All’indomani della pronuncia della Corte Costituzionale n. 128 del 22.06.2021, con la quale è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 13, comma 14, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, che aveva disposto la “seconda proroga” della sospensione emergenziale delle procedure esecutive aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore, gli operatori del settore sono impegnati in una complessa riflessione sui meccanismi processuali di ripresa delle attività di impulso alle procedure che versano in uno stato di quiescenza.
Nella vigenza della norma, la più gran parte della giurisprudenza si è orientata nel senso di ritenere operante la sospensione “ex lege” sino al termine di scadenza, di tal che le procedure sospese riprenderanno automaticamente il loro corso con la fissazione degli adempimenti successivi da parte dei giudici dell’esecuzione.
Di diverso avviso il Tribunale di Roma, il quale aveva ricondotto il fenomeno della sospensione nell’alveo della fattispecie di cui all’art. 627 c.p.c., con conseguente onere – per la parte interessata – di depositare formale istanza di riassunzione nel termine di sei mesi dalla cessazione della causa di sospensione.
Da ultimo, con la Circolare del 24 giugno 2021, il Tribunale di Roma ha preso atto dell’intervenuta declaratoria di incostituzionalità, per effetto della quale l’efficacia della sospensione delle procedure esecutive ex art. 54 Ter D.L. n. 18/20 deve considerarsi cessata al 31.12.2020.
Di conseguenza, ha osservato che:
- per i pignoramenti notificati a far data dal 1.01.2021 non ha operato alcuna sospensione del procedimento esecutivo;
- i ricorsi in riassunzione, depositati a far data dal 1.01.2021 nei procedimenti interessati dalla sospensione di cui all’art. 54 ter citato, sono da ritenersi efficaci ai sensi dell’art. 627 c.p.c..
Ha quindi disposto, in chiave operativa che:
- “sono revocati i provvedimenti con cui i ricorsi in riassunzione depositati a far data dal 1.01.2021 nei procedimenti interessati dalla sospensione di cui all’art. 54 ter citato sono stati disattesi ( con le varie formule adottate: “rigetto”, “non luogo a provvedere”, “visto agli atti” etc);
- per le procedure esecutive interessate dalla sospensione di cui all’art. 54 ter cit. si richiamano i precedenti provvedimenti uniformi emessi nelle date del 23 giugno 2020 e del 30 ottobre 2020 ai fini della prosecuzione delle stesse che, tra le altre, prevedono il deposito di ricorso in riassunzione”.
Per approfondimenti si rinvia ai precedenti contributi pubblicati in Rivista:
IL BILANCIAMENTO TRA GLI INTERESSI IN GIOCO È IRRAGIONEVOLE E SPROPORZIONATO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, E 24, PRIMO E SECONDO COMMA, COST.
Sentenza | Corte Costituzionale, Pres. CORAGGIO – Rel. AMOROSO | 22.06.2021 | n.128
PROCEDURE ESECUTIVE ABITAZIONE PRINCIPALE: SOSPENSIONE PROROGATA FINO AL 30 GIUGNO 2021
LA PROROGA ALLA SOSPENSIONE È CONTENUTA NEL TESTO DEL DECRETO MILLEPROROGHE
Articolo Giuridico | Ex Parte Creditoris | 29.12.2020
PIGNORAMENTI SU “ABITAZIONE PRINCIPALE”: LA SOSPENSIONE È INCOSTITUZIONALE?
L’ART. 54 TER D.L. 18/2020 DOVRÀ PASSARE AL VAGLIO DELLA CONSULTA
Ordinanza | Tribunale di Rovigo, Giudice Giulio Borella | 18.01.2021 |
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