Non sussiste interesse ad agire ex art. 100 cpc qualora il thema decidendum sia costituito unicamente da domande di accertamento e non sia dedotto alcuno specifico interesse giuridicamente tutelato dalla pronuncia.
Se, infatti, per le domande di condanna l’interesse è desumibile con evidenza, poiché la domanda è diretta all’effettivo conseguimento di un bene della vita, sì da non richiedere solitamente una apposita allegazione e dimostrazione dell’interesse ad agire; per le domande di accertamento l’interesse a conseguire una pronuncia che in via definitiva stabilisca la situazione giuridica vantata nei confronti dell’altra parte, a prescindere dalla pretesa di conseguire una immediata tutela della situazione giuridica stessa, deve essere specificamente individuato, dedotto e dimostrato.
Questi i principi espressi dal Tribunale di L’Aquila, Giudice Roberto Ferrari, con la sentenza n. 533 del 11.06.2018.
Nella fattispecie sottoposta all’attenzione del giudicante una Società ha convenuto in giudizio la Banca al fine di ottenere l’accertamento dell’illegittimità degli addebiti effettuati sul conto corrente e degli interessi anatocistici dalla stessa applicati al rapporto nonchè la declaratoria della nullità del contratto di mutuo per simulazione relativa.
In particolare le domande proposte da parte attrice erano di mero accertamento della invalidità di clausole negoziali, delle norme contrattuali e legali applicabili ai contratti e della determinazione del saldo dei due rapporti a seguito del computo effettuato in applicazione della disciplina come sopra individuata.
L’istituto di credito, costituitosi in giudizio, ha eccepito la nullità delle domande attoree per l’indeterminatezza con la quale sono state formulate nonché la prescrizione del diritto alla restituzione degli importi pretesi.
Invero, il Tribunale di L’Aquila ha ritenuto non sussistente l’interesse ad agire della società attrice, essendo le pretese avanzate di mero accertamento della invalidità di clausole negoziali, delle norme contrattuali e legali applicabili ai contratti e del saldo dei due rapporti.
Sul punto, infatti, l’organo giudicante ha sottolineato che, per le domande di accertamento, l’interesse a conseguire una pronuncia che in via definitiva stabilisca la situazione giuridica vantata nei confronti dell’altra parte, deve essere specificamente individuato, dedotto e dimostrato. Ciò al contrario di quanto avviene per le domande di condanna ove, invece, l’interesse è desumibile con evidenza, essendo volte all’effettivo conseguimento di un bene della vita.
Il Giudice ha, inoltre, rappresentato che l’interesse, ove dedotto, non potrebbe comunque mai sostanziarsi in relazione a indeterminati e ipotetici effetti futuri del negozio o del rapporto giuridico posto a fondamento della situazione soggettiva vantata ma dovrebbe essere, in ogni caso, ancorato ad un determinato diritto dal quale possa derivare una pretesa altrettanto determinata.
Tuttavia, con riferimento al caso di specie, il Tribunale adito ha ritenuto evidentemente superfluo un provvedimento giudiziale in quanto la disciplina sostitutiva di quella negoziale invalida già regola il rapporto, indipendentemente dall’accertamento giudiziale.
Sulla base di tali argomentazioni, il Giudice è pervenuto alla declaratoria di inammissibilità delle domande attoree con conseguente condanna della Società alla refusione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
AZIONE DI MERO ACCERTAMENTO E SUA AMMISSIBILITA’
L’AZIONE DI MERO ACCERTAMENTO NON PUÒ AVER AD OGGETTO FATTI, MA SOLO DIRITTI
Sentenza | Tribunale di Genova, Dott.ssa Rossella Silvestri | 25.03.2015 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/azione-di-mero-accertamento-e-sua-ammissibilita
INDEBITO BANCARIO: INAMMISSIBILE IN CASO DI CONTO APERTO ANCHE IL MERO ACCERTAMENTO
LE DOMANDE CD. PRESUPPOSTE NON SONO PROPONIBILI ATTESO CHE L’INTERESSE È COLLEGATO A RICHIESTA RESTITUTORIA
Sentenza | Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Dott.ssa Maria Ausilia Sabatino | 13.09.2016 | n.2993
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