Nei giudizi per la ripetizione di indebito è a carico dell’attore l’onere di provare l’insussistenza di una causa giustificativa del pagamento. In applicazione di tale consolidata regola di ripartizione dell’onere probatorio, coerente con il generale principio posto dall’art. 2697 c.c., è dunque il correntista che chiede la restituzione a dover provare i fatti posti a base della domanda.
Tale onere probatorio, va assolto mediante la produzione del contratto di conto corrente e degli estratti conto al fine di ricostruire in maniera puntuale il rapporto contrattuale intercorso tra le parti.
Non è sufficiente dichiarare l’assenza della forma scritta per giustificare l’omessa produzione del contratto.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Roma, Giudice Luigi D’Alessandro con la sentenza n.383 del 06.02.2018.
Una società correntista conveniva in giudizio una Banca al fine di ottenere la declaratoria del carattere indebito di una serie di oneri applicati in esecuzione di plurimi rapporti di conto corrente accesi con diversi istituiti di credito poi confluiti nella banca convenuta nonché la condanna di quest’ultima al pagamento in proprio favore delle somme risultanti a credito a seguito della corretta rideterminazione del saldo dei conti.
A sostegno della domanda l’attrice ha in particolare lamentato l’invalidità dei contratti bancari per assenza della forma scritta richiesta a pena di nullità e, comunque, l’illegittimità, stante la nullità delle clausole che li prevedevano, dei molteplici addebiti compiuti dalla Banca a titolo di interessi anatocistici ed usurari nonché a titolo di commissioni di massimo scoperto e spese di gestione prive di validi titoli giustificativi.
Si costituiva la Banca, sollevando eccezioni pregiudiziali e contestando, comunque, la fondatezza nel merito della domanda avversaria.
Così sinteticamente ricostruito l’oggetto di causa, rilevava il giudicante che la domanda attorea era infondata e andava pertanto rigettata in quanto priva del necessario supporto probatorio/documentale.
A sostegno delle proprie argomentazioni il Tribunale evidenziava come nei giudizi per la ripetizione di indebito è a carico dell’attore l’onere di provare l’insussistenza di una causa giustificativa del pagamento.
In applicazione di tale consolidata regola di ripartizione dell’onere probatorio, coerente con il generale principio posto dall’art. 2697 c.c., era dunque il correntista che chiedeva la restituzione a dover provare i fatti posti a base della domanda.
Tale onere probatorio, secondo l’orientamento pacifico della giurisprudenza di merito e di legittimità, va assolto mediante la produzione del contratto di conto corrente e degli estratti conto, atteso che soltanto la produzione di siffatti documenti consente, da un lato, di accertare la lamentata invalidità delle clausole impugnate dall’attore e, dall’altro, di ricostruire in maniera puntuale il rapporto contrattuale intercorso tra le parti e, quindi, di verificare la concreta applicazione di addebiti illegittimi.
Poiché, nel caso in esame, l’attrice non assolveva tale onere probatorio non producendo la copia dei contratti di conto corrente, rendeva di fatto impossibile al giudicante accertare della nullità delle impugnate clausole contrattuali relative agli interessi e alle altre spese, dichiarare il carattere indebito degli esborsi eseguiti e, conseguentemente, condannare l‘accipiens alla relativa restituzione.
Alla luce di tutte le suesposte argomentazioni il Tribunale rigettava le domande attoree condannando la Società correntista al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
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