“L’incapacità a testimoniare disciplinata dall’art. 246 c.p.c. non è rilevabile d’ufficio, sicché, ove la parte non formuli l’eccezione di incapacità a testimoniare prima dell’ammissione del mezzo, detta eccezione rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove il mezzo sia ammesso ed assunto, eccezione di nullità della prova.[…] Ove la parte abbia formulato l’eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell’art. 157 c.p.c., l’interessato ha l’onere di eccepire subito dopo l’escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità. […] La parte, la quale abbia tempestivamente formulato l’eccezione di nullità della testimonianza resa da un teste che ritiene incapace a testimoniare, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l’eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede d’impugnazione.”
Questi i principi di diritto espressi dalla Corte di Cassazione, Pres. Spirito – Rel. Di Marzio, con la sentenza n. 9456 del 6 aprile 2023.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
INCAPACITÀ A TESTIMONIARE: DOPPIA ECCEZIONE PER NON INCORRERE IN DECADENZA
PER MANTENERE FERMA L’ECCEZIONE DI INCAPACITÀ A TESTIMONIARE LA PARTE DOVRÀ SUBITO DOPO PROPORRE LA ULTERIORE ECCEZIONE DI NULLITÀ DELLA PROVA ASSUNTA
Sentenza | Tribunale Reggio Emilia, Giudice Unico dott. Gianluigi MORLINI | 13.02.2013 | n.-
L’INCAPACITÀ A TESTIMONIARE NON PUÒ ESSERE DENUNZIATA PER LA PRIMA VOLTA IN SEDE DI LEGITTIMITÀ
Sentenza | Cassazione civile, sezione terza | 29.01.2013 | n.2075
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