Quando è il titolare di un conto corrente bancario ad agire per la ripetizione (o anche più semplicemente per l’accertamento dell’invalidità di clausole contrattuali), incombe su di esso l’onere di allegare e provare gli elementi costitutivi dell’azione promossa.
Incombe sul correntista (attore) la prova non solo dell’avvenuto pagamento, ma anche dell’inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta.
L’attore che agisca in relazione a un rapporto di conto corrente è tenuto ad allegare e fornire la prova dell’ammontare esatto delle somme oggetto della domanda di ripetizione, producendo gli estratti conto nella loro interezza (non assolve quindi all’onere della prova l’attore che si limiti a produrre i soli estratti scalari, dato che tali documenti non sono idonei a individuare i singoli accrediti e addebiti).
La domanda di ripetizione di indebito nella quale vi sia un elenco generale ed astratto di invalidità, del tutto avulse dall’esame concreto dello svolgimento del rapporto bancario, la cui fondatezza è rimessa alla scontata adesione del giudicante ad orientamenti giurisprudenziali è inammissibile in quanto generica ove l’attore non provi in concreto i fatti costitutivi della propria pretesa.
E’ inutilmente espletata la consulenza tecnico contabile ove il perito non abbia esaminato i singoli contratti bancaria del quale l’attore aveva peraltro chiesto l’esibizione ex art. 210 cpc.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Teramo, dott. Alessandro Chiauzzi, con sentenza n. 121 del 14.02.2017.
Nel caso in oggetto, una società correntista proponeva azione di ripetizione nei confronti della banca con la quale aveva intrattenuto diversi rapporti di conto corrente, lamentando l’illegittimo addebito di somme non dovute, in particolare l’applicazione di tassi di interesse oltre la soglia di usura, l’applicazione illegittima di tassi di interessi ultralegali senza pattuizione scritta, l’illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto.
L’istituto di credito convenuto si costituiva contestando in fatto ed in diritto le ragioni della domanda attorea.
Il giudice adito, si soffermava preliminarmente, sulla questione relativa all’onere della prova in materia di contratti bancari, precisando che quando è il titolare di un conto corrente ad agire per la ripetizione di somme indebitamente trattenute incombe sullo stesso l’onere di allegare e provare gli elementi costitutivi dell’azione promossa.
L’attore, quindi non può limitarsi a delle contestazioni e allegazioni generiche, che renderebbero l’azione da lui proposta meramente esplorativa, ma deve allegare e provare le singole poste ritenute indebite e produrre gli estratti nella loro interezza.
Il giudice rilevata una certa contraddizione nella difesa dell’attrice che da un lato affermava di non aver mai sottoscritto i contratti e dall’altro chiedeva l’ordine di esibizione dei contratti, asseritamente non sottoscritti.
Pertanto, il correntista istante è tenuto a fornire la prova dell’ammontare esatto delle somme oggetto della domanda di ripetizione, è non può limitarsi a produrre gli estratti scalari, dato che tali documenti non sono idonei a individuare i singoli accrediti e addebiti.
Nella specie, la società correntista, non producendo i contratti di conto corrente non aveva assolto a tale onere.
A detta mancanza, a parere del giudice, non poteva sopperirsi neanche mediante ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c..
Infatti, si ritiene che l’istanza di esibizione sia uno strumento residuale, utilizzabile solo quando la prova del fatto non sia acquisibile aliunde e l’iniziativa non presenti finalità esplorative, quindi l’esibizione non può ordinarsi quando l’istante avrebbe potuto di propria iniziativa acquisire la documentazione in questione.
Quindi, quando tale ordine abbia ad oggetto documenti direttamente accessibili dalla parte ex art. 119 T.U.B., che nel diligente assolvimento dell’onere probatorio su di essa gravante avrebbe potuto previamente acquisire in via stragiudiziale e quindi allegare agli atti di causa, non può essere concesso.
Sulla base di tali osservazioni, il tribunale rilevava l’insanabile lacuna probatoria, nonché la conseguente impossibilità, data la mancanza dei contratti, di accertare la legittimità o meno degli addebiti lamentati, pertanto, disattendeva la CTU espletata, ritenendola inutile per cui rigettava le domande della società correntista con condanna al pagamento delle spese processuali.
Per ulteriori approfondimenti:
INDEBITO BANCARIO: IL CORRENTISTA DEVE PRODURRE I CONTRATTI E GLI ESTRATTI
IN MANCANZA NON PUÒ RICORRERSI AL CRITERIO EQUITATIVO
Sentenza | Tribunale di Salerno, Dott. Giorgio Jachia | 28.02.2017 | n.1056
INDEBITO BANCARIO: INAMMISSIBILE L’USO DELLE SCRITTURE DI RACCORDO
GLI ESTRATTI CONTO DEVONO ESSERE PRODOTTI IN FORMA INTEGRALE E, IN MANCANZA, LA CTU NON È OGGETTIVA ED ATTENDIBILE
Sentenza | Tribunale di Benevento, Dott.ssa Vincenzina Andricciola | 18.01.2016 | n.86
RIPETIZIONE INDEBITO: MERAMENTE ESPLORATIVA LA CTU BASATA SOLO SUGLI ESTRATTI CONTO
E’ INDISPENSABILE LA PRODUZIONE IN GIUDIZIO DEI CONTRATTI BANCARI
Sentenza | Tribunale di Alessandria, Dott.ssa Patrizia Cazzato | 24.10.2016 | n.73
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