Il cliente di un istituto bancario, che agisca in giudizio per ottenere la ripetizione dell’indebito lamentando la contrarietà a norme imperative di determinate condizioni contrattuali, ha l’onere di allegare specificamente le clausole che si deducono illegittime e, in particolare, le rimesse che abbiano avuto natura solutoria.
In mancanza, il giudice può dichiarare l’inammissibilità della domanda ai sensi dell’art. 163 c.p.c., n. 4 che impone all’attore di allegare l’allegazione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, pena la nullità dell’atto di citazione.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Napoli Nord, Giudice Arminio Salvatore Rabuano nella sentenza n. 2597 del 14.09.2021.
Nella fattispecie, il cliente agiva contro la banca per ottenere la ripetizione di quanto illegittimamente pagato in ragione della dedotta nullità parziale del contratto di apertura di credito mediante affidamento con scoperto sui conti correnti.
Orbene, in materia di indebito bancario, l’onere della prova grava sul cliente che deve allegare la natura solutoria delle rimesse effettuate sul conto corrente, in ossequio all’art. 2697 c.c., ai sensi del quale chi agisce in giudizio deve provare il fatto costitutivo del suo diritto.
Invero, possono sono considerati atti di pagamento. le rimesse che il cliente ha effettuato su un conto scoperto e nei limiti dello stesso, dovendo dunque trattarsi di un conto privo di affidamento ovvero con saldo passivo oltre il limite dell’affidamento concesso con un contratto di apertura di credito ovvero quando manchi l’affidamento, ovvero ancora quando la banca abbia receduto dal rapporto con il correntista.
In tali ipotesi, infatti, il credito della banca verso il correntista al relativo rientro è immediatamente liquido ed esigibile.
Non sono pagamenti, invece, gli accrediti eseguiti su conto coperto anche se passivo, quando il saldo debitore sia rimasto nei limiti dell’affido concesso dalla banca con l’apertura di credito, trattandosi, in tal caso, in difetto di un credito liquido ed esigibile della banca (art. 1845 c.c.), di versamenti diretti soltanto a creare o a ripristinare la provvista per operazioni future.
In conclusione, qualora il correntista non abbia assolto all’ onus probandi allegando i pagamenti in questione, la domanda potrà essere dichiarata inammissibile per nullità dell’atto di citazione ai sensi dell’art. 164 comma 4 c.p.c. a causa dell’omessa precisazione degli elementi costitutivi della domanda.
Per le ragioni esposte, il Tribunale rigettava la domanda attorea con condanna alle spese.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
L’OMESSA AZIONE DA PARTE DEL LIQUIDATORE, UNICO SOGGETTO LEGITTIMATO, COSTITUISCE CHIARA RINUNCIA AL CREDITO
Sentenza | Tribunale di Chieti, Giudice Enrico Colagreco | 05.07.2021 | n.487
INDEBITO: ONERE DEL CLIENTE DI PRODURRE L’INTERA SEQUENZA DEGLI ESTRATTI CONTO
LA SERIE ININTERROTTA DOVRÀ PARTIRE DALL’INIZIO DEL RAPPORTO
Sentenza | Tribunale di Brescia, Giudice Lorenzo Lentini | 27.05.2021 | n.1484
IRRILEVANTE IL CONSENSO EX ART 198 CPC TRATTANDOSI DI PROVE DOCUMENTALI SU FATTI POSTI A FONDAMENTO DELLA DOMANDA
Sentenza | Corte d’Appello di Catanzaro, Pres. Barillari – Rel. Tallarida | 18.03.2021 | n.372
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