La determinazione di un indebito da restituire al correntista non può prescindere dall’esame del titolo contrattuale o dall’accertamento della originaria inesistenza, totale o parziale, di esso: il che fornisce chiara evidenza del convincimento della Corte di merito circa la mancata produzione di uno scritto che documentasse le condizioni contrattuali.
Evenienza, quest’ultima, di sicuro rilievo sul piano giuridico, giacché nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l’onere di provare l’inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole.
Questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, Sez. VI, Pres. Bisogni- Rel.Falabella nella sentenza n. 1537 del 19/01/2022.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ONERE PROVA: il correntista che agisce per la ripetizione dell’indebito deve provare i fatti a fondamento del suo diritto
La domanda è inammissibile nell’ipotesi di perdurante apertura del conto
Sentenza | Tribunale di Castrovillari, Giudice Matteo Prato | 02.09.2021 | n.899
INDEBITO: il cliente che agisce per l’indebito deve allegare le rimesse solutorie in conto
In mancanza l’atto di citazione è nullo
Sentenza | Tribunale di Napoli Nord, Giudice Arminio Salvatore Rabuano | 14.09.2021 | n.2597
INDEBITO: onere del cliente di produrre l’intera sequenza degli estratti conto
La serie ininterrotta dovrà partire dall’inizio del rapporto
Sentenza | Tribunale di Brescia, Giudice Lorenzo Lentini | 27.05.2021 | n.1484
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