest’ultimo (nella specie, a causa del riempimento della relativa casella), la tempestiva rinnovazione della stessa presso la cancelleria della Corte d’appello ove pendeva la lite è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione di cui all’art. 325 c.p.c..
La notifica a mezzo Pec ex art. 3 – bis della legge n. 53 del 1994 di un atto del processo ad un legale implica l’onere per il suo destinatario di dotarsi degli strumenti per decodificarla o leggerla, non potendo la funzionalità dell’attività del notificante essere rimessa alla mera discrezionalità del destinatario, salva l’allegazione e la prova del caso fortuito, come in ipotesi di malfunzionamenti del tutto incolpevoli, imprevedibili e comunque non imputabili al professionista coinvolto.
In materia di notificazione di atti processuali, nel caso in cui, a fronte del mancato perfezionamento della notifica all’avvocato di controparte, a causa del riempimento della casella P.E.C., e dunque per una ragione non imputabile al notificante, ma piuttosto addebitabile al destinatario per inadeguata gestione dello spazio di archiviazione necessario alla ricezione dei messaggi, il difensore abbia comunque proceduto alla notificazione della sentenza anche mediante deposito dell’atto presso la cancelleria dell’Autorità Giudiziaria presso la quale pendeva la lite, essendo il procuratore della controparte domiciliato extra districtum, da tale momento è sicuramente iniziato a decorrere il termine breve ex art. 325 cod. proc. civ. per l’impugnazione della sentenza d’appello.
Questi i principi di diritto enunciati dalla Cass. civ., Pres. Frasca, Est. Condello con ordinanza n. 26810 del 12.09.2022.
La decisione ha preso in esame l’eccezione di inammissibilità del ricorso per Cassazione sollevata dal controricorrente in quando tardivamente proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza impugnata, avvenuta presso la cancelleria della Corte d’appello.
La predetta eccezione è stata ritenuta fondata in quanto la notifica del ricorso poteva in effetti considerarsi regolare poiché la notifica ai difensori, terminata con il messaggio “casella piena”, infatti, ha avuto esito negativo per cause imputabili ai destinatari delle caselle di posta elettronica.
A seguito della stessa, la controricorrente ha poi notificato, ex art. 16-sexies D.L. n. 179 del 2012, la sentenza d’appello mediante deposito dell’atto presso la cancelleria della Corte di appello presso la quale pendeva la lite, considerato che entrambi i difensori della ricorrente erano domiciliati extra discrictum, cosicchè da tale momento è sicuramente iniziato a decorrere il termine breve ex art. 325 c.p.c., per l’impugnazione della sentenza d’appello, trascorso il quale il ricorso per Cassazione è stato considerato tardivo.
La Corte ha, quindi, rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile poiché tardivo con condanna al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti provvedimenti pubblicati in Rivista:
DIRIMENTE IL DIFETTO DI ESCLUSIVITÀ DEL DOMICILIO DIGITALE E LA MANCATA ELISIONE DELLA PREROGATIVA PROCESSUALE DI ELEGGERE DOMICILIO FISICO CON EFFETTI ALTERNATIVI
Sentenza | Corte di Cassazione, Sez. III, Pres. Vivaldi – Rel. Porreca | 20.12.2021 | n.40758
LA COMUNICAZIONE È NOTIFICATA ALLORQUANDO LA MANCATA CONSEGNA DIPENDA DA CAUSE IMPUTABILI AL DESTINATARIO
Sentenza | Corte di Cassazione, sez. Lavoro. Pres. Guido – Rel. Amendola | 02.03.2021 | n.5465
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