In tema di contratto di conto corrente bancario, il correntista che agisca per la ripetizione dell’indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida “causa debendi” ed è onerato di documentare l’andamento del rapporto con la produzione degli estratti conto, i quali evidenziano le singole rimesse che, riferendosi ad importi non dovuti, sono suscettibili di ripetizione. L’eventuale carenza della prova può essere integrata anche con altri mezzi di cognizioni disposti d’ufficio e in particolare con una consulenza contabile.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, I sez. civ., Pres. De Chiara – Rel. Caradonna, con l’ordinanza n. 7895 del 17 aprile 2020.
Nella vicenda esaminata, una società correntista aveva convenuto in giudizio una banca, chiedendo che venisse accertata e dichiarata la nullità di alcune clausole contenute in due contratti di conto corrente bancari per violazione dell’art. 1283 c.c., con conseguente condanna dell’istituto bancario alla restituzione di somme illegittimamente trattenute.
In primo grado veniva rigettata la domanda relativamente ad uno dei due conti. Riguardo all’altro, invece, veniva dichiarata la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi e al loro tasso ultralegale. Inoltre, il Tribunale riteneva non provato dalla banca il saldo passivo del conto corrente. Tale giudizio era stato confermato anche dalla Corte territoriale in secondo grado.
La Cassazione ha ritenuto errato quanto affermato dalla Corte di Appello circa l’onere della banca convenuta nell’azione di ripetizione di produrre gli estratti conto a far data dall’inizio del rapporto. Gli Ermellini hanno infatti ribadito l’orientamento giurisprudenziale degli stessi giudici di legittimità secondo il quale “alle controversie tra Banca e correntista, introdotte su domanda del secondo allo scopo di contestare il saldo negativo per il cliente e di far rideterminare i movimenti ed il saldo finale del rapporto, alla luce della pretesa invalidità delle clausole contrattuali costituenti il regolamento pattizio e, così, ottenere la condanna della Banca al pagamento delle maggiori spettanze dell’attore, quest’ultimo è gravato del corrispondente onere probatorio, che attiene agli aspetti oggetto della contestazione” (da ultimo: Cass., 28 novembre 2018, n. 30822).
Il correntista è onerato della ricostruzione dell’intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione e che il cliente, il quale agisca in giudizio per la ripetizione dell’indebito, è tenuto a fornire la prova dei movimenti del conto anche se il giudice può integrare la prova carente, sulla base delle deduzioni svolte dalla parte, anche con altri mezzi di cognizione disposti d’ufficio, in particolare disponendo una consulenza contabile.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
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