Provvedimento segnalato dall’avv. Emilia Francesca Arturi del foro di Cosenza
Il correntista che agisce in giudizio per la ripetizione dell’indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida “causa debendi”, sicché il medesimo ha l’onere di documentare l’andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute.
Se il contratto e i relativi estratti conto non vengono prodotti dall’attore in tutto o in parte in giudizio ciò non consente di accertare: le pattuizioni intervenute tra le parti, l’andamento del rapporto ed il rispetto degli accordi stessi, pertanto la relativa domanda restitutoria risulterebbe del tutto sfornita di prova.
Il mancato assolvimento dell’onere probatorio non può essere sanato mediante la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. con riferimento a documenti di cui la parte doveva avere la disponibilità già prima dell’introduzione del giudizio, dovendosi rilevare che, ai sensi dell’art. 119 TUB, il cliente ha diritto ad ottenere ” copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni ” e nel caso di specie, non risulta, in atti, neanche una preventivo tentativo di richiesta ai sensi dell’art 119 TUB.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Crotone, Giudice Antonio Albenzio, con sentenza n. 860 del 5 luglio 2018.
Nella fattispecie processuale esaminata un CORRENTISTA conveniva in giudizio una BANCA, con la quale aveva sottoscritto un contratto di conto corrente definitivamente estinto nel 2009, al fine di far condannare l’istituto di credito alla restituzione degli importi indebitamente percepiti, ritenendo che nel corso del rapporto erano stati applicati dalla convenuta tassi d’interesse oltre le soglie, interessi anatocistici e commissioni di massimo scoperto
Si costituiva l’istituto di credito contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, ritenendo la domanda infondata, in quanto mancava l’assolvimento dell’onere probatorio gravante sull’attore, inoltre eccepiva la prescrizione del diritto azionato e comunque la legittimità e la correttezza dell’operato della BANCA.
Il Tribunale, valutati i fatti di causa, rilevava che nella ripetizione di indebito incombe all’attore fornire la prova sia dell’avvenuto pagamento che della mancanza di causa debendi, essendo onere del correntista che agisce in giudizio documentare l’andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute.
La mancata produzione del contratto e dei relativi estratti conto non consente di accertare le pattuizioni intervenute tra le parti, l’andamento del rapporto ed il rispetto degli accordi stessi, quindi la relativa domanda restitutoria è da ritenersi sfornita di prova dei fatti costitutivi della pretesa.
Parte attrice, nel caso di specie, non ha assolto al suddetto onere probatorio, che non poteva essere nemmeno sanato mediante la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. con riferimento a documenti di cui la parte doveva avere la disponibilità già prima dell’introduzione del giudizio, avendo la facoltà di poterli acquisire prima dell’inizio della lite.
Per le suddette ragioni, il Tribunale ha rigettato la domanda, con conseguente condanna alle spese.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
INDEBITO CONTO CORRENTE: ONERE DEL CLIENTE DI PRODURRE IL TESTO DEI CONTRATTI ASSERITAMENTE ILLEGITTIMI
IL DIFETTO DI ALLEGAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE E CONTABILE NON PUÒ ESSERE SANATO EX ART.210 C.P.C.
Sentenza | Tribunale di Modena, Giudice Martina Grandi | 13.03.2018 | n.458
RIPETIZIONE INDEBITO: GRAVA SUL CLIENTE ATTORE L’ONERE DI PRODURRE I CONTRATTI DI CONTO CORRENTE
L’INOSSERVANZA DELL’ORDINE DI ESIBIZIONE IMPARTITO ALLA BANCA NON VALE AMMISSIONE DEI FATTI DEDOTTI DALL’ATTORE
Sentenza | Tribunale di Cagliari, dott. Ignazio Tamponi | 11.09.2014 | n.11114
RIPETIZIONE INDEBITO: È ONERE DELL’ATTORE ALLEGARE IN MODO SPECIFICO LE SINGOLE POSTE INDEBITE
LE CONTESTAZIONI GENERICHE SONO INAMMISSIBILI
Sentenza | Tribunale di Siena, dott.ssa Giulia Capannoli | 01.03.2016 | n.138
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