Provvedimento segnalato dal dott. Alessandro Corvino, dello Studio Legale Corvino di Napoli
In materia di indebito bancario, ai fini del calcolo della somma che la banca è tenuta a restituire non si applica il saggio d’interesse previsto dall’art. 1284, comma 4, c.c.
Tale tasso, infatti, si applica esclusivamente in caso di inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale, dal momento che, qualora tali obbligazioni derivino, invece, da fatto illecito o dalla legge, non è ipotizzabile nemmeno in astratto un accordo delle parti nella determinazione del saggio, accordo la cui mancanza costituisce presupposto indefettibile di operatività della disposizione.
Ciò emerge anche dal tenore letterale del comma 4 dell’art. 1284 cod. civ., che ha la funzione di delimitare l’ambito di applicabilità della norma, correlandola ad un ben determinato tipo di obbligazioni pecuniarie ossia quelle che trovano la loro fonte genetica nel contratto.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Benevento, Giudice Leonardo Papaleo, con la sentenza n. 797 del 23 aprile 2024.
Nel caso di specie, un istituto di credito ha convenuto in giudizio una società, affermando che, dopo aver versato la somma liquidata in sede giudiziale a titolo di indebito e costituita da sorta capitale e interessi calcolati al saggio di cui all’art. 1284, co.1 c.c., le era stato notificato atto di precetto volto al recupero del credito derivante dagli interessi calcolati sulla sorta capitale in base al saggio ex art. 1284 co. 4 c.c.
La Banca, nell’opporsi al precetto, ha dedotto pertanto che secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, gli interessi di cui all’art. 1284 c.c. sono applicabili alle sole obbligazioni contrattuali, non anche a quelle extracontrattuali e a quelle, come la ripetizione di indebito, derivanti da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle secondo l’ordinamento e che, peraltro, in nessuna delle sentenze del doppio grado di giudizio era stato indicato il tasso in base al quale computare gli interessi, indi per cui doveva essere applicato quello di cui al 1° comma dell’art. 1284 c.c.
A seguito della costituzione della società, la quale ha eccepito l’esistenza di un diverso indirizzo giurisprudenziale secondo cui il saggio degli interessi previsto per le transazioni commerciali era applicabile anche al di fuori dell’ambito contrattuale, il Giudice .con ordinanza, ha disposto la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, in considerazione della giurisprudenza maggioritaria espressasi a favore della tesi dell’opponente, nonché della recente rimessione della questione alle Sezioni Unite della Cassazione; contestualmente, la causa, matura per la decisione, veniva rinviata all’udienza di rimessione in decisione, previa concessione dei termini conclusionali.
Il Giudice, nelle more della pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte ha ritenuto fondata l’opposizione proposta dalla banca, affermando che deve appoggiarsi l’orientamento maggioritario della Cassazione, secondo il quale il saggio di interessi previsto al comma 4 dell’art. 1284 si applica alle sole obbligazioni da fonte contrattuale.
A sostegno di tale tesi, il Tribunale ha affermato che in tema di esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo giudiziale, ove il giudice della cognizione abbia omesso di indicare la specie degli interessi che ha comminato, limitandosi alla generica qualificazione degli stessi in termini di “interessi legali” o “di legge”, devono ritenersi liquidati soltanto gli interessi di cui all’art. 1284, co. 1, c.c., in ragione della portata generale di questa disposizione, rispetto alla quale le altre ipotesi di interessi previste dalla legge hanno natura speciale.
Sulla base di queste considerazioni, il Tribunale beneventano ha accolto l’opposizione, con compensazione delle spese di lite tra le parti.
N.B. In seguito, le Sezioni Unite, con sentenza n. 12449 del 7 maggio 2024 (Pres. D’Ascola, Rel. Scoditti), si sono espresse, affermando il seguente principio di diritto: “Ove il giudice disponga il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall’art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LA PORTATA AMPIA DELLA NORMA HA UNA FINALITÀ DEFLATTIVA DEL CONTENZIOSO
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. De Stefano – Rel. Tatangelo | 03.01.2023 | n.61
IL CORRENTISTA DEVE PRODURRE IL CONTRATTO, SE LAMENTA LA MANCATA PATTUIZIONE DEGLI INTERESSI O LA SUA NULLITÀ
Sentenza | Tribunale di Castrovillari, Giudice Simona Graziuso | 09.11.2023 | n.191
RIPETIZIONE INDEBITO: L’AZIONE PUO’ ESSERE ESERCITATA SOLO DOPO L’ESTINZIONE DEL CONTO CORRENTE
IN COSTANZA DI RAPPORTO NON SI CONFIGURANO PAGAMENTI RIPETIBILI
Sentenza | Corte d’Appello di Campobasso, Pres. D’Errico – Rel.Spinelli | 06.05.2021 | n.158
RIPETIZIONE INDEBITO: LA PRESCRIZIONE DECORRE DAL MOMENTO DELLA STIPULA DEL CONTRATTO NULLO
L’ACCERTAMENTO DELLA NULLITÀ RETROAGISCE FINO A QUELLA DATA
Sentenza | Giudice di Pace di Ivrea, dott.ssa Francesca Lombardo | 13.01.2021 | n.22
RIPETIZIONE INDEBITO: INAMMISSIBILE COL RAPPORTO DI CONTO CORRENTE ANCORA APERTO
NON È TECNICAMENTE CONFIGURABILE ALCUN PAGAMENTO RIPETIBILE NEL CASO IN CUI SIA ANCORA IN ESSERE
Sentenza | Tribunale di Modena, Giudice Roberto Masoni | 08.10.2020 | n.1162
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