In materia di indebito bancario, laddove il cliente agisca per ottenere la restituzione di somme indebitamente percepite dalla Banca, ha l’onere di provare i fatti costitutivi posti alla base della domanda.
In mancanza di compiuta produzione della documentazione relativa al rapporto di conto corrente in essere con la Banca (a tal fine è indispensabile la produzione in giudizio dei contratti e di tutti gli estratti conto), non può dirsi assolto l’onere della prova da parte del cliente e la relativa domanda va rigettata.
A ciò si aggiunga che l’eventuale richiesta di esibizione della documentazione alla Banca ex art. 210 c.p.c., non può supplire al mancato assolvimento dell’onere probatorio che incombe sul correntista, andando a stravolgere, in caso contrario, quanto previsto dall’art. 2697 c.c. in materia di riparto dell’onere probatorio.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Forlì, Giudice Maria Cecilia Branca, con la sentenza n. 591 del 24 maggio 2021.
È accaduto che un cliente agiva in danno della Banca presso cui era stato titolare di diversi rapporti di conto corrente, lamentando l’applicazione di poste passive non dovute.
Tuttavia, la documentazione prodotta dalla parte attrice era solo parziale, circostanza, quest’ultima, confermata altresì dal consulente di parte all’uopo nominato.
Per tali ragioni, il Tribunale ha ritenuto non correttamente assolto l’onere probatorio gravante sul correntista che gli imponeva di produrre i relativi contratti e tutti gli estratti conto.
Alla luce di ciò la domanda veniva rigettata e l’attore condannato al pagamento delle spese di giudizio.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RIPETIZIONE INDEBITO: ONERE DEL CORRENTISTA DI PRODURRE L’INTERA SEQUENZA DEGLI ESTRATTI CONTO
NO ALL’UTILIZZO DELLE SCRITTURE DI RACCORDO
Sentenza | Tribunale di Foggia, Giudice Maria Elena De Tura | 29.04.2021 | n.1061
RIPETIZIONE INDEBITO: SPETTA AL CREDITORE ISTANTE PROVARE I FATTI COSTITUTIVI DELLA SUA PRETESA
ALLEGAZIONI GENERICHE NON CONSENTONO L’ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI APPLICATE DALLA BANCA
Sentenza | Tribunale di Vercelli, Giudice Elisa Trotta | 05.01.2021 | n.12
INDEBITO: IL CORRENTISTA DEVE PRODURRE GLI ESTRATTI CONTO
L’EVENTUALE CARENZA DELLA PROVA PUÒ ESSERE INTEGRATA ANCHE CON ALTRI MEZZI DI COGNIZIONI DISPOSTI D’UFFICIO
Ordinanza | Corte di Cassazione, I sez. civ., Pres. De Chiara – Rel. Caradonna | 17.04.2020 | n.7895
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