ISSN 2385-1376
Testo massima
L’art. 587 del codice di procedura civile stabilisce che se, all’esito della vendita senza o con incanto, l’aggiudicatario non provvede al pagamento del saldo prezzo nel termine e con le modalità stabilite, il Giudice:
1).dichiara la decadenza dell’aggiudicazione;
2).pronunzia la confisca della cauzione a titolo di multa;
3).dispone un nuovo incanto;
4).emette un decreto di condanna contro l’aggiudicatario decaduto al pagamento dell’eventuale differenza tra il nuovo prezzo di aggiudicazione, detratta la cauzione, e quello raggiunto nel precedente incanto.
Il decreto che dichiara la decadenza è impugnabile da parte dell’aggiudicatario con l’opposizione agli atti esecutivi.
La cauzione, di cui viene dichiarata la perdita, concorre a formare, qualunque sia il prezzo che si ricava dal successivo incanto, la massa attiva da distribuire tra i creditori.
Se il prezzo che si ricava dal nuovo incanto è pari o superiore a quello della vendita precedente, l’aggiudicatario inadempiente subisce esclusivamente la confisca della cauzione.
Viceversa: se il prezzo che si ricava nel nuovo incanto unito alla cauzione confiscata è inferiore a quello conseguito nell’incanto precedente, l’aggiudicatario inadempiente è tenuto anche al pagamento della differenza, ai sensi del secondo comma dell’art. 567 cpc, tra il prezzo che si sarebbe ricavato dalla vendita precedente e quello che si ricava dal nuovo incanto unito alla cauzione confiscata.
Il decreto di condanna per la differenza è titolo esecutivo a favore dei creditori ai quali nella distribuzione viene assegnato il credito da esso portato ovvero, se prima della distribuzione l’aggiudicatario inadempiente ha versato la differenza, la predetta viene distribuita insieme alla somma ricavata.
FOCUS
L’aggiudicatario non può sospendere il pagamento del saldo del prezzo senza incorrere in decadenza, perdere la cauzione ed esporsi al rischio del pagamento della differenza secondo quanto dispone il secondo comma dell’art.567 cpc, avvalendosi dell’eccezione di inadempimento ovvero deducendo l’assenza di colpa.
La giurisprudenza ha, però, chiarito che le valutazioni sulla imputabilità dell’inadempimento potrebbero essere rilevanti ai fini della condanna per differenza.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 678/2014