
Nel rapporto di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di denaro che affermi essere stato indebitamente corrisposto all’istituto di credito nel corso dell’intera durata del rapporto, o per addebiti non previsti in contratto, è onerato della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi, mediante deposito degli estratti conto periodici di tale conto corrente riferito all’intera durata del rapporto. Si ha di conseguenza che, qualora siano depositati solo alcuni di essi, se da un lato ciò impedisce la ricostruzione del rapporto di dare/avere tra le parti per la parte del rapporto non documentata, dall’altro tale omissione non costituisce fatto impediente il sollecitato accertamento giudiziale del dare e dell’avere tra le parti per la parte documentalmente riscontrata, che ben può essere in concreto operata, risultando pertanto assolto da parte del correntista che ne chiede l’accertamento il relativo onera probatorio.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Appello di Milano, Pres. Marco Del Vecchio, con la sentenza n. 3476 del 18 dicembre 2024.
Una società conveniva in giudizio una Banca chiedendo la condanna del convenuto istituto bancario alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate nella misura da accettare in corso di giudizio e prudenzialmente indicate in euro 26.322,13 o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
A fondamento della domanda, eccepiva la nullità del contratto per difetto di forma scritta ad substantiam, la nullità delle clausole contrattuali che prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, l’illegittimo addebito delle commissioni di massimo scoperto e di commissioni di affidamento e di istruttoria veloce e l’illegittima applicazione di tasso usurario nel calcolo degli interessi passivi, ritenendo pertanto sussistente il diritto della ricorrente alla restituzione di tutte le somme indebitamente versate alla banca in quanto i pagamenti erano stati eseguiti in mancanza di qualunque causa debendi.
Si costituiva in giudizio la Banca, la quale eccepiva in via preliminare l’incompetenza territoriale dell’organo giudicante adito e, nel merito, chiedeva accertarsi e dichiararsi la prescrizione del diritto della società attrice alla ripetizione per il periodo anteriore al 13.03.2008 con declaratoria di decadenza della ricorrente dal diritto di contestazione degli estratti conto ex art. 1892 c.c. e conseguente reiezione di tutte le domande articolate in giudizio da parte attrice, nullo dovendo alla società.
Il Tribunale accoglieva la domanda, condannando la Banca alla restituzione in favore di OMISSIS s.r.l. della somma di euro 113.759,89 oltre interessi come per legge, alla rifusione delle spese di lite.
Avverso la predetta sentenza la Banca proponeva appello, censurando la decisone nella parte in cui riteneva provati i fatti dedotti in giudizio sul presupposto dell’insufficienza della documentazione prodotta e posta a fondamento della domanda con particolare riferimento alla mancata produzione degli estratti conto per una parte del rapporto.
Il Giudice riteneva tale motivo infondato, in quanto in ragione dell’ampiezza del periodo per il quale si era articolato il rapporto di conto corrente intercorso tra le parti, la mancata produzioni degli estratti riferiti ad assai limitati archi temporali era del tutto ininfluente nella ricostruzione della movimentazione del rapporto, il quale era coperto da idonea produzione documentale.
Tale ragionamento, secondo il Giudice, è suffragato anche dal recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, in sintesi, il correntista che agisce in giudizio per la ripetizione di denaro che afferma essere stato indebitamente corrisposto all’istituto di credito nel corso dell’intera durata del rapporto o per addebiti non previsti in contratto, è onerato della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi, mediante deposito degli estratti conto periodici di tale conto corrente riferito all’intera durata del rapporto con la conseguenza che qualora siano depositati solo alcuni di essi, se da un lato ciò impedisce la ricostruzione del rapporto di dare/avere tra le parti per la parte del rapporto non documentata.
Per tal motivo, il Giudice in parziale accoglimento dell’appello ed in parziale riforma della sentenza appellata, ha condannato la Banca in persona del rappresentante pro tempore alla restituzione in favore della società della complessiva somma di euro 107.050,14 oltre interessi come per legge, confermando nel resto la sentenza appellata, con compensazione tra le parti delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
SI APPLICANO LE REGOLE GENERALI IN TEMA DI ONERE DELLA PROVA DI CUI ALL’ART. 2697 COD. CIV
Sentenza | Tribunale di Milano, Giudice Anna Giorgia Carbone | 20.11.2024 | n.10117
È TENUTO ANCHE A PRODURRE IN GIUDIZIO IL CONTRATTO SCRITTO DI CONTO CORRENTE
Sentenza | Tribunale di Avellino, Giudice Alessia Marotta | 06.02.2024 | n.256
IL MEDESIMO HA L’ONERE DI PRODURRE GLI ESTRATTI CONTO CON LE SINGOLE RIMESSE SUSCETTIBILI DI RIPETIZIONE
Sentenza | Tribunale di Lagonegro, Giudice Giuseppe Izzo | 03.10.2023 | n.42
INDEBITO: IL CORRENTISTA DEVE PRODURRE GLI ESTRATTI CONTO
L’EVENTUALE CARENZA DELLA PROVA PUÒ ESSERE INTEGRATA ANCHE CON ALTRI MEZZI DI COGNIZIONI DISPOSTI D’UFFICIO
Ordinanza | Corte di Cassazione, I sez. civ., Pres. De Chiara – Rel. Caradonna | 17.04.2020 | n.7895
È IN CAPO AL CORRENTISTA L’ONERE DI PROVARE CHE I PAGAMENTI SIANO STATI EFFETTUATI E CHE GLI STESSI SIANO PRIVI DI UNA VALIDA CAUSA DEBENDI
Ordinanza | Cassazione Civile, Sez. I, Pres. Schirò – Rel. Genovese | 28.11.2018 | n.30822
INDEBITO OGGETTIVO PARZIALE: L’ONERE DELLA PROVA INCOMBE SULLA PARTE CHE AGISCE
L’ESISTENZA DELL’INDEBITO OGGETTIVO DIPENDE DALLA MANCANZA ORIGINARIA E SOPRAVVENUTA DI QUALUNQUE CAUSA GIUSTIFICATIVA DEL PAGAMENTO
Sentenza | Cassazione civile, sezione terza | 14.05.2012 | n.7501
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