“La riassunzione d’ufficio e/o la riattivazione di tutte le procedure esecutive e di tutti i giudizi divisionali e/o endo-esecutivi sospesi in conseguenza della richiamata ed incostituzionale proroga. E ciò anche in mancanza di una apposita istanza di riassunzione, ordinandosi ai delegati di dare impulso alle proprie attività così come autorizzate dal G.E. relativamente alla vendita e/o liberazione dell’immobile oggetto d’asta, dandone comunicazione ai creditori procedenti unitamente al presente decreto”.
Questa è la circolare del Tribunale di Velletri, Giudice dell’Esecuzione Enrico Colognesi del 28 Giugno 2021 con la quale è stato stabilito che le procedure esecutive immobiliari riprenderanno automaticamente di ufficio e senza la necessità di alcuna istanza di riassunzione.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
L’EFFICACIA DELLA SOSPENSIONE È CESSATA AL 31 DICEMBRE 2020: IL CREDITORE HA L’ONERE DI RIASSUMERE?
Altro | Tribunale di Roma, Circolare | 24.06.2021 |
IL BILANCIAMENTO TRA GLI INTERESSI IN GIOCO È IRRAGIONEVOLE E SPROPORZIONATO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, E 24, PRIMO E SECONDO COMMA, COST.
Sentenza | Corte Costituzionale, Pres. CORAGGIO – Rel. AMOROSO | 22.06.2021 | n.128
PROCEDURE ESECUTIVE ABITAZIONE PRINCIPALE: SOSPENSIONE PROROGATA FINO AL 30 GIUGNO 2021
LA PROROGA ALLA SOSPENSIONE È CONTENUTA NEL TESTO DEL DECRETO MILLEPROROGHE
Articolo Giuridico | Ex Parte Creditoris | 29.12.2020
PIGNORAMENTI SU “ABITAZIONE PRINCIPALE”: LA SOSPENSIONE È INCOSTITUZIONALE?
L’ART. 54 TER D.L. 18/2020 DOVRÀ PASSARE AL VAGLIO DELLA CONSULTA
Ordinanza | Tribunale di Rovigo, Giudice Giulio Borella | 18.01.2021 |
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