Segnalato dall’Avv. Roberto Rusciano di Napoli
In tema di ripetizione di indebito, ove la Banca eccepisca la prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme, la mancata individuazione da parte dell’Istituto creditizio delle specifiche rimesse solutorie non è causa di invalidità della stessa, in quanto l’eccezione di prescrizione pur richiedendo l’individuazione del diritto che ne costituisce l’oggetto, non necessita anche dell’elencazione analitica dei singoli elementi che lo costituiscono, ove detti elementi, rilevanti ex art. 2935 c.c., possano comunque desumersi dal complesso degli atti, dall’esito dell’istruttoria processuale e dalle discussioni tra le parti sulle questioni determinanti della causa.
In materia di restituzione di indebito, il criterio legale d’imputazione dei pagamenti postula la contemporanea liquidità e l’esigibilità delle somme dovute a titolo di capitale e di quelle dovute a titolo di interessi, e sebbene tale requisito non riscontrabile ordinariamente nel rapporto di conto corrente, è tuttavia presente nel caso in cui il correntista abbia effettuato versamenti o su conto in passivo a cui non acceda un’apertura di credito o, se al c./c. acceda un’apertura di credito ex art. 1842 c.c., in quanto, essendo tali versamenti destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell’affidamento il credito per scoperto di conto o extra-fido è, oltreché sicuramente liquido, anche immediatamente esigibile.
La natura, solutoria o ripristinatoria delle rimesse bancarie deve essere individuata non limitatamente al singolo trimestre dell’intervenuto versamento, ma anche in riferimento all’intero saldo passivo risultante nei trimestri precedenti; inoltre, in virtù del principio ex art. 821 cc. co.3 in quanto non implica un mutamento della struttura unitaria del contratto di conto corrente deve ritenersi che le rimesse debbano essere imputate a tutti gli interessi maturati nel trimestre in cui è incorso il pagamento.
Questi i principi espressi dalla Corte d’Appello di Milano, Pres. Santuosso – Rel.Bonaretti con la sentenza n.1752 del 25/04/2017.
Nella fattispecie in esame una società conveniva in giudizio una Banca domandando la restituzione delle somme illegittimamente addebitate relative a due rapporti di conto corrente, intrattenuti con l’Istituto creditizio, senza indicare le singole rimesse.
La società lamentava, in particolare, la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, l’invalidità della pattuizione di interessi ultralegali determinati con rinvio agli usi su piazza e l’indeterminatezza delle commissioni di massimo scoperto.
La Banca si costituiva eccependo la prescrizione in forma generica dell’azione di ripetizione delle somme percepite, l’irripetibilità di quanto pagato, la decadenza dalle contestazioni, l’imputazione delle rimesse agli interessi, prima che al capitale; nonché contestando la fondatezza nel merito delle altre domande ex adverso formulate.
Il Tribunale di prime cure, in merito a quanto sostenuto dalla Banca riteneva illegittimità la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori; inapplicabile alle rimesse il principio dettato ex art. 1194 c.c. per difetto del requisito della simultanea liquidità ed esigibilità del capitale e degli interessi, considerando, inoltre, nulla la pattuizione degli interessi ultralegali, e pertanto condannava l’Istituto di credito alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
Avverso tale pronuncia proponeva appello la Banca lamentando l’erroneità della valutazione del giudice di prime cure circa l’individuazione della misura dei pagamenti solutori cui applicare la prescrizione, nonché l’erroneità della disapplicazione dell’art. 1194 c.c. in quanto il credito maturato dalla banca extra-fido era immediatamente esigibile.
La Corte, disposta ed espletata una nuova consulenza tecnica contabile per l’individuazione delle rimesse solutorie ha ritenuto in merito al primo motivo di ricorso che la norma dell’art. 821 c.c. “i frutti civili si acquistano giorno per giorno in ragione della durata del diritto” non implica di per sé un mutamento della struttura unitaria del contratto di conto corrente, potendo il richiamo “in dies” rilevare unicamente ai fini del calcolo (quantum) degli interessi, pertanto, le rimesse debbano essere imputate a tutti gli interessi maturati nel trimestre in cui è incorso il pagamento, ed inoltre, la loro natura, solutoria o ripristinatoria, deve essere individuata non limitatamente al singolo trimestre dell’intervenuto versamento, ma anche in riferimento all’intero saldo passivo risultante nei trimestri precedenti.
In merito all’eccepita erroneità del rigetto della domanda di imputazione delle rimesse, ex art. 1194 c.c., prima agli interessi e successivamente al capitale, la Corte ha preliminarmente chiarito che il criterio legale d’imputazione dei pagamenti postula la contemporanea liquidità e l’esigibilità delle somme dovute a titolo di capitale e di quelle dovute a titolo di interessi requisito, di norma non riscontrabile nel rapporto di conto corrente, tuttavia presente nel caso in cui il correntista abbia effettuato versamenti o su conto in passivo a cui non acceda un’apertura di credito o, se al c./c. acceda un’apertura di credito ex art. 1842 c.c., in quanto, essendo tali versamenti destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell’affidamento il credito per scoperto di conto o extra-fido è, oltreché sicuramente liquido, anche immediatamente esigibile.
Circa l’appello incidentale sollevato dalla debitrice in merito alla mancata individuazione da parte della Banca delle specifiche rimesse solutorie, la Corte ha ritenuto priva di pregio tale doglianza spiegando che l’eccezione di prescrizione richiede certamente l’individuazione del diritto che ne costituisce l’oggetto, ma non anche l’elencazione analitica dei singoli elementi che lo costituiscono, ove detti elementi, rilevanti ex art. 2935 c.c., possano comunque desumersi dal complesso degli atti, dall’esito dell’istruttoria processuale e dalle discussioni tra le parti sulle questioni determinanti della causa.
Alla luce delle suesposte argomentazioni la Corte rigettava l’appello incidentale accogliendo parzialmente l’appello sollevato dalla Banca, con compensazione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
RIPETIZIONE INDEBITO: L’ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE FORMULATA DALLA BANCA È AMMISSIBILE ANCHE SE GENERICA
L’ISTITUTO DI CREDITO NON HA L’ONERE DI INDICARE LE SINGOLE RIMESSE PRESCRITTE
Ordinanza | Cassazione Civile, sez. sesta, Pres.Ragonesi,- Rel. Bisogni | 30.01.2017 | n.2308
INDEBITO BANCARIO: LA PRESCRIZIONE NON PUÒ ESSERE INTERROTTA DAGLI ATTI DI COSTITUZIONE IN MORA
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Sentenza | Tribunale di Agrigento, Dott.ssa Luciana Razete | 13.12.2016 | n.1826
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