Qualora il correntista deduca la mancata stipulazione del contratto scritto è possibile ritenere che la banca sia onerata della produzione del contratto nella veste di soggetto che ha percepito interessi ultralegali, commissioni e spese. Qualora invece il correntista non contesti la mancata stipula, ma invochi l’applicazione di spese non previste o altre condizioni illegittime, egli deve provare i propri assunti mediante la produzione del contratto dal quale sia possibile evincere la applicazione di condizioni non pattuite o, appunto, illegittime.
Pertanto, nessun rilievo può assumere ai fini che interessano la mancata risposta della banca all’ordine di produzione ex art. 210 c.p.c. poiché tale contegno non assume rilevanza in termini di ammissione dei fatti ma piuttosto esclusivamente quale argomento di prova ex art. 116 c.p.c., ragion per cui la mancata disponibilità del contratto ricade sul correntista ex art. 2697 c.c. nella veste di soggetto onerato di provare i propri assunti.
Questo il principio espresso ribadito dal Tribunale di Terni, Giudice Marzia Di Bari, nella sentenza n. 625 del.28.09.2020.
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