Il principio di cui all’art.2697 c.c. prevede che chi intende azionare un diritto deve provare i fatti costitutivi a fondamento della propria pretesa e, nel caso specifico di contratti bancari, l’onere della prova gravante sull’attore correntista è assolto attraverso la produzione del contratto contestato e degli estratti conto trimestrali completi dall’inizio del rapporto non rilevando la produzione delle perizie contabili che costituiscono una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio.
Il principio di vicinanza della prova deroga all’art. 2697 c.c. trovando applicazione nei casi di asimmetria contrattuale, ma nel caso di contratti bancari l’art. 117 TUB prescrive che:”i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti”, pertanto, sotto tale profilo si ripristina la simmetria contrattuale che rende operativa la regola generale dell’onere della prova.
Il potere del correntista di ottenere dalla banca la documentazione contabile come previsto dall’art. 119 TUB deve essere esercitato antecedentemente l’instaurazione del giudizio sia al fine di evitare la proposizione di domande aventi carattere meramente esplorativo sia in coerenza con il principio di buona fede.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Roma, Giudice Stefania Garrisi, con la sentenza n.1818 del 24.01.18.
Nella fattispecie processuale esaminata un cliente correntista agiva in giudizio contro la Banca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente corrisposte, senza produrre i contratti e mancando di chiarire se tale omessa produzione fosse conseguenza dell’inesistenza dei documenti o della loro mancata consegna da parte dell’intermediario, e limitandosi a chiederne al Tribunale l’acquisizione, ex art. 210 c.p.c., unitamente all’altra documentazione rilevante.
Resisteva la Banca contestando i fatti dedotti in giudizio e chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Il Tribunale richiamava il principio generale secondo cui chi intende azionare un diritto deve produrre in giudizio i documenti rilevanti a sostenere la propria pretesa chiarendo che con specifico riferimento ai contratti bancari, l’onere della prova gravante sull’attore correntista deve essere assolto attraverso la produzione del contratto controverso e degli ulteriori documenti rilevanti da cui emergono le condizioni economiche applicate al rapporto.
Più nello specifico, il Giudice affermava che nel caso in cui la domanda abbia ad oggetto un conto corrente è necessaria la produzione in giudizio del contratto e degli estratti conto trimestrali completi dall’inizio del rapporto e quandanche la prova abbia ad oggetto un fatto negativo, l’onere probatorio persiste potendo essere assolto con presunzioni o fatti positivi incompatibili.
Nel merito, è stato poi affermato che non era applicabile il principio della vicinanza della prova secondo cui sarebbe la banca a dover produrre in giudizio la documentazione che il cliente non aveva conservato, in quanto l’art. 117 TUB prescrive che, in materia bancaria, i contratti sono redatti per iscritto ed una copia è consegnata al cliente, pertanto sotto tale profilo sussiste una simmetria delle parti.
Neppure l’onere probatorio può ritenersi assolto dall’attore attraverso la produzione delle perizie contabili che costituiscono una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio.
Il Magistrato ha chiarito infine che la richiesta di esibizione della documentazione bancaria ex art. 210 cpc non può essere accolta nelle ipotesi in cui il cliente non si sia attivato per ottenerla, precedentemente all’instaurazione del processo, ai sensi dell’art 119 TUB in coerenza con il principio di buona fede.
Per tali ragioni il Tribunale ha rigettato la domanda con condanna al pagamento delle spese processuali.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
INDEBITO: ONERE DEL CORRENTISTA PRODURRE GLI ESTRATTI CONTO INTEGRALI ANCORCHÉ RISALENTI AD OLTRE UN DECENNIO ANTERIORE
LA MANCATA PRODUZIONE IMPONE IL RIGETTO DELLA DOMANDA
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Francesca Gomez de Ayala | 16.02.2018 | n.1683
INDEBITO – ONERE DELLA PROVA: VA NEGATO L’ORDINE DI ESIBIZIONE IN ASSENZA DI PREVENTIVA RICHIESTA EX ART. 119 TUB
LA RICHIESTA DI COPIE NON PUÒ IN OGNI CASO AVERE AD OGGETTO I CONTRATTI IN QUANTO GIÀ NELLA DISPONIBILITÀ DELLA PARTE
Sentenza | Tribunale di Genova, dott.ssa Francesca Lippi | 08.02.2018 | n.441
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno