Nell’ipotesi in cui il correntista agisca in giudizio per l’accertamento delle illegittimità lamentate e conseguente rideterminazione del saldo, incombe sul medesimo, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’onere di allegare e provare i fatti posti a base della domanda mediante la produzione di tutta la documentazione contrattuale relativa ai rapporti negoziali intercorsi con la banca, con l’indicazione specifica delle clausole oggetto di censura e dei motivi di invalidità delle stesse , nonché mediante la produzione della documentazione contabile relativa a tutti i rapporti contrattuali, con l’indicazione specifica delle poste passive integranti esborsi maggiori e delle ragioni per cui si ritiene che tali esborsi siano indebiti.
Solo la documentazione contrattuale consente di verificare ciò che è stato effettivamente convenuto tra le parti ed accertare le invalidità lamentate, e solo la produzione della intera sequenza contabile consente di ricostruire in maniera puntuale i rapporti di dare ed avere intercorsi tra le stesse e di verificare, quindi, i versamenti eseguiti e non dovuti.
Non vale ad eludere l’onere probatorio gravante sul correntista l’eventuale inerzia della banca a fronte della richiesta della documentazione contrattuale ai sensi dell’ art 119 TUB, posto che la giurisprudenza ha ritenuto ammissibile la richiesta in via monitoria della consegna della di tale documentazione, per cui l’ordine di esibizione di cui all’art. 210 c.p.c. è ammissibile solo in presenza della dimostrazione dell’esperimento, senza esito, degli ulteriori rimedi previsti dall’ordinamento.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Foggia Dott.ssa Rosamaria Ragosta con l’ordinanza n. 7214 del 15.06.2017.
Nella fattispecie in esame il legale rappresentante di una ditta correntista conveniva in giudizio ex art 702-bis una Banca, chiedendo – previo accertamento della nullità delle clausole contrattuali per l’illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e della commissione di massimo scoperto, nonché per usurarietà del tassi di interesse applicati – la condanna dell’Istituto creditizio alla ripetizione delle somme indebitamente incassate.
Il ricorrente deduceva altresì di aver richiesto tutta la documentazione contrattuale e contabile alla banca ai sensi dell’art. 119 TUB la quale, però, aveva omesso di riscontrare tale richiesta.
Si costituiva tempestivamente in giudizio l’istituto di credito eccependo l’infondatezza delle ragioni del ricorrente, chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Tribunale ha preliminarmente specificato che il correntista che agisca in giudizio per l’accertamento di illegittimi addebiti operati dalla Banca e conseguente rideterminazione del saldo ha l’onere, ai sensi dell’art. 2697 c.c., di allegare e provare i fatti posti a base della domanda mediante la produzione di tutta la documentazione contrattuale relativa ai rapporti negoziali intercorsi con l’istituto di credito, con indicazione analitica delle clausole oggetto di censura e dei motivi di invalidità delle stesse, nonché mediante la produzione della documentazione contabile relativa alla totalità dei rapporti contrattuali, con l’indicazione specifica delle poste passive integranti esborsi maggiori e delle ragioni per cui si ritiene che tali esborsi siano indebiti, ciò in quanto solo la documentazione contrattuale consente di verificare ciò che è stato effettivamente convenuto tra le parti ed accertare le invalidità lamentate, e solo la produzione della intera sequenza contabile consente di ricostruire in maniera puntuale i rapporti di dare ed avere intercorsi tra le stesse e di verificare, quindi, i versamenti eseguiti e non dovuti.
Il Giudice ha, peraltro, evidenziato che non vale ad eludere l’onere probatorio gravante sul correntista l’eventuale inerzia della banca a fronte della richiesta della predetta documentazione ex art 119 TUB, posto che la giurisprudenza ha ritenuto ammissibile la richiesta in via monitoria della consegna della documentazione contrattuale, per cui l’ordine di esibizione di cui all’art. 210 c.p.c. è ammissibile solo in presenza della dimostrazione dell’esperimento, senza esito, degli ulteriori rimedi previsti dall’ordinamento.
Il Tribunale pugliese ha dunque sottolineato che il ricorrente, avrebbe ben potuto – e dovuto -premunirsi della predetta documentazione prima della proposizione della domanda giudiziale, sollecitandone la consegna alla banca o agendo in via monitoria per ottenere l’ingiunzione alla consegna della stessa, rilevando che in mancanza della predetta documentazione non poteva dirsi assolto l’onere probatorio sullo stesso incombente ed alcuna consulenza tecnica contabile poteva essere disposta in quanto la stessa si sarebbe configurata come meramente esplorativa.
Sulla base di tali rilievi il Tribunale ha rigettato il ricorso, con condanna al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
ORDINE ESIBIZIONE: AMMISSIBILE SOLO SE LA RICHIESTA EX ART.119 TUB È STATA FORMULATA ANTE CAUSAM
L’ISTANZA EX ART. 210 CPC NON È STRUMENTO TESO AD ELUDERE GLI ONERI PROBATORI
Sentenza Tribunale di Verona, Dott. Claudia Dal Martello 28-01-2016 n.160
NON SI PUÒ SANARE IL MANCATO ASSOLVIMENTO DELL’ONERE DELLA PROVA CON L’ORDINE DI ESIBIZIONE
Ordinanza Tribunale di Roma, Dott.ssa Elena Fulgenzi 28-04-2016
ORDINE ESIBIZIONE – MANCATA RICHIESTA ALLA BANCA EX ART. 119 TUB
L’ISTANZA DI ESIBIZIONE EX ART. 210 C.P.C. E’ INAMMISSIBILE NEL CASO IN CUI ABBIA A OGGETTO DOCUMENTI DIRETTAMENTE ACCESSIBILI ALLA PARTE ISTANTE
Sentenza | Tribunale di Taranto, Dott.ssa Rossella Di Todaro | 04.02.2015 | n.390
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