Nei rapporti bancari in conto corrente, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell’indebito è tenuto a fornire sia la prova degli avvenuti pagamenti che della mancanza rispetto ad essi di una valida causa debendi, sicché il medesimo ha l’onere di documentare l’andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute.
Questo è il principio espresso dal Giudice di Pace di Sala Consilina, Dott. Giovanna Scaffa, con la sentenza n. 9 del 07.01.2019.
La vicenda ha riguardato un correntista che ha convenuto in giudizio un istituto di credito per sentirlo condannare alla restituzione di tutte le somme indebitamente incassate, oltre interessi legali e moratori e al pagamento delle spese e delle competenze di giudizio.
A sostegno della domanda l’attore ha posto l’arbitraria capitalizzazione di interessi ultralegali da parte della Banca in violazione del principio di cui all’art. 1283 c.c. e della L.108/96, nonché del principio di correttezza fra le parti.
La convenuta, costituitasi in giudizio, ha eccepito in via preliminare l’improcedibilità della domanda per omessa preventiva mediazione, deducendo, poi, la nullità della citazione per indeterminatezza dell’oggetto ed omessa quantificazione delle somme richieste in restituzione rispetto alla pretesa illegittimità. Su tali premesse la Banca ha invocato il rigetto delle domande attoree con vittoria di spese.
Il Giudice, nel pronunciarsi sul petitum attoreo, ha evidenziato la genericità delle domande del correntista che non sono state sufficientemente documentate.
In particolare, l’Organo giudicante ha osservato che l’attore non ha specificamente contestato el alle singole poste contabili in relazione ai vari periodi, né ha indicato i criteri di contabilizzazione.
Inoltre, il Giudice ha sottolineato che attore neppure ha provato di aver chiesto gli estratti conto prima del giudizio, ovvero in via stragiudiziale come previsto dall’ art. 119 TUB, cosicché la richiesta di detta documentazione ex art. 210 c. p.c. avanzata solo nel corso del giudizio appare inammissibile.
Pertanto, l’assenza di documentazione completa non consente di ricostruire con esattezza l’intero rapporto di conto corrente, né di calcolarne il saldo finale; per gli stessi motivi non può tenersi conto delle risultanze della svolta CTU, proprio perché redatta sulla scorta di documentazione parziale.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il Giudice di Pace ha rigettato la domanda attorea.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RIPETIZIONE INDEBITO: INCOMBE SUL CORRENTISTA L’ONERE DI PRODURRE GLI ESTRATTI CONTO
NON SI APPLICA IL SALDO “ZERO” IN CASO DI MANCANZA DELLA DOCUMENTAZIONE BANCARIA
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Schirò, Rel. Tricomi | 21.12.2018 | n.33321
INDEBITO SU CONTO CORRENTE: SPETTA AL CLIENTE PROVARE LA NATURA SOLUTORIA DELL’ANNOTAZIONE
LA RIMESSA RIPRISTINATORIA NON È MAI RIPETIBILE IN QUANTO NON INTEGRA UN PAGAMENTO IN SENSO GIURIDICO
Sentenza | Tribunale di Lagonegro, Giudice Carmela Abagnara | 05.12.2018 | n.200
RIPETIZIONE INDEBITO: SPETTA AL CLIENTE LA PROVA DELL’APERTURA DEL CREDITO
GRAVA SULL’ATTORE L’ONERE DI INDICARE I PAGAMENTI INDEBITI E LA MANCANZA DELLA SPECIFICA CAUSA DEBENDI
Sentenza | Tribunale di Avellino, Giudice Raffaele Califano | 22.11.2018 | n.1847
INDEBITO/PRESCRIZIONE: IRRILEVANTE IL FIDO DI FATTO, OCCORRE IL CONTRATTO DI APERTURA DI CREDITO
LA FORMA SCRITTA È RICHIESTA AD SUBSTANTIAM PER CUI È IMPOSSIBILE FONDARE L’ACCERTAMENTO DELL’AFFIDAMENTO SU PROVE INDIRETTE
Sentenza | Corte di Cassazione, Pres. De Chiara, Cons.- Rel. Nazzicone | 30.10.2018 | n.27705
RIPETIZIONE INDEBITO: ONERE DEL CORRENTISTA DIMOSTRARE LA NATURA RIPRISTINATORIA DEI VERSAMENTI
OCCORRE PROVARE IL CONTRATTO DI APERTURA DI CREDITO E NON UN FIDO DI FATTO
Sentenza | Corte di Cassazione, Pres. De Chiara, Cons.- Rel. Nazzicone | 30.10.2018 | n.27704
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