ISSN 2385-1376
Testo massima
L’indagine svolta ha avuto come obiettivo quello di offrire un contributo il più possibile utile alla tutela di chi versi in condizione di incapacità naturale e al contempo sia parte in un processo civile.
In primo luogo si sono illustrate le nozioni di incapacità naturale e capacità processuale, nozioni che hanno danno il titolo al presente lavoro, ponendo in evidenza le complesse problematiche originate dal ritenere irrilevante la situazione di chi versi in stato di incapacità naturale e sia al contempo parte in un processo civile.
Il centro dell’indagine è dedicato alle serissime conseguenze derivanti dalla partecipazione al processo di un soggetto inconsapevole, sia con riguardo a quest’ultimo che avendo riguardo a chi con lui si trova in giudizio. Al fine di rendere chiare le predette conseguenze si sono prese in considerazione ipotesi specifiche relative all’omissione o al compimento di determinate attività processuali e si sono altresì descritte le conseguenze che da dette condotte discendono.
Si è avuto modo di approfondire la tematica della prova dell’incapacità naturale, ponendo in luce l’intimissima correlazione che esiste tra questa ed il processo nell’ipotesi in cui la predetta condizione interessi una delle parti in giudizio.
In conclusione, si sono poste in evidenza le problematiche relative alla tutela dell’incapace naturale in riferimento all’accertamento contenuto nella sentenza che lo riguarda.
Quella della capacità processuale dell’incapace naturale è questione quasi del tutto pacifica: si riscontra infatti, sia con riguardo alla dottrina che con riferimento alla giurisprudenza, anche costituzionale, una pressoché unanime opinione che sostiene l’irrilevanza processuale dell’incapacità naturale. È pacifico infatti che l’art.75 cpc nell’escludere la capacità processuale delle persone che non hanno il libero esercizio dei diritti, si riferisce solo a quelle che siano state private della capacità di agire con una sentenza di interdizione o inabilitazione ovvero con un provvedimento di nomina di un tutore provvisorio o un curatore provvisorio e non anche a quelle colpite da incapacità naturale.
A questa nettissima posizione rispondono rare voci dissenzienti che si sono fatte proprie durante il lavoro svolto. Considerare irrilevante la condizione di incapacità naturale di una delle parti in causa rischia di ledere irreparabilmente il diritto di difesa dell’incapace stesso e rischia altresì di intaccare l’assetto garantista che il processo si impone di assicurare e realizzare.
Dette lesioni, infatti, discendono dalla completa assenza di strumenti processuali previsti ad hoc per la tutela processuale dell’incapace naturale e altresì dalla impossibilità per l’incapace stesso di far venir meno gli effetti del compimento dei propri atti processuali. Per quanto riguarda la disciplina processuale, infatti, non vi è nel codice di rito civile una norma paragonabile all’art.428 cc che invece disciplina il regime degli atti sostanziali posti in essere dell’incapace di intendere e volere. Da ciò discende che l’incapace naturale, anche se non compos sui, è considerato capace processualmente e in quanto tale sarà chiamato a subire gli effetti dei propri atti processuali senza poter addurre la propria condizione quale giustificazione del suo agire.
L’intera ricerca ha avuto come punti di riferimento il principio di uguaglianza, il diritto di difesa ed i principi del giusto processo. Proprio in riferimento all’ossequio dovuto ai predetti principi, se da un lato è emerso che l’ordinamento giuridico non rimane indifferente alle esigenze di chi versi in stato di incapacità naturale, al contempo l’indagine svolta ha dimostrato la necessità di un intervento del Legislatore che finalmente colmi il vulnus di tutela in cui di fatto si trova l’incapace.
Tutto questo ha stimolato la prospettazione di soluzioni ritenute, almeno a parere di chi scrive, maggiormente idonee alla tutela giurisdizionale dell’incapace naturale, la cui applicazione di certo avrebbe risvolti più che positivi, soprattutto se si ha riguardo a quanto sostenuto circa la nomina in favore dell’incapace naturale di un curatore speciale vocato alla sua rappresentanza e tutela, nomina attualmente esclusa poiché riservata ai soli incapaci legali.
Testo del provvedimento
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