Con ordinanza interlocutoria n. 27680 del 30 ottobre 2018, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la questione concernente le modalità di formulazione dell’eccezione di prescrizione estintiva sollevata dalla Banca per paralizzare la domanda del correntista di restituzione di tutte le somme indebitamente versate nel corso del rapporto di conto corrente, ed in particolare se l’eccezione di prescrizione, per essere validamente proposta, debba contenere anche l’allegazione delle singole rimesse aventi natura solutoria operate nel corso del rapporto.
La pronuncia origina da un’azione promossa da un correntista in danno di una Banca al fine di rideterminare il saldo di due conti correnti con apertura di credito con la stessa intrattenuti, previa declaratoria di nullità della clausola degli interessi anatocistici, con condanna dell’Istituto alla ripetizione dell’indebito.
La Corte d’appello di Torino, in riforma della sentenza di prime cure, condannava la Banca a restituire quanto rideterminato, al netto delle rimesse, qualificate solutorie e ritenute prescritte, effettuate oltre dieci anni prima della data della domanda per rientrare nel fido concesso.
Avverso il provvedimento della Corte territoriale ricorreva per cassazione la correntista denunciando l’erroneo accoglimento dell’eccezione di prescrizione perché genericamente formulata dall’Ente creditizio.
In particolare, secondo la prospettazione della ricorrente, l’errore in cui sarebbero incorsi i giudici di merito sarebbe stato quello di avere accolto un’eccezione di prescrizione inammissibile perché formulata senza l’ allegazione e la prova di quali fossero le rimesse extra fido – e quindi solutorie -, con l’effetto che il giudice, sostituendosi alla Banca nell’individuare tali rimesse, avrebbe violato il principio secondo cui, una volta provata dal cliente l’apertura di credito ed i limiti del fido, spetterebbe all’ Istituto l’onere di vincere la presunzione della natura ripristinatoria delle rimesse, cui consegue la decorrenza del termine di prescrizione per la ripetizione dell’indebito dalla chiusura del conto.
Resisteva la Banca deducendo la non necessità della elencazione delle singole rimesse ritenute prescritte a fronte dell’eccezione riguardante la prescrizione di tutte le rimesse confluite nel conto corrente, dovendosi considerare sufficiente l’allegazione dell’inerzia del cliente e del dies a quo.
La Corte ha quindi rilevato l’esistenza di un forte contrasto giurisprudenziale sul punto a partire dalla nota sentenza delle Sezioni Unite del 2 dicembre 2010, n. 24418 la quale, ai fini della prescrizione dell’azione di ripetizione di indebito riguardante le rimesse in conto corrente ha distinto tra quelle aventi funzione “solutoria” e “ripristinatoria”, chiarendo che per le prime la prescrizione decennale decorre dalla singola annotazione in conto e per le seconde dalla effettiva cessazione del rapporto.
Da tale distinguo è sorta, dunque, la problematica relativa alla corretta formulazione dell’eccezione di prescrizione da parte della Banca ed in particolare, se questa, per essere validamente proposta e quindi ammissibile, dovesse contenere l’allegazione, non solo, dell’inerzia del titolare, ma anche delle singole rimesse operate nel corso del rapporto aventi natura solutoria e, pertanto, dell’avvenuto superamento del limite dell’affidamento da parte del cliente.
Al riguardo, si sono delineati nella giurisprudenza di legittimità due diversi orientamenti:
– secondo un primo orientamento, l’eccezione di prescrizione genericamente formulata dalla Banca con riferimento a tutte le rimesse affluite sul conto, senza indicazione di quelle aventi natura solutoria, sarebbe inammissibile.
Tale interpretazione muove dall’assunto per il quale, in presenza di un contratto di apertura di credito, è presunta la natura ripristinatoria dei versamenti effettuati dal correntista con la conseguenza che, a fronte della formulazione generica dell’eccezione, indistintamente riferita a tutti i versamenti intervenuti sul conto in data anteriore al decennio decorrente a ritroso dalla data di proposizione della domanda, il Giudice non può supplire all’omesso assolvimento di tali oneri, individuando d’ufficio i versamenti solutori.
– opposta opzione interpretativa sostiene, invece, che non compete all’Istituto di credito convenuto fornire specifica indicazione delle rimesse solutorie cui è applicabile la prescrizione in quanto tale incombente è estraneo alla disciplina positiva dell’eccezione in esame; è demandato dunque al Giudice verificare quali rimesse, per essere ripristinatorie, o attuate su di un conto in attivo, siano irrilevanti ai fini della prescrizione, non potendosi considerare quali pagamenti.
Tale ultima impostazione ermeneutica, espressa di recente dalla sesta sezione della Suprema Corte con ordinanza n. 4372 del 2018 (https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/prescrizione-rimesse-in-cc-leccezione-della-banca-e-validamente-proposta-anche-se-generica) dichiara di porsi in linea di continuità con il costante indirizzo (espresso, tra le tante, da Cass., sez. III, 29 luglio 2016, n. 15790; sez. I, 27 luglio 2016, n. 15631; sez. I, 16 maggio 2016, n. 9993; sez. V-III, 20 gennaio 2014, n. 1064; sez. III, 22 dicembre 2011, n. 28292; sez. lav. 22 ottobre 2010, n. 21752; sez. III, 22 giugno 2007, n. 14576; sez. I, 22 maggio 2007, n. 11843; sez. I, 3 novembre 2005, n. 21321; sez. lav., 23 agosto 2004, n. 16573), risalente alla sentenza delle Sezioni Unite del 25 luglio 2002, n. 10955, secondo cui a fronte dell’allegata inerzia del titolare” la riserva alla parte del potere di sollevare l’eccezione implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell’effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente le norme applicabili al caso di specie, l’identificazione delle quali spetta al potere-dovere del giudice”, con la conseguenza che, in primis, non incorre nelle preclusioni di legge la parte che, proposta originariamente un’eccezione di prescrizione quinquennale, invochi nel successivo corso del giudizio la prescrizione ordinaria decennale, o viceversa ed in secundis il riferimento della parte ad uno di tali termini non priva il Giudice del potere officioso di applicazione – previa attivazione del contraddittorio sulla relativa questione – di una norma che prevede un termine diverso, atteso che la questione relativa all’applicabilità di uno specifico termine di prescrizione attiene all’obbligo inerente all’esatta applicazione della legge, la cui rilevazione non è riservata al monopolio della parte ma può avvenire anche d’ufficio.
In conseguenza della centralità della questione e rilevato il manifesto contrasto esistente sul punto, il Collegio ritiene di rimettere gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, ai fini della composizione dello stesso.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
PRESCRIZIONE RIMESSE IN C/C: L’ECCEZIONE DELLA BANCA È VALIDAMENTE PROPOSTA ANCHE SE GENERICA
SPETTA AL GIUDICE VERIFICARE QUALI OPERAZIONI SIANO IRRILEVANTI AI FINI DELLA PRESCRIZIONE
Ordinanza | Corte di Cassazione, sez. sesta, Pres. Scaldaferri – Rel. Falabella | 22.02.2018 | n.4372
INDEBITO: NON È ONERE DELLA BANCA PROVARE LA NATURA SOLUTORIA DELLE RIMESSE DIMOSTRANDO CHE IL CONTO NON ERA AFFIDATO
OVE MANCHI LA PROVA DEL FIDO LE RIMESSE SI INTENDONO SOLUTORIE
Sentenza | Corte d’Appello di Milano, Pres. Santosuosso – Rel Bonaretti | 30.08.2017 | n.3776
RIPETIZIONE INDEBITO: L’ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE FORMULATA DALLA BANCA È AMMISSIBILE ANCHE SE GENERICA
L’ISTITUTO DI CREDITO NON HA L’ONERE DI INDICARE LE SINGOLE RIMESSE PRESCRITTE
Ordinanza | Cassazione Civile, sez. sesta, Pres.Ragonesi,- Rel. Bisogni | 30.01.2017 | n.2308
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