Segnalato dall’Avv. Claudio Lorenzani del foro di Como con nota di accompagnamento
È inammissibile la domanda di condanna fondata sulla deduzione di addebiti su conto corrente bancario assunti come illegittimi, qualora il conto corrente non sia chiuso, poiché ad essere ripetibili sono le somme indebitamente pagate e non i meri addebiti illegali.
Il correntista che chiede il rimborso di eventuali rimesse solutorie effettuate nel corso del rapporto e quindi ripetibili, deve fornire adeguato supporto probatorio depositando gli estratti conto analitici e non limitandosi a depositare gli estratti conto a scalare che non evidenziano i movimenti dei conto (prelievi e pagamenti) ma solo i numeri debitori e creditori utilizzati per il calcolo degli interessi.
E’, in ogni caso, sfornita di supporto probatorio la domanda di ripetizione di indebito fondata solamente gli estratti conto a scalare che non evidenziano i movimenti dei conto (prelievi e pagamenti) ma solo i numeri debitori e creditori utilizzati per il calcolo degli interessi.
Il metodo “sintetico” è quel sistema con il quale si ricalcolano le competenze bancarie (interessi, commissioni e spese) esaminando solo gli estratti conto a scalare sui saldi medi trimestrali ed si pone in contraddizione a “quello analitico” che si può sviluppare in presente degli estratti conto ordinari.
I risultati del calcolo dell’anatocismo derivanti dall’applicazione del metodo “sintetico” sono solo approssimativi e si avvicinano al risultato matematicamente corretto a seconda della presenza o meno di movimentazioni potenzialmente distorsive per cui tale sistema non è in grado di fornire dati attendibili.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Como, dott.ssa Claudia Porrini, con sentenza n. 942 del 13.06.2017.
Nel caso considerato, una società correntista conveniva in giudizio la Banca onde ottenere la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall’Istituto di credito, per effetto dell’illegittima applicazione di tassi di interesse usurari, della commissione di massimo scoperto, oltre che di interessi anatocistici.
L’istituto di credito si costituiva contestando totalmente la domanda della correntista della quale chiedeva il rigetto.
Il Giudice adito, in primo luogo, affermava, in ossequio al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’inammissibilità della domanda di condanna fondata sulla deduzione di addebiti su conto corrente bancario assunti come illegittimi, qualora il conto corrente non sia chiuso, atteso che la mera annotazione di poste addebitate dalla banca al correntista non può trasformare i versamenti effettuati dal correntista stesso in altrettanti indebiti, precisando che l’azione di ripetizione può essere esercitata solo in presenza di rimesse solutorie, vale a dire di veri e propri pagamenti in favore della banca.
Nella specie, riteneva che la correntista anziché il rimborso degli addebiti illegittimi avrebbe potuto chiedere il rimborso di eventuali rimesse solutorie effettuate già nel corso del rapporto e quindi ripetibili, affermando che sono le somme indebitamente pagate e non i meri addebiti illegali ad essere ripetibili.
In secondo luogo, il giudicante rilevava che, in ogni caso, gli indebiti contestati dalla correntista e rilevati in misura modestissima dalla CTU, non erano stati idoneamente provati atteso che la stessa aveva prodotto solo gli estratti scalari che non riportano tutti i movimenti del conto con indicazione della data di effettuazione e della data di valuta di ogni singola operazione e della relativa causale, ma riportano unicamente i “riassunti scalari” che contengono i “numero creditori” e i “numeri debitori” cioè, rispettivamente, la somma dei saldi di valuta con segno positivo e quella dei saldi di valuta con segno negativo moltiplicata peri giorni in cui il conto ha presentato quel salso e divisa per cento.
Infatti, sottolineava che mentre con gli estratti analitici è possibile conoscere i singoli saldi giornalieri, con i soli estratti scalari si deve operare sui saldi medi trimestrali utilizzando quello che viene denominato “metodo sintetico” in contraddizione a “quello analitico”, metodo che nella specie lo stesso CTU aveva rilevato essere approssimativo.
In particolare il Tribunale si è soffermato su vari precedenti giurisprudenziali che hanno considerato inattendibile il “metodo sintetico” (cfr. Trib Padova 15.07.2014 secondo cui “il metodo sintetico consente una ricostruzione solo approssimata“; Trib Monza 11.11.2015 secondo cui “la metodologia del metodo sintetico consente una ricostruzione solo approssimata“; Trib Torino del 18.09.2015 che afferma: “il principio secondo cui nei rapporti bancari in conto corrente l’entità dei crediti e dei debiti da essi derivanti va dimostrata mediante la produzione di documentazione idonea a consentire l’integrale e certa ricostruzione del dare e dell’avere“; Corte d’Appello di Venezia del 18.2.2012 secondo cui: “l’utilizzo da parte del consulente del metodo sintetico non è in grado di fornire dati attendibili; i conti a scalare sono documenti riepilogativi del calcolo delle competenze che vengono contabilizzate sul conto corrente”; Trib Monza 18.11.2015 e da ultimo Corte d’Appello di Milano del 7.10.2015 secondo cui “per la determinazione del saldo del conto corrente non sono sufficienti gli estratti conto scalari in quanto rappresentano soltanto i conteggi degli interessi attivi e passivi ma non consentono di individuare le operazioni che hanno determinato le annotazioni degli interessi e di ricostruire esattamente tutti i movimenti effettuati nell’arco di tempo considerato”)..
Alla luce di tali considerazioni, rigettava la domanda di ripetizione con condanna al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si vedano i seguenti provvedimenti pubblicati in rivista:
RIPETIZIONE INDEBITO: È INAMMISSIBILE SE IL CONTO È APERTO O VIENE CHIUSO IN CORSO DI CAUSA
LA CHIUSURA DEL RAPPORTO È UNA CONDIZIONE DI AMMISSIBILITÀ E NON DI PROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA
Sentenza Tribunale di Catanzaro, dott.ssa Carmen Ranieli 05-04-2016 n.581
RIPETIZIONE INDEBITO: INAMMISSIBILE SE IL CONTO CORRENTE È ANCORA APERTO
LA MERA ANNOTAZIONE DI UNA POSTA DI INTERESSI ASSUNTI ILLEGITTIMI/USURARI NON INTEGRA UN PAGAMENTO RIPETIBILE
Ordinanza, Tribunale di Civitavecchia, Dott. Rossella Pegorari, 09-04-2016
RIPETIZIONE INDEBITO: È ONERE DEL CORRENTISTA PRODURRE IL CONTRATTO CON GLI ESTRATTI CONTO INTEGRALI
L’ART. 119 TULB NON SI APPLICA AI CONTRATTI MA ALLE SINGOLE OPERAZIONI
Sentenza | Tribunale di Modena, Dott.ssa Rimondini | 07.03.2017 | n.391
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