A norma dell’art. 329 comma 2 cpc, l’effetto devolutivo dell’appello non si verifica per i capi della sentenza di primo grado che non siano investiti dai motivi di impugnazione, con relativa formazione del giudicato.
L’effetto devolutivo, infatti, è fissato dai motivi d’impugnazione nel senso che quando con i motivi di gravame il thema decidendum risulti limitato ad una parte soltanto dell’oggetto originario della controversia, le statuizioni del Giudice di appello non possono estendersi, senza violare il principio del tantum devolutum quantum appellatum, a punti non compresi neppure implicitamente nel tema del dibattimento.
L’appellante è tenuto ad individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza impugnata,in modo che sia possibile desumere quali siano le argomentazioni fatte valere da chi ha proposto l’impugnazione in contrapposizione a quelle evincibili dalla sentenza impugnata.
L’onere dell’appellante di specificare i motivi dell’appello è soddisfatto solo quando l’atto di impugnazione esprima articolate ragioni di doglianza su punti specifici della sentenza di primo grado, non essendo sufficiente il generico richiamo alle deduzioni, eccezioni e conclusioni della comparsa di primo grado.
La violazione dei doveri di informazione del cliente e del divieto di effettuare operazioni in conflitto di interessi con il cliente o inadeguate al profilo patrimoniale del cliente stesso, posti dalla legge a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario, non danno luogo ad una nullità del contratto di intermediazione per violazione delle norme imperative, ma possono dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazione avvengono nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti, ovvero possono dar luogo a responsabilità contrattuale ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto quadro.
Dalla dichiarazione di operatore qualificato discendono due requisiti: uno di natura sostanziale, vale a dire l’esistenza della specifica competenze ed esperienza in materia di operazioni in valori mobiliari in capo al soggetto (società o persona giuridica) che intenda concludere un contratto avente ad oggetto operazioni su detti valori; l’altro, ha carattere formale, costituito dalla espressa dichiarazione di possedere la competenza ed esperienza richieste, sottoscritta dal soggetto medesimo.
In mancanza di elementi contrari emergenti dalla documentazione già in possesso dell’intermediario in valori mobiliari, la semplice dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, che la società disponga della competenza ed esperienza in materia di operazioni in valori mobiliari – pur non costituendo dichiarazione confessoria, in quanto volta alla formulazione di un giudizi e non l’affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo – esoneri, tuttavia, l’intermediario stesso dall’obbligo di ulteriori verifiche sul punto e, in carenza di contrarie allegazioni, specificamente dedotte e dimostrate dalla parte interessata,possa costituire argomento di prova che il Giudice può porre alla base della propria decisione, anche come unica e sufficiente fonte di prova in difetto di ulteriori riscontri, per quanto riguarda la sussistenza, in capo al soggetto che richieda di compiere operazioni nel settore dei valori mobiliari, dei presupposti per il riconoscimento della natura di operatore qualificato ed anche ai fini dell’accertamento della diligenza prestata dall’intermediario con riferimento a tale specifica questione.
Nel caso di asserita discordanza tra il contenuto della dichiarazione e la situazione reale da tale dichiarazione rappresentata, graverà su chi detta discordanza intenda dedurre, al fine di escludere la sussistenza in concreto della propria competenza ed esperienza in materia di valori mobiliari, l’onere di provare circostanze specifiche dalle quali desumere la mancanza di detti requisiti e la conoscenza da parte dell’intermediario mobiliare delle circostanze specifiche dalle quali desumere la mancanza di detti requisiti, e la conoscenza da parte dell’’intermediario mobiliare delle circostanze medesime, o almeno la loro agevole conoscibilità, in base ad elementi obiettivi di riscontro, già nella disponibilità dell’intermediario stesso o a lui risultanti dalla documentazione prodotta dal cliente.
Incombe sulla società a fronte della propria dichiarazione di essere operatore qualificato ai sensi dell’art. 31 del Reg. Consob n. 11522/98, l’onere di fornire idonei elementi di prova in ordine all’esistenza di circostanze che consentissero di escludere tale sua qualità o, comunque, la propria competenza ed esperienza nel campo delle operazioni in tale sua qualità o, comunque, la propria competenza ed esperienza nel campo delle operazioni in valori mobiliari ed in ordine alla conoscenza o conoscibilità di tale circostanze da parte della banca intermediaria.
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