Provvedimento segnalato dall’avv. Emilia Francesca Arturi del foro di Cosenza
Secondo il principio generale in materia di ripartizione dell’onere probatorio incombe sulla parte attrice l’onere di provare l’esistenza ed in particolare la pattuizione delle clausole di cui si chiede accertarsi la nullità parziale o totale.
Non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo; tuttavia, in tal caso la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Catanzaro, Giudice Ermanna Grossi, con sentenza n. 1244 del 5 luglio 2018.
Un CORRENTISTA conveniva in giudizio una BANCA, presso la quale aveva aperto un conto corrente nel mese di maggio 2010, grazie al quale successivamente otteneva un prestito personale e una carta di credito, al fine di ottenere l’accertamento e la declaratoria di nullità delle clausole contrattuali concernenti la capitalizzazione trimestrale degli interessi, l’anatocismo, le variazioni dei tassi d’interessi unilateralmente disposte dall’istituto di credito, l’applicazione di tassi di interesse usurari e della commissione di massimo scoperto.
Parte attrice dichiarava di non possedere copia dei contratti di prestito personale e della carta di credito, pur avendone più volte richiesto una copia verbalmente e per iscritto, mentre con riferimento al rapporto di conto corrente esponeva che non era mai stato disciplinato da alcun contratto.
Si costituiva in giudizio la BANCA, eccependo in via preliminare la nullità ex art. 164 c.p.c. dell’atto di citazione per la mancanza dei requisiti di cui all’art. 163, nn. 3 e 4; nel merito, chiedeva il rigetto delle avverse domande, deducendo la assoluta genericità, oltre alla mancanza di prova delle asserzioni avversarie.
Il Tribunale, valutati i fatti dedotti dalle parti, affermava preliminarmente che, per costante giurisprudenza, le azioni proponibili da parte del correntista nelle more del rapporto sono esclusivamente quelle di accertamento, come sancito da cass. civ. n. 798/2013, pertanto deve affermarsi il principio secondo cui grava sulla parte attrice l’onere di provare l’esistenza ed in particolare la pattuizione delle clausole di cui si chiede accertarsi la nullità.
Nel caso di specie, l’attore non ha adempiuto all’onere probatorio a suo carico, non avendo versato in atti il contratto di conto corrente, né il contratto di finanziamento e di concessione della carta di credito, sottese alla sua azione di nullità parziale; essendosi limitato a produrre quattro estratti conto relativi al terzo e quarto trimestre 2011 e primo e secondo trimestre 2012, documentazione inidonea a fondare la sua pretesa;
Non vi era nemmeno la prova che la parte attrice si era tempestivamente attivata per acquisire dalla BANCA la documentazione contrattuale rilevante nel caso di specie ai sensi dell’articolo 119 T.U.B., quindi le sue pretese si appalesavano prive di prova; circostanza questa che ha impedito il ricorso alla consulenza tecnica d’ufficio, pure richiesta dall’attore, la quale, in ragione delle rilevate lacune probatorie, si sarebbe rivelata del tutto esplorativa.
Si rilevava, inoltre, che dalla genericità delle contestazioni attoree non emergevano in modo specifico i contenuti delle clausole contrattuali di cui si deduce la nullità da parte dell’attore.
Per le suddette ragione il Giudice rigettava la domanda di risarcimento danni con conseguente condanna al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
INDEBITO: ONERE DEL CORRENTISTA PRODURRE GLI ESTRATTI CONTO INTEGRALI ANCORCHÈ RISALENTI AD OLTRE UN DECENNIO ANTERIORE
LA MANCATA PRODUZIONE IMPONE IL RIGETTO DELLA DOMANDA
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Francesca Gomez de Ayala | 16.02.2018 | n.1683
INDEBITO: IL MANCATO ASSOLVIMENTO DELL’ONERE DELLA PROVA NON PUÒ ESSERE SUPERATO CON ORDINE DI ESIBIZIONE EX ART. 210 C.P.C..
L’ISTANZA È AMMISSIBILE SOLO SE LA PARTE DIMOSTRI DI ESSERSI ADOPERATA PER L’ACQUISIZIONE DEI DOCUMENTI IN FASE PRE-PROCESSUALE
Sentenza | Tribunale di Verona, Giudice Claudia Dal Martello | 12.03.2018 | n.650
INDEBITO BANCARIO: INAMMISSIBILE LA CTU IN ASSENZA DEL CONTRATTO
IL SALDO NON PUÒ ESSERE RICOSTRUITO SOLO ALLA LUCE DEGLI ESTRATTI CONTO IN ATTI
Sentenza | Tribunale di Modena, Giudice Martina Grandi | 17.04.2018 | n.691
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