Provvedimento segnalato dall’avv. Pasquale Villanova di Avellino
Il correntista che propone la domanda di accertamento negativo del credito risultante dal saldo passivo di un rapporto di conto corrente bancario, nonché di ripetizione dell’indebito relativamente agli interessi pagati in eccedenza rispetto al dovuto, ha l’onere di provare la fondatezza della propria domanda, producendo i contratti e tutti la sequenza degli estratti conto.
In caso di mancata allegazione non è possibile ricorrere al criterio equitativo perché l’art. 1226 c.c., è norma eccezionale che, non solo, presuppone la prova dell’esistenza del danno che non sia possibile determinare nel suo preciso ammontare, ma che si riferisce appunto ai giudizi di liquidazione del danno e non è applicabile in via analogica ai giudizi per la quantificazione del corrispettivo costituente oggetto di obbligazioni contrattuali, fatta eccezione per i casi specificamente previsti dalla legge.
Questi i principi affermati dal Tribunale di Salerno, Dott. Giorgio Jachia, con sentenza n. 1056 del 28.02.2017.
Nel caso in oggetto un correntista proponeva azione di ripetizione di indebito nei confronti della Banca, eccependo la nullità e l’invalidità dei contratti di conto corrente per applicazione di interessi ultralegali, illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi nonchè di commissioni di massimo scoperto.
L’istituto di credito convenuto si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Il giudice adito, preliminarmente, ribadiva il principio generale, secondo il quale, grava sull’attore correntista l’onere di produrre i contratti e egli estratti conto del rapporto, difatti, nel caso in cui lo stesso non produca la documentazione contabile a sostegno della propria domanda, né dimostri di aver avanzato, prima del giudizio, la richiesta alla Banca di acquisizione della documentazione contabile e di non aver ricevuto riscontro, non può colmare, tale carenza probatoria, tramite l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Sottolineava, inoltre, in ossequio a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità ( Cass. n. 20693/2016; Cass. n. 500/2017), che ai fini della rideterminazione del saldo di conto corrente, si deve tener conto degli estratti a partire dalla data di apertura dello stesso, in modo da poter effettuare l’integrale ricostruzione del dare e dell’avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate.
Il giudice salernitano, pertanto, riteneva che il correntista che agisce per l’accertamento negativo del credito risultante dal saldo passivo di un rapporto di conto corrente bancario, nonché per la ripetizione dell’indebito relativamente agli interessi pagati in eccedenza rispetto al dovuto, ha l’onere di provare la fondatezza della propria domanda producendo i contratti e tutti la sequenza degli estratti conto.
Asseriva, inoltre, che in mancanza degli stessi, non può farsi ricorso al criterio equitativo contemplato dall’art. 1226 c.c., atteso che tale norma ha natura eccezionale e riferendosi ai giudizi di liquidazione del danno, non è applicabile in via analogica ai giudizi per la quantificazione del corrispettivo costituente oggetto di obbligazioni contrattuali.
Nella specie, il correntista attore, aveva completamente omesso di produrre alcuni contratti e parte degli estratti conto, non ottemperando, quindi, all’onere, previsto dall’art. 2697 c.c., di allegare i fatti posti a fondamento della domanda, non aveva, in altri termini, effettivamente dimostrato la registrazione, nel corso del rapporto, sul conto corrente, di indebite poste passive.
Alla luce di tali considerazioni il Tribunale rigettava la domanda del correntista con condanna alle spese.
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