Nel leasing, soggetto passivo IMU è il locatario per tutta la durata del contratto. Ne discende che, con la risoluzione del contratto, la soggettività passiva ai fini IMU si determina in capo alla società di leasing, anche se essa non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell’utilizzatore. E’ il titolo (cioè il contratto stipulato) che determina la soggettività passiva del locatario finanziario e non certo la disponibilità materiale del bene.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, V sezione civile, Pres. De Masi – Rel. Caprioli, con la sentenza n. 13793 del 22.05.2019.
Si tratta di una pronuncia di una certa rilevanza, in quanto è la prima sulla controversa questione dell’obbligo di pagamento dell’IMU da parte delle società di leasing in caso di risoluzione del contratto senza riconsegna dell’immobile.
Su tale tema sono stati emanati diversi provvedimenti, da parte dei tribunali di merito, contrastanti fra loro: alcuni accoglievano la tesi comunale, altri quella delle società di leasing. La sentenza in esame risulta favorevole ai Comuni.
La vicenda trae spunto dalla causa fra un comune lombardo e una società di leasing. La CTP di Varese, in primo grado, ha accolto il ricorso di quest’ultima avverso l’avviso di accertamento comportante la richiesta di pagamento del saldo IMU per l’anno 2012 in relazione ad un cespite immobiliare concesso in locazione finanziaria ad una società e successivamente risolto per mancato pagamento dei canoni.
La CTR di Milano, rigettando l’appello proposto dall’ente comunale, ha rilevato che il soggetto passivo dell’imposta IMU nel caso di risoluzione del contratto senza l’avvenuta consegna del bene deve essere individuato nell’utilizzatore del cespite immobiliare non essendo la società di leasing nel possesso e nel godimento dell’immobile.
I giudici di legittimità hanno ribaltato tale assunto, individuando nella società di leasing il soggetto passivo nel caso di cessazione del contratto di locazione finanziaria, ove la riconsegna dell’immobile avvenga solo in data successiva.
La norma controversa è l’art. 9 del d.lgs. 23/2011, il quale prevede che il soggetto passivo è il locatario “a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto”. La Corte parte dal dato letterale della norma, rilevando che “in concreto è il titolo (cioè il contratto stipulato) che determina la soggettività passiva del locatario finanziario e non certo la disponibilità materiale del bene”.
Per il legislatore fiscale, quindi, la soggettività passiva del locatario finanziario si realizzerebbe addirittura quand’anche il bene da concedere non fosse ancora venuto ad esistenza e pure quand’anche fosse che il bene non sia stato ancora consegnato dal concedente all’utilizzatore, essendo rilevante, per il sorgere della soggettività passiva IMU non già l’adempimento della consegna del bene, ma la sola sottoscrizione del contratto.
La decisione della Suprema Corte, pur esprimendosi in materia per la prima volta, non è del tutto esente da contestazioni.
In primis va chiarito che l’utilizzatore in leasing ha poteri e facoltà assimilabili a quelli di un possessore in senso proprio e per il diritto civile è considerato un detentore del bene. Pertanto, riguardo alla disciplina IMU, viene trattato alla stregua di un possessore: il momento iniziale della soggettività passiva dell’utilizzatore è individuato nella sottoscrizione del contratto, e non in quello nel quale l’utilizzatore riceve in consegna il bene.
C’è poi da chiarire cosa si intende per “durata del contratto”, alla quale si fa riferimento nel dibattuto art. 9 del d.lgs. 23/2011. Questo concetto definirebbe temporalmente l’attribuzione di soggettività passiva dell’IMU all’utilizzatore in leasing, per cui si deve intendere come il lasso di tempo intercorrente tra la risoluzione del rapporto e la restituzione dell’immobile all’impresa concedente. Nell’ordinamento italiano, infatti, vige un principio generale (mora debitoris perpetuat obligationem) secondo il quale nei contratti di durata che attribuiscono ad un soggetto il diritto di godere di un bene altrui, la mancata riconsegna del bene stesso a seguito della risoluzione del rapporto per causa del conduttore determina la permanenza in capo a quest’ultimo degli obblighi e dei rischi assunti con il contratto. Si tratta del fenomeno di “ultrattività” del contratto, nell’ambito di una giurisprudenza che si è certamente formata soprattutto in riferimento ai contratti di locazione semplice, ma non differisce, in concreto, da quella che più specificamente si è occupata della risoluzione anticipata del leasing per inadempimento dell’utilizzatore.
Attualmente la giurisprudenza ritiene applicabile, per analogia, la disciplina della risoluzione anticipata della c.d. vendita a rate per inadempimento del compratore di cui all’art. 1526 c.c., estendendo all’utilizzatore moroso il diritto alla restituzione dei canoni versati all’impresa concedente. Diritto che sorge solo dopo che l’utilizzatore stesso abbia provveduto alla riconsegna del bene.
Pertanto, non si intravedono motivi per i quali, ai fini della delimitazione della soggettività passiva dell’IMU (come dell’ICI e della TASI, come pure avviene ma i giudici della Suprema Corte hanno ritenuto non esservi analogia) in capo all’utilizzatore, il concetto di “durata del contratto” di leasing possa o debba assumere un significato diverso.
Nel caso specifico, per le argomentazioni esposte, la Cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso nel merito, rigettando l’originario ricorso del contribuente.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
LEASING IMMOBILIARE: L’OBBLIGO DELL’UTILIZZATORE AL PAGAMENTO DELL’IMU CESSA CON LA RICONSEGNA DEL BENE
LA SOLA RISOLUZIONE ANTICIPATA NON TRASFERISCE IL TRIBUTO
Sentenza | CTR Lombardia, Pres. Craveia – Rel. Mietto | 04.09.2018 | n.3658
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/leasing-immobiliare-lobbligo-dellutilizzatore-al-pagamento-dellimu-cessa-con-la-riconsegna-del-bene
LEASING IMMOBILIARE: L’UTILIZZATORE È TENUTO A PAGAMENTO IMU NONOSTANTE RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’OBBLIGO CESSA AL MOMENTO DELLA RICONSEGNA DEL BENE
Sentenza | CTR di Napoli, Sez. 45, Pres. Giacalone – Rel. De Tullio | 26.09.2016 | n.8208
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/leasing-immobiliare-lutilizzatore-e-tenuto-a-pagamento-imu-nonostante-risoluzione-del-contratto
LEASING IMMOBILIARE: IN IPOTESI DI CONTRATTO RISOLTO, MA SENZA CONSEGNA BENE, PAGAMENTO IMU A CARICO UTILIZZATORE
IL PRESUPPOSTO DI APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA È RAPPRESENTATO DAL POSSESSO DI IMMOBILI
Sentenza | Commissione Tributaria Regionale Di Milano – Sez. 13 – Pres. Labruna – Rel. Gaudino | 18.05.2016 | n.2993
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/leasing-immobiliare-in-ipotesi-di-contratto-risolto-ma-senza-consegna-bene-pagamento-imu-a-carico-utilizzatore
LEASING: L’UTILIZZATORE RESTA SOGGETTO PASSIVO DI IMPOSTA FINO ALLA RICONSEGNA DELL’IMMOBILE
LA NORMATIVA IN MATERIA DI TASI SI APPLICA IN VIA ANALOGICA ANCHE ALL’IMU
Sentenza | Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, Pres. Sirocchi ǀ Rel. Amato | 18.02.2015 | n.1451
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/leasing-l-utilizzatore-resta-soggetto-passivo-di-imposta-fino-alla-riconsegna-dell-immobile
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