Quando ad agire sia il correntista, spetti a questi di provare i fatti costitutivi della domanda e ciò anche nel caso di accertamento negativo del credito. Il mancato deposito nei termini di rito degli estratti conto, pur non influendo sulla legittimità teorica della disposizione di consulenza contabile da eseguirsi sulla base degli atti regolarmente prodotti, inficia e rende totalmente inutilizzabile la perizia di parte nella parte in cui ha risposto ai quesiti tenendo in considerazione gli estratti conto irritualmente prodotti.
In tema di preclusioni nel corso di una consulenza tecnica contabile, si deve escludere l’ammissibilità della produzione tardiva di prove documentali concernenti fatti e situazioni poste direttamente a fondamento della domanda e delle eccezioni di merito, essendo, al riguardo irrilevante il consenso della controparte atteso che, ai sensi dell’art. 198 c.p.c., quest’ultimo può essere espresso solo con riferimento all’esame di documenti accessori, cioè utili o consentire una risposta più esauriente ed approfondita al quesito posto dal giudice.
Questi i principi espressi dalla Corte d’Appello di Catanzaro, Pres. Barillari – Rel. Tallarida con la sentenza n. 372 del 18 marzo 2021.
Nella vicenda esaminata, una Banca proponeva appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Crotone che aveva parzialmente accolto le domande proposte da un correntista e l’aveva condannata a corrispondergli a titolo di ripetizione di indebito, la somma di €16.891,54.
A fondamento della proposta impugnazione, l’istituto di credito deduceva che, avendo l’attore prodotto gli estratti conto direttamente al c.t.u. e quindi oltre il termine perentorio di cui all’art. 184 c.p.c. vigente ratione temporis, l’intempestivo deposito della prova documentale aveva reso inammissibile la disposta CTU che era stata espletata proprio sulla base dei documenti irritualmente prodotti.
In particolare, nel procedimento di primo grado l’attore non solo non aveva ritualmente depositato gli estratti conto, ma non aveva neppure depositato e il contratto di conto corrente, non aveva depositato i decreti ministeriali che fissano annualmente i tassi soglia e non aveva dimostrato di aver pagato alla banca il saldo de conto corrente, pagamento questo che costituiva il presupposto per l’esperimento dell’azione di ripetizione d’indebito.
Si costituiva in appello il correntista deducendo che l’onere della produzione degli estratti conto e dell’altra documentazione attinente al rapporto di conto corrente incombeva comunque sulla banca in quanto, trattandosi nella specie di azione di accertamento negativo, era questa – in quanto creditore contestato- ad essere tenuta a fornire la prova della sua pretesa creditoria.
Il Collegio ha considerato dirimente la circostanza che la produzione documentale effettuata dall’attore fosse avvenuta oltre i termini perentori di cui all’art. 184 c.p.c. con la conseguenza che la stessa doveva ritenersi inammissibile e la disposta CTU inutilizzabile.
In proposito, la Corte ha osservato che laddove ad agire in giudizio sia il correntista, grava sullo stesso l’onere di provare i fatti costitutivi della domanda e ciò anche nel caso di accertamento negativo del credito, sicchè il mancato deposito nei termini di rito degli estratti conto, pur non influendo sulla legittimità teorica della disposizione di consulenza contabile da eseguirsi sulla base degli atti regolarmente prodotti, inficia e rende totalmente inutilizzabile la perizia nella parte in cui ha risposto ai quesiti tenendo in considerazione gli estratti conto irritualmente prodotti, né può validamente affermarsi che il c.t.u. abbia la facoltà di acquisire vere e proprie prove documentali in aggiunta a quelle ritualmente ammesse dal giudice e ciò neanche facendo ricorso all’art. 198 c.p.c. che deve essere interpretato congiuntamente alle predette preclusioni che comportano la decadenza di cui all’art. 184 c.p.c..
In ragione di tali rilievi, la Corte d’Appello di Catanzaro ha accolto l’appello formulato dalla Banca ed in totale riforma della sentenza gravata, ha condannato il correntista alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
PROCEDURA CIVILE: L’ATTORE INCORSO NELLE DECADENZE EX ART 183 CPC, NON PUÒ OTTENERE LA CTU
LE ATTIVITÀ ASSERTIVE DELLA PARTE DEVONO TROVARE LA LORO SEDE NATURALE E FISIOLOGICA NELLE MEMORIE ISTRUTTORIE
Sentenza | Tribunale di Lanciano, Giudice Avv. Cesare D’Annunzio | 06.07.2020 | n.165
RIPETIZIONE INDEBITO: IL CORRENTISTA NON È TENUTO A PRODURRE GLI ESTRATTI DALL’INIZIO DEL RAPPORTO
E’ SEMPRE CONSENTITO ALLA PARTE CHIEDERE MENO DI QUELLO CUI HA DIRITTO
Ordinanza | Corte di Cassazione, sez. VI – 1 civ., Pres. Ferro – Rel. Dolmetta | 04.03.2021 | n.5887
RIPETIZIONE INDEBITO: ONERE DEL CORRENTISTA PRODURRE CONTRATTO ED ESTRATTI CONTO INTEGRALI
IN MANCANZA NON È POSSIBILE RICOSTRUIRE L’INTERO RAPPORTO BANCARIO E DETERMINARE IL SALDO FINALE
Sentenza | Tribunale di Sulmona, Giudice Angelo di Francescantonio | 09.02.2021 | n.39
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