Il principio processuale della “ragione più liquida” consente al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione preliminare o pregiudiziale.
In particolare, la ragione più liquida consente al Giudice di rigettare la domanda nel merito senza esaminare le eccezioni pregiudiziali e preliminari sollevate dalla convenuta quando le contestazioni attoree sono formulate in modo assolutamente generico e prive di adeguati riscontri probatori necessari a valutare la fondatezza della domanda.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Roma, Giudice Luigi D’Alessandro con la sentenza n.4833 del 06.03.2018.
Nella fattispecie processuale esaminata una Società agiva in giudizio contro una Banca con la quale aveva intrattenuto molteplici rapporti di conto corrente rispetto ai quali deduceva l’applicazione interessi anatocistici, usurari e CMS di cui chiedeva la restituzione in quanto privi di giustificazione causale risultando illegittimi.
Resisteva in giudizio la Banca che chiedeva il rigetto delle domande attoree.
Il Giudice escludendo il superamento del valore soglia si è soffermato sulla configurabilità dell’usura in concreto sottolineando che per valutare la fondatezza della censura la parte attrice doveva provare la propria difficoltà economica o finanziaria al momento della conclusione del contratto, il dolo della Banca e la sproporzione tra gli interessi applicati e quelli previsti in media per contratti similari.
Nel caso di specie la Società si limitava a fornire contestazioni del tutto generiche e prive di riscontri probatori inerenti il rapporto fattuale delle parti che non consentivano al Magistrato di valutare la fondatezza della censura.
In ordine alla asserita previsione di clausole anatocistiche il Tribunale ha richiamato la delibera del Cicr che ha sancito la validità delle suddette clausole stipulate dopo il 2000 nei limiti in cui i periodi di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi siano i medesimi e siano puntualmente indicati i tassi applicati.
Nel caso di specie il contratto X veniva concluso nell’ottobre del 2005 quindi successivamente all’entrata in vigore della delibera del 09.02.2000 e prevedeva la medesima periodicità nella capitalizzazione degli interessi a debito e a credito. In altri termini, nessun fenomeno anatocistico illegittimo era stato realizzato.
Quanto al conto corrente Y, invece, nessuna delle parti depositava la copia del relativo contratto, ma neppure era possibile addivenire ad una pronuncia di invalidità posto che l’attrice si limitava a lamentare, in modo generico e contraddittorio, l’applicazione dell’anatocismo senza in alcun modo allegare se lo stesso fosse o meno in linea con le previsioni normative e regolamentari in materia e quindi senza esplicitare quale fosse il tipo di censura che intendeva muovere al riguardo.
Inoltre, l’attrice lamentava l’applicazione della commissione di massimo scoperto rispetto al rapporto controverso senza chiarire la ragione fondante la censura, in particolare il Giudice ha sottolineato che tale onere non poteva ritenersi di per sé indebito atteso che lo stesso è finalizzato a remunerare il rischio legato all’entità dell’importo utilizzato dal correntista.
Il Magistrato alla luce delle considerazione svolte e applicando il principio della ragione più liquida ha rigettato le domande della Società, senza esaminare le eccezioni pregiudiziali e preliminari sollevate dalla convenuta, e condanna alle spese di lite la parte attrice.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia al seguente contributo pubblicato in rivista:
RIPETIZIONE DI INDEBITO: LA GENERICITÀ DELLE DEDUZIONI NEL RICORSO EX ART. 702 BIS C.P.C. NE DETERMINA LA NULLITÀ
TALE VIZIO NON PUÒ ESSERE SANATO CON IL TERMINE DI CUI ALL’ART. 164, CO. V, C.P.C.
Ordinanza | Tribunale di Roma, dott.ssa Cecilia Bernardo | 12.06.2016 |
RAGIONE PIÙ LIQUIDA: LEGITTIMO RIGETTO DOMANDA GIUDIZIALE OVE RISOLTA QUESTIONE ASSORBENTE E DI PIÙ AGEVOLE SCRUTINIO
ANCHE SE LOGICAMENTE SUBORDINATA È SUPERFLUO ESAME PREVENTIVO DELLE ALTRE
Sentenza | Tribunale di Reggio Emilia, Giudice Gianluigi Morlini | 07.12.2017 | n.1327
SENTENZA: IL GIUDICE PUÒ RIGETTARE LA DOMANDA SENZA RISPETTARE L’ORDINE DELLE QUESTIONI
IN VIRTÙ DELLA CD. RAGIONE PIÙ LIQUIDA LA DOMANDA PUÒ ESSERE DECISA IN BASE AD UNA QUESTIONE ASSORBENTE ANCHE SE SUBORDINATA
Sentenza | Tribunale di Reggio Emilia, Dott. Gianluigi Morlini | 27.05.2015 | n.847
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