Qualora il correntista agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente riscosse dalla banca, deve ottemperare all’onere della prova circa l’andamento del rapporto, mediante la produzione degli estratti conto, atteso che attraverso questi ultimi vengono messe in rilievo le singole rimesse che, riferendosi ad importi non dovuti, sono suscettibili di ripetizione.
Il calcolo del superamento del tasso soglia presuppone l’acquisizione dei decreti ministeriali relativi ai periodi ritenuti sospetti, detti atti sono atti amministrativi e come tali non soggiacciono al principio “iura novit curia” di cui all’art. 113 c.p.c., quindi vanno prodotti dalla parte che li invoca, essendo la loro produzione elemento di prova essenziale della fattispecie, non altrimenti surrogabile.
Questi i principi ribaditi dalla Corte d’Appello di Salerno, Pres. De Filippis – Rel. Carleo, con la sentenza n. 1014 del 15.07.2019.
Una banca conveniva in giudizio un correntista per ottenere la riforma della sentenza del giudice di primo grado che l’aveva condannata alla restituzione di una somma di denaro per l’applicazione sullo scoperto di conto, di interessi, commissioni e spese mai concordate. La causa di primo grado era istruita a mezzo CTU, di cui la banca contestava la regolarità, in ordine all’acquisizione di documentazione non prodotta dalla controparte, e disposta d’ufficio ex art. 210 c.p.c., in violazione dell’art. 119 TUB.
L’appello proposto dalla banca è stato accolto, in primis in ordine alla mancata produzione della documentazione da parte dell’attore proponente l’azione di ripetizione. È principio consolidato in giurisprudenza che, qualora il correntista agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente riscosse dalla banca, deve ottemperare all’onere della prova circa l’andamento del rapporto, mediante la produzione degli estratti conto. Pertanto, nel caso di specie, sarebbe stato necessario produrre l’intera sequenza degli estratti conto, per consentire la ricostruzione puntuale del rapporto, attraverso la verifica delle pattuizioni, e la concreta applicazione di interessi anatocistici e/o usurari. Tale incombenza probatoria non poteva essere sostituita da una ricostruzione unilaterale dell’andamento del conto, né dalla verifica rimessa all’accertamento a mezzo CTU.
Riguardo, invece, al secondo motivo d’appello attinente al superamento del tasso soglia, la Corte ha rilevato che, sul computo della voce CMS, occorre effettuare una comparazione separata del tasso effettivo globale d’interesse concretamente praticato e della commissione di massimo scoperto applicata con il tasso soglia. Quest’ultima va calcolata aumentando della metà la percentuale di massimo scoperto media, che è indicata nei decreti ministeriali della legge n. 108/1996.
Infine, l’importo dell’eventuale eccedenza della CMS praticata con quella invece rientrante nella CMS soglia deve compensarsi con i margini di interessi praticati in concreto, operazione da compiersi ogni tre mesi, secondo la periodicità compiuta dalla legge. Un calcolo non operato dal CTU designato, che ha puramente e semplicemente computato le commissioni di massimo scoperto al fine della determina del superamento del tasso soglia, per cui essendo errato il metodo non può dirsi provata l’usura, attraverso un metodo di calcolo utilizzabile.
Pertanto la Corte di Salerno ha accolto l’appello della banca e ha riformato la sentenza del Giudice di prime cure, rigettando la domanda del correntista, condannato al pagamento delle spese.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RIPETIZIONE INDEBITO: IL CORRENTISTA HA L’ONERE DI PRODURRE CONTRATTI + ESTRATTI CONTO
DEVE DIMOSTRARE ANCHE LA MANCANZA DI UNA VALIDA CAUSA DEBENDI
Sentenza | Tribunale di Crotone, Giudice Antonio Albenzio | 30.01.2019 | n.132
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ripetizione-indebito-il-correntista-ha-lonere-di-produrre-contratti-estratti-conto
RIPETIZIONE INDEBITO: INCOMBE SUL CORRENTISTA L’ONERE DI PRODURRE GLI ESTRATTI CONTO
NON SI APPLICA IL SALDO “ZERO” IN CASO DI MANCANZA DELLA DOCUMENTAZIONE BANCARIA
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Schirò, Rel. Tricomi | 21.12.2018 | n.33321
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ripetizione-indebito-incombe-sul-correntista-lonere-di-produrre-gli-estratti-conto
USURA: L’ATTORE È TENUTO AD INDICARE MODI, TEMPI E MISURA DEL SUPERAMENTO DEL C.D. “TASSO SOGLIA
IL CORRENTISTA DEVE SPECIFICARE GLI ADDEBITI CONTRA IUS ANNOTATI DALLA BANCA SUGLI ESTRATTI CONTO
Sentenza | Tribunale di Potenza, Dott. Amleto Pisapia | 10.02.2017 | n.272
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-lattore-e-tenuto-ad-indicare-modi-tempi-e-misura-del-superamento-del-c-d-tasso-soglia
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