La mancanza, nella copia della sentenza notificata, della attestazione di conformità all’originale, rilasciata dal cancelliere, non incide sulla validità della notificazione, attesa la tassatività dei casi di nullità previsti dall’art. 160 c.p.c., e non ne comporta l’inidoneità a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, salvo che il destinatario della notifica non lamenti l’incompletezza della copia ricevuta o la difformità tra tale copia e l’originale.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Frasca – Rel. Iannello, con la sentenza n. 10138 del 29 dicembre 2022.
IL CONTESTO NORMATIVO ART. 160 CODICE DI PROCEDURA CIVILE
La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l’applicazione degli articoli 156 e 157.
IL CASO
La Suprema Corte, ritenendo effettuata regolarmente la notifica della sentenza, ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, in quanto tardivamente proposto al di là del termine breve per impugnare.
Specificamente, all’eccezione di tardività sollevata dalla controricorrente, la ricorrente ha evidenziato che l’atto ad essa notificato non era idoneo a far decorrere il termine breve per l’impugnazione perchè:
a) oggetto di notifica non era stata la copia autentica dell’ordinanza ma l’avviso effettuato ai sensi e per gli effetti dell’art. 133 c.p.c., contenente il testo integrale della ordinanza stessa con la stampigliatura “copia notificata ai soli fini dell’art. 133 c.p.c.”; ciò avrebbe introdotto un “elemento di forte ambiguità” inidoneo a far decorrere il termine breve per impugnare;
b) la copia notificata dell’ordinanza riportava l’attestazione di conformità con data successiva a quella della notifica dell’ordinanza stessa.
In relazione al primo argomento, la Suprema Corte ha affermato che la notifica della sentenza fatta in copia non autenticata è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione in ragione del numerus clausus delle ipotesi di nullità della notificazione, salvo che il destinatario della notifica non lamenti l’incompletezza della copia ricevuta o la difformità tra tale copia e l’originale, circostanza che, nella specie, non è emersa dalla memoria di parte.
Secondo gli Ermellini, la stampigliatura predetta non poteva valere a introdurre – come sostenuto dalla ricorrente – alcun elemento di ambiguità circa le finalità della notifica e la sua idoneità a far decorrere il termine breve per impugnare, al riguardo dovendo aversi riguardo alla relata di notifica che, effettuata a mezzo p.e.c., ne attesta la provenienza dal procuratore della parte notificante ed è diretta, “ad ogni effetto di legge”, al procuratore costituito della controparte.
La composizione e collocazione grafica della stampigliatura, e soprattutto il suo riferimento all’art. 133 c.p.c., valgono piuttosto (e soltanto) a rendere evidente che la copia utilizzata ai fini della detta notifica è quella stessa a sua volta pervenuta al notificante dalla cancelleria in esecuzione dell’adempimento imposto dall’art. 133 c.p.c., che è un adempimento, appunto, di cancelleria e giammai della parte, di guisa che nessun equivoco potrebbe essa determinare in ordine alle finalità ed agli effetti della notifica.
Tali effetti, peraltro, non dipendono da una conforme volontà della parte, ma sono regolati dalla legge e, rispondendo a un sovraordinato interesse di rilievo pubblicistico correlato alla formazione ed alla stabilità del giudicato, si producono comunque una volta che l’atto presenti, come nella specie, i requisiti previsti dalla norma.
Quanto al secondo rilievo, la Suprema Corte ha ritenuto del tutto irrilevante la circostanza che la copia dell’ordinanza prodotta dalla controricorrente riportasse l’attestazione di conformità con una data successiva a quella della notifica dell’ordinanza stessa.
Per gli Ermellini, infatti, tale attestazione non riguarda – come sembra supporre la ricorrente – la copia informatica oggetto della notifica a mezzo p.e.c., la cui attestazione di conformità all’atto originale è contenuta nella relata di notifica telematica, bensì la copia cartacea dell’ordinanza, della relata di notifica e degli annessi messaggi RAC e RdAC, ricavata dall’originale informatico oggetto di notifica telematica, al fine del suo deposito nella cancelleria della Corte di Cassazione.
Attesa, dunque, l’idoneità della notifica a far decorrere il termine breve per impugnare, il ricorso per revocazione avrebbe dovuto essere proposto entro sessanta giorni dalla stessa.
Per decorrenza di tale termine, il ricorso proposto ben al di là di tale scadenza è stato, pertanto, dichiarato inammissibile.
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