Il cliente che domanda la ripetizione di pagamenti indebiti deve allegare e provare i fatti costitutivi del suo diritto di credito o l’esecuzione della prestazione e il difetto del titolo del pagamento per cui è suo onere di produrre in giudizio il testo dei contratti.
L’omessa produzione dei contratti di conto corrente, delle relative condizioni economiche e degli estratti conto completi ricade sulla parte attrice, che non può adempiere al proprio onere probatorio chiedendone l’esibizione ex art. 210 c.p.c., essendo il mezzo istruttorio ammissibile solo per documenti di cui l’interessato non possa acquisire una copia di propria iniziativa e produrla in causa.
In caso di omessa produzione dei contratti è inammissibile della CTU contabile per l’insufficienza della documentazione, che non può essere ricostruito solo alla luce degli estratti conto in atti o sulle perizie di parte attrice, essendo precluso l’accertamento della rispondenza dei conteggi ivi svolti alle clausole contrattuali e alle intese economiche intercorse fra le parti.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Modena, Giudice Martina Grandi, con la sentenza n.691 del 17.04.2018.
Nella fattispecie processuale esaminata, una Società agiva in giudizio contro una Banca con la quale aveva stipulato due contratti di conto corrente e uno di mutuo, chiedendo che fosse accertata la parziale nullità degli stessi e la restituzione di quanto indebitamente riscosso dalla convenuta, nonché il risarcimento del danno contrattuale o extracontrattuale.
Resisteva in giudizio la Banca che eccepiva la prescrizione dell’eventuale diritto alla ripetizione dell’indebito e la fondatezza delle domande.
In ordine alle contestazioni relative ai contratti di conto corrente, il Tribunale ha affermato che gravava sul cliente l’obbligo di produrre i documenti contrattuali, le relative condizioni economiche e gli estratti conto completi, non potendo l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., derogare al principio dell’onere della prova, essendo ammissibile solo per documenti di cui l’interessato non possa acquisire una copia di propria iniziativa e produrla in causa.
Nel caso in esame, il cliente non aveva denunciato l’omessa ricezione degli estratti conto periodici, piuttosto sosteneva, erroneamente, che dovesse essere onere della Banca provare la regolare ricezione degli stessi.
Sul punto, il Tribunale ha affermato che la mancata produzione della documentazione contrattuale impediva l’esame sui profili di invalidità e responsabilità che la parte attrice lamentava.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il Tribunale ha rigettato la domanda attorea con condanna alle spese.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
INDEBITO CONTO CORRENTE: ONERE DEL CLIENTE DI PRODURRE IL TESTO DEI CONTRATTI ASSERITAMENTE ILLEGITTIMI
IL DIFETTO DI ALLEGAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE E CONTABILE NON PUÒ ESSERE SANATO EX ART.210 C.P.C.
Sentenza | Tribunale di Modena, Giudice Martina Grandi | 13.03.2018 | n.458
CONTO CORRENTE: LA CONDICTIO INDEBITI RICHIEDE NECESSARIAMENTE LA PRODUZIONE DEL CONTRATTO
NESSUN RILEVANZA ALLA DICHIARAZIONE DEL CLIENTE CHE IL RAPPORTO È SORTO SENZA LA PATTUIZIONE SCRITTA
Sentenza | Tribunale di Teramo, Giudice Francesca Avancini | 15.02.2018 | n.138
INDEBITO: È ONERE DEL CORRENTISTA PRODURRE LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE E CONTABILE
IMPOSSIBILE APPLICARE IL SALDO ZERO IN CASO DI UN PRIMO ESTRATTO CONTO A DEBITO PER IL CLIENTE
Sentenza | Tribunale di Benevento, Dott. Gerardo Giuliano | 05.07.2017 | n.1317
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno