In materia di indebito oggettivo, gli interessi e le somme dovute per maggior danno ai sensi dell’art. 1224 c.c., comma 2, decorrono dalla domanda giudiziale, e non già dalla data del pagamento della somma indebita, dovendosi avere riguardo all’elemento psicologico esistente alla data di riscossione della somma, a meno che il creditore non provi la mala fede dell’accipiens, con la precisazione che, anche in questo campo, la buona fede si presume, ed essa può essere esclusa soltanto dalla prova della consapevolezza da parte dell’accipiens della insussistenza di un suo diritto a ricevere il pagamento.
Quando l’interessato agisce in giudizio per la restituzione dell’indebito, non si può prescindere da una specifica richiesta degli interessi, non essendovi alcuna ragione che possa giustificare, a questo proposito, una deroga alla regola generale, secondo la quale il giudice non deve pronunciare oltre i limiti della domanda.
Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione, Pres. Schiro’, Rel. Genovese, con l’ordinanza n. 31187 del 3 dicembre 2018.
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