ISSN 2385-1376
Testo massima
la notificazione della sentenza in forma esecutiva, eseguita alla controparte personalmente, anziché al procuratore costituito, come previsto dagli art.170, primo comma, e 285 del codice di procedura civile, “(…) non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione né per il notificante, né per il notificato. Tale principio è tuttora coerente con le finalità acceleratorie dell’art. 326 cpc e compatibile con il novellato art.111 della Costituzione sotto il profilo della ragionevole durata del processo”. La notificazione ai sensi dell’art. 479 del codice di procedura civile, deve avere il fine esclusivo di indicare alla controparte la volontà di procedere con un’azione esecutiva nei suoi confronti, proprio per consentire di valutare l’eventualità di un adempimento spontaneo mentre, a fini dell’impugnazione, dev’essere “finalizzata a realizzare l’effetto acceleratorio, nell’ottica della formazione del giudicato”
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 30649-2011 proposto da:
F.A.M. e R.M.
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
– resistente –
avverso il decreto n. 179/2011 della CORTE D’APPELLO di POTENZA dell’8/03/2011, depositato il 29/04/2011;
è presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
che F.A.M. e R.M., con ricorso del 13 dicembre 2011, ha impugnato per cassazione – deducendo un unico motivo di censura -, nei confronti del Ministro della giustizia, il decreto della Corte d’Appello di Potenza, depositato in data 29 aprile 2011, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso della F. e della R. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n.89, art.2, comma 1, -, in contraddittorio con il Ministro della giustizia – il quale, costituitosi, ha concluso per l’inammissibilità o per l’infondatezza del ricorso -, ha dichiarato l’inammissibilità della domanda;
che il Ministro della giustizia, ritualmente intimato, ha depositato atto di costituzione;
che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 10 maggio 2010, era; fondata sui seguenti fatti: a) le odierne ricorrenti, asseritamele titolari del diritto al risarcimento del danno da occupazione espropriativa, avevano promosso – con citazione del 20 marzo 1990 – causa1 dinanzi al Tribunale di Lecce nei confronti del Comune di Spongano; b) il Tribunale adito aveva deciso la causa con sentenza del 16 dicembre 2003; c) a seguito di appelli hic inde proposti, la Corte d’Appello di Lecce aveva definito il giudizio con sentenza del 25 settembre 2008;
che la Corte d’Appello di Potenza, con il suddetto decreto impugnato, ha dichiarato inammissibile la domanda, in quanto la sentenza d’appello – posto che è stata notificata al Comune di Spongano in data 5 novembre 2008 e che non è stato proposto ricorso per cassazione – ha determinato il passaggio in cosa giudicata della sentenza di primo grado in data 5 gennaio 2009, con la conseguenza che il termine semestrale di cui alla L. 24 marzo 2001, n.89, art.4 è scaduto in data 5 luglio 2009, mentre il ricorso per equa riparazione è stato intempestivamente proposto in data 10 maggio 2010.
Motivi della decisione
che, con il motivo di censura, le ricorrenti criticano il decreto impugnato, sostenendo che i Giudici a quibus hanno omesso di considerare che la notificazione della sentenza della Corte d’appello di Lecce è stata eseguita in forma esecutiva direttamente al Comune di Spongano e non al suo procuratore, con la conseguenza che essa non è idonea a far decorrere il termine breve di sessanta giorni per la sua impugnazione con ricorso per cassazione, con l’ulteriore conseguenza che il termine di sei mesi per la proposizione del ricorso per equa riparazione decorre dalla scadenza di un anno e quarantasei giorni a partire dalla data della pubblicazione della stessa sentenza, avvenuta il 25 settembre 2008;
che la censura è fondata;
che, secondo il diritto vivente, nel regime anteriore alla sostituzione dell’art.479 cod. proc. civ., operata dalD.L. 14 marzo 2005, n.35, art.2, comma 3, lett. e), n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n.80, art.1, comma 1, con effetto dal 1 marzo 2006, a seguito del D.L. 30 dicembre 2005, n.273, art.39 quater convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n.51, art.1, comma 1 la notificazione della sentenza in forma esecutiva, eseguita alla controparte personalmente, anzichè al procuratore costituito ai sensi dell’art.170 c.p.c., comma 1, e art.285 cod. proc. civ., non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione nè per il notificante, nè per il notificato, tale inidoneità essendo coerente con le finalità acceleratorie insite nella norma di cui all’art.326 cod. proc. civ. e risultando compatibile con il principio di durata ragionevole del processo, di cui all’art.111 Cost., comma 2, giacchè l’impugnabilità della sentenza nel termine massimo – che ritarda la formazione del giudicato – non deriva dal comportamento di una sola delle parti, ma è il frutto della decisione consapevole di entrambe, potendo ciascuna di esse attivare gli strumenti a sua disposizione per abbreviare i tempi dell’impugnazione (se vincitore, attraverso la notificazione della sentenza, se soccombente, tramite l’impugnazione immediata: cfr., la sentenza delle sezioni unite n.12898 del 2011, nonchè, ex plurimis, la successiva sentenza n. 19070 del 2011);
che, applicando alla specie tale principio di diritto, la sentenza della Corte d’Appello di Lecce del 10 luglio-25 settembre 2008 è stata notificata in forma esecutiva dalle odierne ricorrenti al Comune di Spongano in data 31 ottobre-5 novembre 2008 a mezzo del servizio postale, sicchè essa è divenuta definitiva un anno e quarantasei giorni dopo il 5 novembre 2008, vale a dire il 10 novembre 2009, con la conseguenza che il ricorso per equa riparazione, proposto il 10 marzo 2010, rispetta il termine di sei mesi di cui alla L. n.89 del 2001, art.4;
che, nella specie, i Giudici a quibus, in palese violazione del qui ribadito principio di diritto, hanno dichiarato inammissibile il ricorso per intempestività della sua proposizione;
che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato con conseguente rinvio della causa alla stessa Corte d’Appello di Potenza, in diversa composizione, la quale si uniformerà a detto principio, provvedendo a decidere la causa ed a regolare le spese del presente grado del giudizio.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Potenza, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, il 19 settembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2013
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 455/2013