Qualora il correntista formulando domanda di accertamento negativo del debito o di ripetizione di indebito, è suo preciso onere, anche ai sensi dell’art. 2697 c.c., quello di allegare e provare i fatti costitutivi della domanda, in primo luogo attraverso la produzione in giudizio della sequenza completa degli estratti conto, idonei a ricostruire il rapporto di dare-avere fra le parti ciò in quanto incombe sull’attore l’onere di fornire la prova sia dell’avvenuto pagamento che della mancanza di “causa debendi” il che implica appunto che il correntista, sia tenuto a documentare l’andamento complessivo del rapporto attraverso la produzione di tutti gli estratti conto relativi a tale rapporto.
In mancanza della documentazione relativa al rapporto contestato va respinta la richiesta di CTU tecnico – contabile perché meramente esplorativa, non potendosi attraverso tale strumento supplire alle carenze probatorie di parte.
Questi i principi espressi dalla Corte d’Appello di L’Aquila, Pres. Buzzello – Rel. Marsella con la sentenza n. 162 resa in data 31/01/2018.
Nella fattispecie in disamina una società correntista conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Avezzano una Banca chiedendone la condanna alla restituzione di quanto illegittimamente incamerato a titolo di interessi ultralegali, usurari ed illegittima capitalizzazione trimestrale e cms superiori a quanto pattuito.
Il Giudice di prime cure non ammetteva le richieste attoree di CTU contabile e di ordine di esibizione documentale alla Banca e rigettava la domanda sul rilievo della sua indeterminatezza, siccome carente di censure specifiche in relazione al contratto intercorso fra le parti.
Avverso tale sentenza proponeva appello la correntista censurando la decisione di primo grado per non aver ingiustamente disatteso la richiesta di consulenza tecnica la quale, se espletata, avrebbe evidenziato e quantificato i vari profili di indebito a carico della Banca.
Si costituiva la Banca appellata contestando la fondatezza del gravame e chiedendone il rigetto a conferma della sentenza impugnata.
La Corte osservava preliminarmente che in primo grado la società attrice non aveva prodotto il contratto di conto corrente ma solo gli estratti conto relativi all’anno 2004, laddove gli stessi avrebbero dovuto comprendere anche l’anno 2005 secondo l’indice delle produzioni allegato alla citazione introduttiva; pertanto non risultava chiaro se l’unico rapporto bancario intercorso tra le parti fosse quello dedotto in giudizio, se lo stesso fosse mai stato chiuso e in quale data e se, quindi, gli estratti conto prodotti dalla si rifessero o meno a tutto il periodo per il quale la richiesta ripetizione di indebito si riferiva.
Il Collegio ha dunque specificato che qualora il correntista agisca in giudizio, formulando domanda di accertamento negativo del debito o di ripetizione di indebito, sarà suo preciso onere, anche ai sensi dell’art. 2697 c.c., quello di allegare e provare i fatti costitutivi della domanda, in primo luogo attraverso la produzione in giudizio della sequenza completa degli estratti conto, idonei a ricostruire il rapporto di dare-avere fra le parti; e tanto perchè il cliente è tenuto a dare specifica prova sia dell’avvenuto pagamento che della mancanza di “causa debendi” il che implica appunto che il correntista, attore in sede di ripetizione di indebito, sia tenuto a documentare l’andamento complessivo del rapporto attraverso la produzione di tutti gli estratti conto relativi a tale rapporto.
In ultimo la Corte ha chiarito che in assenza di tali documenti la richiesta di una CTU si configura come puramente esplorativa in quanto tesa a supplire le carenze probatorie di parte attrice, al punto che l’ausiliario dovrebbe acquisire lui direttamente dalla Banca gli estratti conto completi dall’inizio del rapporto.
Sulla scorta di tali considerazioni e rilevata la perfetta liceità delle pattuizioni contrattuali attraverso l’esame del documento prodotto dalla Banca, il Collegio si è pronunciato per il rigetto del gravame proposto, con conferma della sentenza appellata e condanna del correntista alla rifusione delle spese del giudizio.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
INDEBITO: INCOMBE SUL CORRENTISTA-ATTORE L’ONERE DI PRODURRE I CONTRATTI E GLI ESTRATTI CONTO TRIMESTRALI
È INDISPENSABILE AVERE VISIONE DELLE ANNOTAZIONI ATTIVE E PASSIVE PER RICOSTRUIRE L’ANDAMENTO DEL RAPPORTO
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Fausto Basile | 25.10.2017 | n.20154
INDEBITO BANCARIO: IL CORRENTISTA CHE AGISCE IN GIUDIZIO DEVE FORNIRE LA PROVA DEGLI AVVENUTI PAGAMENTI
E’ ONERATO DI DOCUMENTARE L’ANDAMENTO DEL RAPPORTO CON LA PRODUZIONE DEGLI ESTRATTI CONTO
Sentenza | Corte di Cassazione, sezione VI civile, Pres. Genovese – Rel. Falabella | 23.10.2017 | n.24948
RIPETIZIONE INDEBITO: IL CORRENTISTA DEVE PRODURRE IL CONTRATTO
L’ONERE DELLA PROVA GRAVA SUL CLIENTE CHE AGISCE PER L’ACCERTAMENTO DELLA NULLITÀ DELLE CLAUSOLE
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Paolo Catalozzi | 18.09.2017 | n.17366
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