In tema di decadenza dall’impugnazione, la notificazione di un atto di impugnazione, per colui che la riceve, non consente la legale scienza della sentenza impugnata né la fa presupporre ed è, pertanto, inidonea a fare decorrere il termine breve di impugnazione.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Mocci – Rel. Mondini, con l’ordinanza n. 35164 del 15 dicembre 2023, con la quale è stato accolto il ricorso presentato dalla società ricorrente basato sulla nullità della sentenza e del procedimento ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per errata declaratoria di inammissibilità dell’appello principale per tardiva notificazione.
La Corte di Appello aveva ritenuto che, ai fini della decorrenza del termine breve d’impugnazione previsto dall’art. 325 c.p.c., la notifica dell’impugnazione equivalesse, agli effetti della scienza legale della sentenza, alla notifica della sentenza stessa, con la conseguenza che l’abbreviazione avrebbe riguardato non solo colui che dopo aver proposto una prima impugnazione ne avesse proposta un’altra, ma anche la parte destinataria della notifica dell’impugnazione.
La Suprema Corte, aderendo all’altro orientamento formatosi in materia, secondo il quale “In tema di decadenza dall’impugnazione, la notificazione di un atto di impugnazione, per colui che la riceve, non consente la legale scienza della sentenza impugnata né la fa presupporre ed è, pertanto, inidonea a fare decorrere il termine breve di impugnazione”, ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa, anche per le spese, alla Corte di Appello in diversa composizione.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia al seguente contributo pubblicato in Rivista:
IMPUGNAZIONI CIVILI: LA NOTIFICA DELLA SENTENZA IN COPIA NON AUTENTICA È IDONEA A FAR DECORRERE IL TERMINE BREVE PER IMPUGNARE
CIÒ IN RAGIONE DEL NUMERUS CLAUSUS DELLE IPOTESI DI NULLITÀ DELLA NOTIFICAZIONE
Sentenza | Corte di Cassazione, Pres. Frasca – Rel. Iannello | 29.03.2022 | n.10138
RICORSO PER CASSAZIONE: IL TERMINE BREVE PUÒ DECORRERE DALLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE PER REVOCAZIONE
L’ONERE DELLA PROVA DELLA SUA OSSERVANZA RICADE SULLA PARTE IMPUGNANTE A PENA DI INAMMISSIBILITÀ
Ordinanza | Cass. civ., Sez. III, Pres. De Stefano – Rel. Giaime Guizzi | 13.07.2023 | n.20054
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