Segnalato dall’ Avv. Pasquale Villanova di Avellino
Il correntista nel rispetto del principio dell’onere probatorio di cui all’art. 2697 c.c, deve a supporto della propria pretesa allegare l’andamento del conto corrente dall’inizio del rapporto, onde verificare, l’eventuale scostamento della banca dalle pattuizioni intercorse. Non può, quindi, limitarsi ad invocare l’astratta inapplicabilità delle poste passive, ma deve fornire tutti gli elementi necessari per verificare la fondatezza della sua domanda.
Pertanto, la mancata produzione da parte del correntista degli estratti conto in serie continuativa non permette al CTU di effettuare una ricostruzione del rapporto, epurata dalla applicazione delle spese non concordate per iscritto, interessi superiori al tasso legale e interessi capitalizzati trimestralmente ovvero annualmente, oggettiva ed attendibile.
Non è possibile utilizzare scritture di raccordo in quanto la mancanza rende la CTU non oggettiva ed non attendibile.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Benevento, Dott.ssa Vincenzina Andricciola con sentenza del 18 gennaio 2017 n. 86.
Nella fattispecie in esame il correntista agiva con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., nei confronti dell’istituto di credito, deducendo la nullità del contratto, sottoscritto dal solo cliente e non anche dall’istituto di credito, per carenza del requisito della forma scritta richiesto ad substantiam, nonché, la restituzione delle somme indebitamente percepite dalla Banca.
Si costituiva in giudizio la Banca eccependo, preliminarmente, la prescrizione dell’azione, la decadenza dall’esercizio della stessa per mancata contestazione degli estratti conto e, nel merito, la legittimità dell’operato complessivo della banca.
Il Tribunale adito, al fine di verificare le doglianze prospettate dal correntista, ammetteva la CTU contabile, che data la mancata produzione di alcuni estratti conto da parte del ricorrente, veniva espletata utilizzando scritture di raccordo.
Il giudice in proposito, richiamando l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato in materia di onere della prova, sottolineava che spetta al ricorrente fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata e, quindi, produrre tutti gli estratti conto in serie continua, in modo da consentire al CTU una ricostruzione oggettiva del rapporto.
Nel caso de quo, il Tribunale rilevava che il correntista non aveva rispettato tale onere probatorio, atteso che aveva prodotto una documentazione frammentaria, che a sua volta aveva reso necessario il ricorso alle scritture di raccordo, le quali, possono portare anche a risultati alterati e non corrispondenti al reale andamento del conto. Inoltre, il giudice adito precisava che il ricorso al suddetto criterio, appare giustificabile solo se mancano estratti conto relativi a singole o limitate chiusure periodiche, in caso contrario, il loro utilizzo potrebbe incentivare strategie scorrette da parte del correntista.
Alla luce delle suesposte ragioni il Tribunale di Benevento rigettava la domanda del ricorrente perché non provata e compensava le spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
RIPETIZIONE INDEBITO: IL CORRENTISTA DEVE PRODURRE IL CONTRATTO E GLI ESTRATTI CONTO INTEGRALI
IN MANCANZA, LA DOMANDA VA RIGETTATA
Ordinanza | Tribunale di Bari, Dott. Sergio Cassano | 22.09.2016 |
RIPETIZIONE INDEBITO: GRAVA SUL CORRENTISTA L’ONERE DI PRODURRE IN GIUDIZIO IL CONTRATTO
IN MANCANZA, IL PETITUM È INDETERMINATO E LA DOMANDA VA RIGETTATA.
Sentenza | Tribunale di Bari, Articolazione di Rutigliano, dott. Gaetano Grillo | 29.08.2016 | n.4399
STOP AD ILLEGITTIME ED APPROSSIMATIVE RICOSTRUZIONI CONTABILI IN SEDE DI CTU
Sentenza | Corte d’Appello di Milano, Pres. Mesiano – Rel. D’Anella | 07.10.2015 | n.4548
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