Ove il conto corrente sia ancora in essere al momento della notifica della citazione e non estinto, la domanda di ripetizione dell’indebito è inammissibile; del pari non può trovare accoglimento la richiesta di rideterminazione del saldo, da depurarsi degli addebiti illegittimamente applicati poiché si tratta di una domanda non autonoma, ma strettamente connessa a quella conseguenziale volta, appunto, ad ottenere la restituzione delle somme illegittimamente pagate alla Banca dall’inizio del rapporto.
La domanda di accertamento della nullità delle condizioni contrattuali e la conseguente domanda di rideterminazione del saldo relativo al rapporto di un conto corrente è inammissibile ove vi sia una generica contestazione degli addebiti mossi avverso l’operato della Banca, senza la conseguenziale prova circa i fatti asseritamente contestati all’istituto convenuto.
Chi agisce per la ripetizione di somme che assume indebitamente corrisposte, ha l’onere di provare l’inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta, essendo tale inesistenza un elemento costitutivo della domanda di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c..
La consulenza tecnica d’ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, né allo scopo di compiere un’indagine esplorativa alla ricerca di fatti, elementi o circostanze non provati.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Monza, Dott.ssa Gabriella Mariconda, con la sentenza del 25.01.2016.
Nel caso in questione una società correntista, pur avendo un rapporto di conto corrente in essere, conveniva in giudizio la Banca, onde ottenere la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall’Istituto di credito, per effetto dell’illegittima applicazione di tassi di interesse usurari, della commissione di massimo scoperto, oltre che di interessi anatocistici.
Il Tribunale di Monza rilevato, preliminarmente, che il rapporto di conto corrente in contestazione non era stato estinto al momento della notifica dell’atto di citazione, dichiarava inammissibile la domanda restitutoria, atteso che di pagamento in senso proprio può parlarsi solo dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto, la Banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale.
Tale inammissibilità si estende, peraltro, anche alle domande cd. presupposte aventi ad oggetto la richiesta di accertamento della nullità di alcune clausole del contratto e di conseguente rideterminazione del saldo, atteso che l’esame di queste ultime e l’interesse ad esse sotteso non può essere isolato e non può prescindere dalla richiesta restitutoria, essendo la domanda di accertamento strumentale all’accoglimento della domanda di condanna.
La ritenuta inammissibilità dell’azione di restituzione finisce per travolgere pure quella, pregiudiziale rispetto ad essa, di accertamento dell’illegittimità dell’applicazione degli interessi usurari con le relative variazioni periodiche, della commissione di massimo scoperto, dei giorni valuta e così via.
Il giudice ha poi rilevato che, pur volendo ritenere per mera ipotesi ammissibile la domanda di accertamento della nullità delle condizioni contrattuali controverse, l’attore non aveva operato una contestazione specifica ma si era limitato a sollevare rilievi generici in relazione agli addebiti mossi verso l’operato della Banca e che non vi era in alcun modo la prova circa i fatti addebitati all’Istituto di credito.
In particolare, in ordine alle contestazioni relative alla commissione di massimo scoperto, il Tribunale rilevava che la clausola de qua era stata espressamente pattuita per iscritto e che, ad ogni modo, doveva ritenersi pienamente legittima, alla luce della ormai pacifica configurazione della c.m.s. quale remunerazione accordata alla Banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista, indipendentemente dall’effettivo prelevamento della somma.
In punto di usura, osservava che parte attrice aveva omesso di produrre in giudizio i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM, costituenti il parametro cui rapportare i tassi di interesse pattuiti nei singoli e specifici rapporti bancari per verificarne l’usurarietà o la liceità, dichiarando inammissibile la CTU richiesta dal correntista, in quanto avente carattere meramente esplorativo e volta, unicamente, a colmare le lacune probatorie dell’istante.
Infine, in ordine alle censure relative alla dedotta applicazione di interessi anatocistici, il Tribunale lombardo dichiarava infondate le contestazioni sollevate dagli attori per il fatto che la Banca aveva sin dall’origine del rapporto applicato sia per gli interessi attivi, che passivi, un’identica capitalizzazione annuale, anticipando il contenuto della Delibera CICR 09.02.2000.
Per tali motivi la domanda del correntista è stata rigettata con condanna al pagamento delle spese processuali:
Per ulteriori approfondimenti in materia si veda:
RIPETIZIONE INDEBITO: È INAMMISSIBILE SE IL CONTO È APERTO O VIENE CHIUSO IN CORSO DI CAUSA
LA CHIUSURA DEL RAPPORTO È UNA CONDIZIONE DI AMMISSIBILITÀ E NON DI PROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA
Sentenza Tribunale di Catanzaro, dott.ssa Carmen Ranieli 05-04-2016 n.581
RIPETIZIONE INDEBITO: PRESUPPONE LA CHIUSURA DEL RAPPORTO DI CONTO CORRENTE
È RIPETIBILE LA SOMMA INDEBITAMENTE PAGATA E NON IL DEBITO ASSERITAMENTE ILLEGALE
Sentenza Tribunale di Padova, dott. Giorgio Bertola 13-01-2016
USURA: È ONERE DELLA PARTE INDICARE I SINGOLI PERIODI TEMPORALI
Inammissibile il ricorso a CTU tecnico contabile per supplire a carenze probatorie dell’istante
Sentenza | Tribunale di Taranto, dott. Alberto Munno | 21.03.2016 |
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