ISSN 2385-1376
Testo massima
Segnalata dall’avv. Roberto Rusciano di Napoli
Non può essere ammessa una consulenza tecnica ai fini dell’accertamento della illegittimità della capitalizzazione trimestrale di interessi passivi in quanto meramente esplorativa ove non venga prodotto il contratto di conto corrente.
Colui che agisce ai fini della ripetizione di indebito deve dimostrare la specifica pattuizione delle clausole assunte come nulle e l’esistenza di rimesse annotate al passivo negli estratti conto.
In difetto della produzione dei decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze con cui viene determinato trimestralmente il cd. tasso soglia per categorie di operazioni finanziarie e bancarie non può essere disposta alcuna consulenza in quanto il perito d’ufficio non può di consultare documentazione non ritualmente acquisita nel processo né soggetta al principio iura novit curia.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Vibo Valentia, Dott. Giuseppe Cardona con la sentenza n. 145 del 08.03.2016.
Nel caso di specie è accaduto che, nell’ambito di una controversia tra un fallimento ed una banca, avente ad oggetto la ripetizione di indebito, veniva proposta domanda di accertamento della illegittimità della capitalizzazione trimestrale di interessi passivi senza la produzione del contratto di conto corrente; invero la curatela documentava la preventiva richiesta dei contratti di conto corrente prima dell’instaurazione del procedimento.
Il giudice ha rilevato che chi chiede la condanna di controparte alla ripetizione di indebito cd. oggettivo deve allegare e provare di avere eseguito la prestazione e l’inesistenza originaria o sopravvenuta del titolo della medesima; per tali motivi il fallimento doveva dimostrare la specifica pattuizione delle clausole assunte come nulle e l’esistenza di rimesse annotate al passivo negli estratti conto
Né, d’altro canto, l’onere discendente dall’applicazione del principio di cui all’art. 2697 c. I c.c. si attenua quando questo abbia ad oggetto dei fatti negativi, dei quali può essere data prova mediante la dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o anche mediante presunzioni da cui si può desumere il fatto negativo (cfr. ancora Cass. Civ. n. 22872/2010).
In altri termini, l’onus probandi rimane inalterato anche nel caso in cui si alleghi la mancata pattuizione di clausole per iscritto, inserite però all’interno di un contratto che può essere prodotto in giudizio proprio al fine di verificare la mancanza di tali accordi.
La detta regola probatoria non può essere derogata ove la parte abbia chiesto la consegna dei contratti in base all’art. 119 c. IV del D. Lgs. n. 385/1993 atteso l’obbligo dell’istituto di credito è limitato alla documentazione relativa agli ultimi dieci anni fino al giorno della richiesta ed è limitata alle singole operazioni riguardanti e non al contratto
Per tale ragione il Tribunale ha rilevato che la consulenza tecnica d’ufficio non avrebbe dovuto essere disposta in quanto meramente esplorativa.
Medesime considerazioni sono state espresse in merito alla dedotta usurarietà dei tassi di interesse, in difetto della produzione dei decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze con cui viene determinato trimestralmente il cd. tasso – soglia per categorie di operazioni finanziarie e bancarie, ogni valutazione sul punto ha comportato la necessità per il tecnico d’ufficio di consultare documentazione non ritualmente acquisita nel processo né soggetta al principio iura novit curia (cfr. Cass. Civ. n. 15065/2014, Cass. Civ. SS.UU. n. 9941/2009).
Per tali ragioni le domande sono state rigettate.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 146/2016