Nell’ipotesi in cui il correntista agisca per ottenere la restituzione delle somme illegittimamente pagate all’istituto di credito, deve assolvere all’onere della prova per far valere il proprio diritto.
Quest’ultimo, infatti, non è adempiuto tramite il solo ordine di esibizione dei documenti previsto dall’art. 210 c.p.c.
E’ quanto affermato dalla Corte d’Appello di Bologna, Pres. Aponte Rel. Lama, con la sentenza n. 1771 del 09.07.2021.
Nella fattispecie, la società correntista e i fideiussori agivano per ottenere l’accertamento della nullità del contratto di contocorrente e di quello di mutuo, oltre alle restituzioni di quanto indebitamente pagato e al risarcimento del danno.
In particolare, veniva denunciata l’applicazione da parte della banca di interessi usurari e di commissioni di massimo scoperto, la mancata pattuizione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e l’applicazione di modifiche unilaterali del contratto.
Gli attori, però, non precisavano né l’estinzione dei rapporti nè la data di conclusione dell’apertura di credito e di conto corrente, oltre a non allegare la documentazione completa relativa agli stessi.
E’ormai dato pacifico in giurisprudenza, invero, che l’attore che agisca in giudizio per la ripetizione dell’indebito, debba provare il fatto costitutivo del suo diritto, attraverso la produzione degli estratti conto.
Nell’ipotesi in cui il correntista abbia dimostrato la disponibilità degli stessi, mediante la produzione di perizie, non può essere invocato l’art. 119 T.U.B. per eliminare le conseguenze pregiudizievoli derivanti dall’omessa allegazione di tale documentazione.
Per le ragioni suesposte, la Corte rigettava l’appello con condanna alle spese a carico degli appellanti.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RIPETIZIONE INDEBITO: OCCORRONO GLI ESTRATTI INTEGRALI A FAR DATA DELL’APERTURA
IL CORRENTISTA DEVE PRODURRE ANCHE IL CONTRATTO
Ordinanza | Tribunale di Castrovillari, Giudice Gaetano Laviola | 07.07.2020
ONERE DELLA PROVA, VALIDITÀ CONTRATTO MONOFIRMA E RISARCIMENTO PER SEGNALAZIONE IN CENTRALE RISCHI
LA POSIZIONE DEL TRIBUNALE DI PIACENZA
Sentenza | Tribunale di Piacenza, Giudice Evelina Iaquinti | 09.10.2020 | n.469
Il superamento del tasso soglia va verificato anche con riguardo al tasso d’interesse moratorio
Sentenza | Tribunale di Rieti, Giudice Gianluca Morabito | 29.07.2020 | n.355
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