ISSN 2385-1376
Testo massima
Il termine di impugnazione della sentenza decorre dalla data di pubblicazione e non dalla data in cui il cancelliere da avviso alla parti dell’intervenuto deposito.
Con sentenza n.8508 dell’8/4/2013, la Corte di Cassazione si è pronunziata in merito al termine di impugnazione della sentenza, confermando tale principio.
La controversia aveva avuto origine dalla domanda di risarcimento proposta da un cliente nei confronti del professionista, al quale aveva affidato l’incarico della tenuta della contabilità, che avrebbe omesso di impugnare alcune cartelle esattoriali e nel corso dei due gradi di giudizio entrambi i giudici avevano accolto la domanda di risarcimento, ravvisando una responsabilità del professionista.
Avverso la decisione della Corte di appello il professionista aveva proposto il tardivo ricorso per Cassazione, chiedendo l’annullamento della sentenza, oltre un anno e 45 giorni dal deposito della sentenza, giustificando la tardività sul presupposto che il termine decorrerebbe dalla comunicazione del provvedimento da parte del cancelliere.
La Corte di Cassazione ha accolto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività dello stesso, sulla base del principio, contenuto nell’art.327 cpc, secondo cui l’impugnazione della sentenza non può proporsi decorso un anno dalla pubblicazione della stessa, indipendentemente dalla notifica o comunicazione alle parti.
La Corte, in linea con altri precedenti, ha chiarito che la comunicazione è un evento estraneo al procedimento di pubblicazione e non integra nè un elemento costitutivo nè un elemento condizionante l’efficacia di essa (ed infatti non è dovuta alle parti rimaste contumaci e non è prevista alcuna sanzione in caso di sua omissione, essendo la stessa realizzabile anche verbalmente e non necessariamente con la consegna materiale del biglietto di cancelleria).
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 31154/2006 proposto da:
G.E.
– RICORRENTE –
contro
GO.LO.
– CONTRORICORRENTE –
avverso la sentenza n. 1292/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 05/09/2005;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 13/12/2000 GO.LO. conveniva in giudizio il geometra G.E. e sul presupposto che quest’ultimo si fosse reso inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte con un contratto di opera professionale, ne chiedeva la condanna al pagamento della somma di L. 66.340.463 corrispondenti agli importi che l’attore era tenuto a pagare al concessionario.
L’attore esponeva:
– di avere affidato al G. l’incarico professionale di tenuta della contabilità, aggiornamento dei libri iva, compilazione della dichiarazione dei redditi;
– che al G. egli si era rivolto affinchè provvedesse a depositare ricorsi avverso gli avvisi di accertamento e facesse quanto necessario per definire la controversia;
– che il G. aveva fatto decorrere i termini per l’impugnazione degli avvisi di accertamento notificati il 28/11/1997 e in conseguenza di tale inadempimento gli erano state notificate le cartelle esattoriali che esso attore aveva provveduto a pagare.
Il G. contestava gli addebiti assumendo di avere regolarmente adempiuto l’incarico e che l’accertamento tributario non dipendeva da errori del professionista, ma dall’accertamento sintetico dei redditi in applicazione dei coefficienti di capacità reddituale di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, e ai D.M. 10 novembre 1992, e D.M. 19 novembre 1992, mentre, come geometra, non aveva titolo professionale per presentare ricorso alla commissione tributaria di fronte alla quale la presunzione di capacità reddituale di cui ai parametri poteva essere superata solo con la dimostrazione dell’esistenza di redditi esenti o soggetti alla ritenuta alla fonte.
Il Tribunale di Alba, sezione distaccata di Bra, con sentenza del 22/1/2002 riteneva che il G. avesse accettato l’incarico di curare gli interessi fiscali del GO. e che fosse venuto meno all’obbligazione così assunta non esaminando la documentazione consegnatagli dal GO., non indirizzandolo verso un professionista abilitato all’assistenza davanti alle commissioni tributarie, non mettendogli a disposizione la documentazione contabile in suo possesso; riteneva presuntivamente raggiunta la prova della restituzione della documentazione quando era ormai scaduto o prossimo alla scadenza il termine per la proposizione del ricorso alla commissione tributaria, ma che non era ravvisabile un nesso causale tra la mancata proposizione del ricorso alla commissione tributaria e il danno lamentato perchè comunque anche un eventuale ricorso alla commissione tributaria non avrebbe avuto la possibilità di essere accolto.
All’esito di appello del Go. la Corte di Appello di Torino con sentenza depositata in data 5/9/2005 confermava la motivazione della sentenza appellata quanto all’accertamento della violazione, da parte del G., degli obblighi scaturenti dall’incarico professionale, ma la riformava quanto al nesso causale tra l’inadempimento e il danno affermando che il contribuente poteva avere una ragionevole probabilità di vittoria che era sufficiente per la sussistenza del nesso causale tra inadempimento e danno e di conseguenza accoglieva la domanda risarcitoria per l’intero importo richiesto.
G.E. ha proposto ricorso affidato a DUE MOTIVI e ha depositato memoria.
GO.LO. ha resistito con controricorso nel quale preliminarmente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto notificato oltre il termine lungo di cui all’art. 327 cpc, tenuto conto che la sentenza impugnata era stata depositata il 5/9/2005, che il ricorso è stato notificato il 15/11/2006.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E’ del tutto preliminare rilevare, come eccepito dal controricorrente, l’inammissibilità dell’impugnazione per decorrenza del termine di impugnazione di cui all’art.327 cpc.
L’art.327 cpc, stabilisce che, indipendentemente dalla notificazione, le impugnazioni ivi previste non possono proporsi dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza e, quindi, dal suo deposito in cancelleria e non già dalla comunicazione che di tale deposito da il cancelliere alle parti ai sensi dell’art.133 cpc, comma 2.
La comunicazione della sentenza è estranea al procedimento della pubblicazione e non integra nè un elemento costitutivo nè un elemento condizionante l’efficacia di essa ed infatti non è dovuta alle parti rimaste contumaci e non è prevista alcuna sanzione in caso di sua omissione, essendo la stessa realizzabile anche verbalmente e non necessariamente con la consegna materiale del biglietto di cancelleria (cfr. tra le tante, Cass. n.639/2003; Cass. SS.UU. n.3501/79, Cass. n.6542/98, n.2630/97, n.11045/96).
La sentenza è stata depositata in periodo feriale e precisamente il 5/9/2005; pertanto il termine lungo, in considerazione del periodo feriale dal primo Agosto 2006 al 15 Settembre 2006, è iniziato a decorrere dal 16 Settembre 2005 (cfr. Cass. n.6679/2005) ed è scaduto dopo un anno e 46 giorni dal 16 Settembre 2005, ossia il due Novembre 2006 (essendo festivo il 1 Novembre), mentre il ricorso è datato 14 Novembre 2006 ed è stato notificato il 15 Novembre.
Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese di questo giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna G. E. a pagare a Go.Lo. le spese di questo giudizio di cassazione che liquida in Euro 2.000,00 oltre Euro 200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2013
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Numero Protocolo Interno : 225/2013