Testo massima
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 28721-2011 proposto da:
H.J.
– ricorrente –
contro
S.J.A.
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 737/2009 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 12/03/2009, R.G.N. 737/2009;
Svolgimento del processo
Con atto di citazione S.J. conveniva in giudizio H.J. esponendo che quest’ultimo le aveva proposto un investimento finanziario che essa aveva accettato procedendo al versamento, su un conto corrente negli Stati Uniti, di un consistente importo. Aggiungeva che, successivamente, dopo aver ricevuto un certificato di credito attestante l’investimento, era venuta a conoscenza di un dissesto finanziario della società emittente a causa del quale non poteva ottenere la restituzione dell’importo investito. Ciò premesso, chiedeva la condanna del convenuto a risarcirle i danni nella misura di Euro 60.000,00. In esito al giudizio il Tribunale adito respingeva la domanda attrice. Avverso tale decisione proponeva appello la soccombente ed in esito al giudizio, in cui non si costituiva l’appellato, la Corte di Appello di Milano con sentenza depositata in data 12 marzo 2009, in riforma della decisione, condannava l’appellato a pagare l’importo di Euro 80.000,00 oltre interessi legali dal deposito della sentenza al saldo. Avverso la detta sentenza l’ H. ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi, illustrato da memoria. Resiste con controricorso la S..
Motivi della decisione
Con la prima doglianza, deducendo l’inesistenza e/o nullità della sentenza e del procedimento per inesistenza, nullità della notifica dell’atto di citazione e dell’atto di appello per violazione degli artt. 138, 139, 140, 156 e 160 c.p.c., il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale e la Corte di Appello hanno trascurato che gli atti introduttivi dei due gradi di giudizio gli erano stati notificati ai sensi dell’art. 140 presso l’indirizzo di (OMISSIS) là dove, come risulta dalla certificazione del Comune di Cernobbio, egli non ha mai avuto la residenza in detto Comune ed anzi, all’epoca della notifica dell’atto di appello (23.3.2006), non viveva neppure in Italia, essendosi trasferito nuovamente in (OMISSIS) già in data 6.5.2005 e precisamente in (OMISSIS), ove ha poi ricevuto notifica, da parte della High Court of Justice – Queens Bench Division, della richiesta di notifica della sentenza straniera de qua. Con la seconda doglianza, per nullità della sentenza e del procedimento per violazione del diritto di difesa e dell’art. 24 Cost., il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per aver trascurato che la notifica degli atti introduttivi dei due gradi di giudizio, effettuata nella sola lingua italiana, aveva comportato la violazione altresì dell’art. 34 del reg. CE 44/2001, dell’art. 1 del prot. n. 7 allegato alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, dell’art. 6, comma 3, lett. A della Convenzione dei diritti dell’uomo di New York.
Ancor prima di esaminare le due ragioni di doglianza, sopra riportate nella loro essenzialità, appare però necessario, trattandosi di questione logicamente e giuridicamente pregiudiziale, esaminare l’eccezione – di inammissibilità del ricorso per cassazione per decorso dei termini – formulata dalla resistente sulla base del rilievo che la sentenza impugnata, depositata il 12 marzo 2009, è stata comunque conosciuta dal ricorrente in data 12 febbraio 2011, a seguito della notifica, da parte della High Court of Justice – Queens Bench Division, della richiesta di esecutività di sentenza straniera, mentre il ricorso per cassazione è stato notificato al domicilio eletto di essa resistente in data 22 novembre 2011, e quindi ben oltre il termine breve ex art. 325 c.p.c., comma 2 decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata ad istanza di parte.
Tale circostanza – così scrive la controricorrente – è stata espressamente riconosciuta dallo stesso ricorrente, tramite il proprio legale inglese Carolin Bolton, nell’atto introduttivo del giudizio di opposizione/appello al riconoscimento in Inghilterra della sentenza italiana sub TAB 2. Al paragrafo (iii) infatti si afferma testualmente che l’appellante non era stato a conoscenza della sentenza fino al 12 febbraio 2011 per cui non aveva avuto la possibilità di contestare la sentenza avanti alle Corti Italiane (così nella traduzione italiana della versione originale in inglese, v. pagg.23 e 24 del controricorso).
L’eccezione merita attenzione. Al riguardo, mette conto di sottolineare che nell’ipotesi in cui il giudizio si sia svolto nella contumacia di una parte, sia avvenuta ritualmente o meno la relativa declaratoria, la sentenza che lo conclude deve essere notificata alla parte personalmente ai sensi dell’art. 292 c.p.c., u.c., con l’effetto di rendere applicabile il termine breve per impugnare di cui all’art. 325 c.p.c..
Nè a diversa conclusione può indurre la circostanza che la notifica della sentenza sia avvenuta in forma esecutiva a norma dell’art. 479 c.p.c. oppure, come nel caso di specie, ai fini della richiesta di esecutività di una sentenza straniera, non avendo rilevanza il fine processuale per il quale la notifica è avvenuta (sul punto v. Cass. n. 5682/2006, Cass. n. 4975/2000).
Ed invero, la valida notificazione della sentenza, anche se effettuata al contumace involontario, sia intervenuta successivamente o meno al decorso dell’anno dalla pubblicazione della sentenza, è idonea a far decorrere il termine breve per proporre impugnazione. A tal fine, come hanno già avuto modo di statuire le Sezioni Unite di questa Corte, devono sussistere sia la condizione oggettiva della nullità degli atti di cui all’art. 327 c.p., comma 2 sia quella soggettiva della mancata conoscenza del processo a causa di detta nullità e la relativa prova spetta al contumace salvo il caso d’inesistenza della notificazione, la quale pone a carico di chi eccepisca che la parte ebbe di fatto conoscenza del giudizio l’onere di fornire la relativa prova (cfr Sez. Un. n. 14570/2007 in motivazione).
Nel caso di specie, lo stesso ricorrente ha riconosciuto in ricorso di aver ricevuto la notifica, da parte della High Court of Justice – Queens Nench Divisioni, della richiesta di esecutività della sentenza de qua su istanza della S. per mezzo della quale ha avuto notizia sia del giudizio, che lo aveva coinvolto, sia del contenuto della sentenza nè ha minimamente contestato la data, indicata dalla contro ricorrente, in cui ha avuto conoscenza della decisione de qua. Ed è appena il caso di sottolineare come tale notifica abbia inevitabilmente prodotto l’effetto di rendere applicabile il termine breve per impugnare di cui all’art. 325 c.p.c. in quanto le norme che regolano gli effetti della notificazione della sentenza sui termini di impugnazione sono esclusivamente gli artt. 325 e 326 c.p.c., mentre quella di cui all’art. 327 c.p.c. (in entrambi i suoi commi) regola solo l’ipotesi del termine di impugnazione “indipendentemente dalla notificazione”.
Ciò premesso, deve ritenersi l’inammissibilità del proposto ricorso, tardivamente notificato. Segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, alla stregua dei soli parametri di cui al D.M. n. 140 del 2012 sopravvenuto a disciplinare i compensi professionali.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 7.300,00 di cui Euro 7.100,00 per compensi, oltre accessori di legge, ed Euro 200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio, il 6 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2013
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